Abuso sui minori
16 Ottobre 2024
Inquadramento *Aggiornamento a cura di L. Dell'Osta Un'evoluzione culturale (prima che dottrinale e giurisprudenziale) ha portato il nostro sistema a identificare il minore come un vero e proprio centro di diritti autonomi, da difendere con forme sempre più attente e puntuali di tutela, e non più come un “oggetto” a disposizione degli adulti e ad essi subordinato. Il preminente “interesse del minore”, principio che da qualche decennio ormai permea le disposizioni, soprattutto di natura civilistica, in materia minorile, non è tuttavia estraneo all'ambito penale, dove il legislatore è più volte intervenuto per creare un sistema di tutele sempre più efficace nei confronti dei minori che siano vittime di abusi. Quest'ultimo termine può avere varie accezioni: si può parlare di abusi di natura fisica (violenze, maltrattamenti; si veda l'art. 572 c.p. ); di abusi di natura psicologica; di abusi legati alla trascuratezza e all'abbandono di minori; di abusi sessuali. In tema di abusi sessuali – su cui in particolare ci si sofferma – è doveroso richiamare la riforma del codice penale introdotta con la legge n. 66/1996, , la quale ha introdotto nel nostro ordinamento una tutela particolarmente rigorosa a vantaggio dei minori che siano vittime di tali abusi, prevedendo l'integrazione dell'attività di indagine della procura ordinaria con l'intervento, a tutela delle vittime, del Tribunale per i Minorenni. Profili penali L'art. 609-bis c.p., che punisce colui che, «con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali», è inserito nel novero dei delitti contro la libertà individuale. In tal modo, il legislatore del 1996 ha espresso un'indicazione evidente circa il bene tutelato dalla fattispecie in esame, identificabile proprio nella libertà personale e, in particolare, nella libertà sessuale dell'individuo, abbandonando quindi la precedente concezione per cui la norma penale tutelava il bene della moralità pubblica e del buon costume. Per quanto riguarda la condotta («atti sessuali»),il riferimento non è necessariamente a rapporti sessuali completi o ad atti di penetrazione: per la configurazione del reato de quo è sufficiente che si verifichi un contatto fisico tra una parte qualsiasi del corpo di una persona con una zona genitale (compresa la mammella), anale od orale del “partner” (che, se minore degli anni 14, integra anche l'aggravante di cui all''art. 609-ter, comma 1, n. 1, c.p.), e dovendosi ritenere rilevanti, in questo senso, anche i toccamenti dei seni, delle mammelle, delle cosce e delle parti intime (cfr., inter alia, Cass. pen., sez. III, 19 settembre 2019, n. 43423, la quale ha riconosciuto il reato nella sua forma consumata in caso di bacio sulla guancia). Di abuso su minori si può parlare – in particolare nei casi in cui la violenza nasce e si sviluppa nel contesto familiare – qualora il minore sia indotto, in maniera non pienamente consapevole, a “giocare” con i propri organi genitali o con quelli di un genitore o di un parente. In questo senso, «in tema di reati sessuali, per l'applicazione dell'attenuante speciale dei casi di minore gravità, di cui all'ultimo comma dell'art. 609-bis c.p., non è sufficiente la mancanza di congiunzione carnale tra l'autore del reato e la vittima, essendo piuttosto necessario verificare che vi sia stata una minima compressione della libertà sessuale della vittima, da verificare prendendo in considerazione le modalità esecutive e le circostanze dell'azione attraverso una valutazione globale che comprenda il grado di coartazione esercitato sulla persona offesa, le condizioni fisiche e psichiche della stessa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, l'entità della lesione alla libertà sessuale ed il danno arrecato, anche sotto il profilo psichico» (Cass. pen., sez. III, 18 novembre 2013, n. 46184). La condotta incriminabile deve essere effettuata con violenza, minaccia o mediante abuso di autorità; ragionando a contrario, si può sostenere che per integrare il reato in esame non debba sussistere il consenso del partner (in caso contrario, e qualora il minore abbia un'età inferiore agli anni quattordici, o agli anni sedici se il soggetto attivo è l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il di lui convivente, il tutore, o altra persona cui, per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, il minore è affidato, il fatto è inquadrabile nel reato previsto dall''art. 609-quater c.p., «Atti sessuali con minorenne»). Il consenso deve permanere per tutta la durata del rapporto; in caso contrario, qualora il consenso dovesse venir meno in itinere, si ricadrebbe nell'ipotesi dell'art. 609-bis c.p., (così Cass. pen., sez. III, 24 febbraio 2004, n. 25727). Aspetti processuali penali Nel caso di abuso sessuale su minorenni, tanta è l'importanza della testimonianza della persona offesa, quanta è la difficoltà di valutarne l'attendibilità. Sono numerose le pronunce della corte di legittimità in questo ambito e anche il codice di rito prevede una disciplina del tutto particolare. In primo luogo, l'art. 498 commi 4, 4-bis e 4-ter c.p.p. prevedono che l'esame testimoniale del minorenne sia condotto «dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti»; inoltre, può essere effettuato «mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico»; tuttavia, se una parte lo richiede o se il presidente lo ritiene necessario, si applicano le disposizioni di cui all'art. 398 comma 5-bis c.p.p. (incidente probatorio, in luogo «diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova»). Tuttavia, è raro che si giunga a un esame in dibattimento della persona offesa. Infatti, e generalmente in sede di indagini preliminari, l’audizione del minore avviene in incidente probatorio e il giudice è affiancato da un perito, il cui incarico è finalizzato a comprendere e definire la «capacità a testimoniare» (Cass. pen., sez. III, 2 ottobre 2012, n. 1234) del minore offeso, concetto che implica «capacità di determinarsi liberamente e coscientemente […], comprensione delle domande al fine di adeguarvi coerenti risposte, sufficiente memoria in ordine ai fatti specifici oggetto della deposizione e piena coscienza dell'impegno di riferire con verità e completezza i fatti» (Cass. pen., sez. II, 11 dicembre 2012, n. 3161). Ciò che non può essere effettuato dal perito, invece, è la valutazione in ordine all’attendibilità del narrato e delle dichiarazioni, compito che è rimesso esclusivamente al giudice, come ha chiarito la giurisprudenza più recente: «in tema di dichiarazioni rese dal teste persona offesa di reati sessuali (nella specie, minorenne), la valutazione della sua attendibilità è compito esclusivo del giudice, che deve procedere direttamente all'analisi della condotta del dichiarante, della linearità del suo racconto e dell'esistenza di riscontri esterni allo stesso, non potendo limitarsi a richiamare il giudizio al riguardo espresso da periti e consulenti tecnici, cui non è delegabile tale verifica, ma solo l'accertamento dell'idoneità mentale del teste, diretta ad appurare se questi sia stato capace di rendersi conto dei comportamenti subiti, e se sia attualmente in grado di riferirne senza influenze dovute ad alterazioni psichiche» (Cass. pen., sez. III, 12 novembre 2020, n. 189). Appare, ictu oculi, che capacità a testimoniare e attendibilità delle dichiarazioni siano elementi ben differenti, e tra loro univocamente dipendenti: in assenza della prima non vi possono essere dichiarazioni (attendibili o meno) utilizzabili in dibattimento, dal momento che solo in presenza della capacità a testimoniare si potrà valutare se le dichiarazioni rese siano attendibili oppure no. In altre parole, mancando la capacità a testimoniare non è possibile valutare se la dichiarazione «ho visto Tizio commettere il delitto» sia attendibile o meno; al contrario, solamente nel caso in cui il teste sia ritenuto capace a testimoniare (ovvero non solo capace di autodeterminarsi, ma anche consapevole dell'ufficio assunto e idoneo a ricordare i fatti su cui depone e a formulare risposte logicamente legate alle domande effettuate) si potrà valutare l'attendibilità delle affermazioni rese. Va poi chiarito
La carta di Noto Richiamando le tematiche descritte nel precedente paragrafo, è doveroso fare cenno alla cd. “Carta di Noto”, protocollo nato dal confronto tra avvocati, magistrati, psicologi, psichiatri e criminologi dopo il convegno “Abuso sessuale sui minori e processo penale” tenuto a Noto il 9 giugno 1996, più volte aggiornato nel corso degli anni (da ultimo nel giugno 2011). In particolare, le “linee guida” della Carta di Noto prevedono:
Come è facilmente intuibile dalla lettura di quanto riportato nel precedente paragrafo e del sommario riassunto dei contenuti della Carta di Noto, la giurisprudenza di legittimità si è conformata alle linee guida della Carta condividendone finalità (tutela del minore in ogni fase e stato del procedimento penale) e metodologie, soffermandosi in particolare sulla delicata questione della valutazione dell'attendibilità di quanto testimoniato dai minori. La convenzione di Lanzarote Il 25 ottobre 2007 è stata firmata a Lanzarote la “Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale” (ratificata in Italia con la l. 1 ottobre 2012, n. 172). In particolare, gli Stati firmatari della Convenzione hanno inteso porre particolare attenzione al minore quale centro di imputazione di diritti di cui devono farsi carico le famiglie, la società e lo Stato, essendo il benessere e l'interesse superiore dei minori valori fondamentali e che devono essere promossi senza discriminazioni; ulteriormente, è stata riconosciuta l'indispensabilità della cooperazione internazionale (soprattutto per combattere alcuni tipi di reati, quali la pedopornografia). Le parti, con la Convenzione, si sono impegnate ad adottare misure legislative per prevenire lo sfruttamento dei minori, misure di protezione e assistenza alle vittime e programmi o misure di intervento. Gli Stati si sono inoltre impegnati a intervenire sul diritto penale sostanziale e processuale nazionale, con l'obiettivo di armonizzare le fattispecie penalmente perseguite – istituendo una sorta di “standard minimo” di tutela – e le norme processuali, soprattutto a tutela dei minori vittime di abusi. L'accordo è stato recepito, in Italia, con la l. 1 ottobre 2012, n. 172 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno”), legge che è intervenuta modificando alcuni articoli di legge dei codici penale e di procedura penale, adeguando l'ordinamento nazionale italiano ai più avanzati sviluppi in tema di tutela dei minori. Istituti processuali Qualora i fatti previsti dall'art. 609-bis c.p. siano commessi nei confronti di minorenni, la competenza a giudicare spetta al tribunale collegiale e la procedibilità è d'ufficio (si veda, in particolare, l'art. 609-septies comma 4 nn. 1 e 2 c.p., che prevede un'eccezione alla regola generale per cui la procedibilità è subordinata alla proposizione della querela nei casi in cui l'abuso è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto 18 anni o se il fatto, in ogni caso, è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza). Nel caso in cui il reato sia commesso nei confronti di minore di anni dieci, dopo le modifiche introdotte dalla l. 69/2019, la competenza è della corte di assise. L'arresto è facoltativo e il fermo è consentito. Qualora il reato sia commesso ai danni di un minore di 14 anni, ai sensi dell'art. 609-sexies c.p. il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza della persona offesa. Profili civili: il ruolo del tribunale per i minorenni L'art. 609-decies c.p.. prevede che, qualora si proceda per reati di natura sessuale commessi a danno dei minorenni, se ne debba dare comunicazione al Tribunale per i Minorenni competente. È tale organo, infatti, quello preposto alla tutela dei minori, anche con l'ausilio dei servizi indicati nel terzo comma dell'articolo citato (servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e servizi sociali territoriali). Il Tribunale per i Minorenni può intervenire con i provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. In particolare: - i provvedimenti ex art. 330 c.c. (Decadenza dalla responsabilità genitoriale) sono adottati quando il genitore «viola o trascura i doversi ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio»; - i provvedimenti ex art. 333 c.c. sono adottati quando, al di fuori dei casi di cui all'art. 330 c.c., la condotta del genitore «non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza» della responsabilità genitoriale, «ma appare comunque pregiudizievole al figlio». Si rinvia anche alla bussola “Ordini di protezione contro gli abusi familiari. Potrebbe interessarti |