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ilFamiliarista

Matrimonio putativo

Alberto Figone
20 Ottobre 2015

L'art. 128 c.c. disciplina il matrimonio putativo. Con tale locuzione si intende un matrimonio dichiarato nullo (ovvero annullato o, comunque, dichiarato invalido), che produce peraltro alcuni effetti del matrimonio valido, fino alla pronuncia di nullità, ovvero altri propri del peculiare istituto.
Inquadramento

L'art. 128 c.c. disciplina il matrimonio putativo. Con tale locuzione si intende un matrimonio dichiarato nullo (ovvero annullato o, comunque, dichiarato invalido), che produce peraltro alcuni effetti del matrimonio valido, fino alla pronuncia di nullità, ovvero altri propri del peculiare istituto; ciò nel presupposto della buona fede di uno o di entrambi i coniugi. La disciplina del matrimonio putativo si applica anche ai matrimoni concordatari, una volta delibata la pronuncia di nullità del giudice ecclesiastico (Cass. civ., sez I, 9 marzo 1995, n. 2728; Cass. civ. sez. I, 25 novembre 1988,n. 6331).

Buona fede dei coniugi

La buona fede, di uno o di entrambi i coniugi, su cui si basa il matrimonio putativo, è da intendersi come condizione incolpevole di ignoranza o di errore sulle cause di nullità o invalidità del matrimonio. Occorre far riferimento alla situazione oggettiva degli sposi al momento della celebrazione delle nozze; l'eventuale sopravvenuta conoscenza dell'impedimento al matrimonio, ovvero del vizio, non rileva. Secondo la giurisprudenza, la buona fede degli sposi si presume: spetta dunque al coniuge, che intende far accertare la radicale inefficacia del matrimonio, provare la mancanza dell'altrui buona fede: il disposto dell'art. 1147 c.c. esprime infatti un principio generale, applicabile a tutti i negozi giuridici (Cass. civ., sez. I, 23 marzo 1985, n. 2077; Cass. civ., sez. I, 5 agosto 1981, n. 4885). Alla buona fede viene espressamente equiparato il consenso estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi. Se la buona fede riguardasse uno solo dei coniugi, gli effetti del matrimonio putativo opererebbero esclusivamente per lui (oltre che, per i figli).

Effetti per i coniugi

L'invalidità del matrimonio di per sé fa venir meno gli obblighi di natura personale tra i coniugi, a prescindere dal loro atteggiamento psicologico (coabitazione, fedeltà, assistenza). Detti obblighi potrebbero essere per di più affievoliti, ovvero già venuti meno, qualora prima della declaratoria di nullità matrimoniale fosse intervenuta separazione personale, ovvero divorzio. Così pure detta invalidità risolve il vincolo di affinità, salva la persistenza degli impedimenti matrimoniali, di cui all'art. 87 comma 1, n. 4 c.c. . Sotto il profilo patrimoniale, la declaratoria di nullità o annullamento del matrimonio comporta lo scioglimento della comunione legale ex art. 191 c.c.. L'art. 128 c.c., nella parte in cui attribuisce al matrimonio invalido gli effetti di quello valido, fa implicito richiamo all'art. 584 c.c.: se la nullità interviene dopo la morte di uno dei coniugi, il superstite in buona fede mantiene ogni diritto sulla successione legittima, compresi quelli di abitazione sulla casa familiare e di uso dei mobili che l'arredano. Il superstite è escluso peraltro dalla successione se il de cuius, al momento della morte, era legato da un nuovo matrimonio.

Effetti per i figli

L'art. 128 comma 2 è stato novellato dal d.lgs. n. 154/2013, di riforma della filiazione, che ha introdotto il principio dello stato unico di figlio. Prevede la norma, quale principio generale, che il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido per i figli. A sua volta, il comma 4, pur esso novellato, dispone che anche il matrimonio contratto in mala fede da entrambi i coniugi, ha i medesimi effetti rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da incesto; il testo previgente estendeva tale previsione anche alla nullità del matrimonio per bigamia. Trova applicazione il disposto dell'art. 251 c.c.: i figli, nati da relazione coniugale incestuosa, potranno mantenere il loro status, a fronte di autorizzazione del tribunale (minorile, ovvero ordinario, a seconda della loro età).

Il principio generale espresso dalla normativa è che di regola le vicende che riguardano il vincolo fra i genitori non devono incidere sui figli e sullo stato da essi acquisito.

Diritti dei coniugi in buona fede

L'art. 129 comma 1 c.c. prevede che, quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad entrambi i coniugi, il giudice può disporre a carico dell'uno e a favore dell'altro, un assegno temporaneo. Si tratta di effetto ultrattivo del matrimonio invalido.

L'assegno ha natura prevalentemente assistenziale, presupponendo la mancanza di adeguati redditi propri. Esso può essere liquidato per un periodo non superiore a tre anni (ed in questo si distingue dagli assegni di separazione e divorzio, tendenzialmente senza termine predeterminato). Occorre poi che il beneficiario non sia passato a nuove nozze. La quantificazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, avuto riguardo alle situazioni reddituali e patrimoniali dei entrambi. Quanto alla decorrenza, dovrebbe farsi riferimento alla data di passaggio in giudicato della sentenza di invalidità del matrimonio.

Provvedimenti per i figli

Il comma 2 dell'art. 129 c.c. richiama l'art. 155 c.c. per quanto attiene ai provvedimenti relativi ai figli della coppia il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo. Trova quindi applicazione la disciplina generale sull'affidamento di cui agli artt. 337-bis ss. c.c.

Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo

L'art. 129-bis c.c. configura un'ipotesi particolare di responsabilità a carico del coniuge cui sia imputabile la nullità del matrimonio. Questi infatti è tenuto a corrispondere all'altro, se in buona fede, una “congrua indennità”. Essa non ha natura assistenziale, come l'assegno di cui all'art. 129 c.c., bensì risarcitoria, ovvero sanzionatoria. L'indennità è dovuta anche in mancanza di prova del danno sofferto (circostanza che fa propendere per il carattere sanzionatorio della stessa). Essa deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni: si tratta di un limite minimo, ben potendo il giudice incrementarne la misura nell'esercizio della sua discrezionalità, avuto riguardo alle caratteristiche della concreta fattispecie. I coniugi potrebbero anche regolare convenzionalmente i loro rapporti, e quindi accordarsi non solo sull'assegno temporaneo ma pure sull'indennità di cui all'art. 129-bis c.c.

Il coniuge in buona fede vanta altresì un diritto alimentare nei confronti dell'altro, cui la nullità del matrimonio sia imputabile; presupposto è lo stato di bisogno. Viene così introdotto un nuovo soggetto nell'elenco delle persone tenute agli alimenti di cui all'art. 433 c.c.: è evidente infatti che, dopo la declaratoria di invalidità del vincolo, non può parlarsi più di “coniuge”.

La responsabilità per il pagamento dell'indennità può gravare pure su un soggetto terzo, cui sia imputabile la nullità del matrimonio (cfr. art. 129-bis comma 2 c.c.). Si ritine che il terzo, come il coniuge, può essere tenuto al pagamento di un'indennità ove sia a lui ascrivibile un comportamento riprovevole, commissivo o omissivo, ancorché non decisivo per la celebrazione del matrimonio invalido. Il comma 3 dell'art.129-bis c.c. contempla la responsabilità solidale tra terzo e coniuge.

Anche la previsione dell'art. 129-bis c.c., come quella di cui all'art. 129 c.c., trova applicazione per i matrimoni concordatari dichiarati nulli con sentenza del giudice ecclesiastico e delibata dalla Corte d'appello.

Casistica

Separazione personale e matrimonio putativo

A seguito della delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico, gli effetti anche economici della separazione vengono meno, potendo trovare applicazione le sole disposizioni sul matrimonio putativo (App. Trento 22 ottobre 1997, in Fam. dir. 1998, 458.)

Provvedimenti per i figli

A fronte della delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico, deve ritenersi legittimo il provvedimento di assegnazione della casa coniugale al genitore affidatario dei figli minori, anche se non proprietario della casa stessa (Cass. civ., sez. I, 13 settembre 2002, n. 13428, in Fam. dir. 2003, 76)

Status dei figli

In caso di declaratoria di nullità del matrimonio per impotenza del marito, lo stato di figlio, nato in costanza di matrimonio, può essere contestato solo tramite l'azione di disconoscimento della paternità (Cass. civ., sez. I, 26 gennaio 1988, n. 658).

Responsabilità del coniuge

In conformità ai principi generali in tema di buona fede, la responsabilità ex art. 129-bis c.c. del coniuge (o del terzo), cui sia imputabile la nullità del matrimonio, presuppone che la situazione invalidante si rivolva in un atteggiamento psicologico non esternato dal responsabile in alcun modo idoneo a renderlo riconoscibile dall'altro attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. civ.,sez.,I 19 luglio 1986, n. 4649, in Giur. it. 1988,I,1956)

Matrimonio concordatario

La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario rende applicabile la disciplina di cui agli artt. 129 e 129-bis c.c. (Cass., sez. I, 25 novembre 1988, n. 6331).

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