Anagrafe tributaria (accesso alla)

Rosaria Giordano
28 Giugno 2016

L'art. 19, comma 1, lett. c) e d), d.l.n. 132/2014 è intervenuto sulle modalità di ricerca telematica dei beni da pignorare, abrogando il comma 7 dell'art. 492 c.p.c. che in precedenza le determinava, e stabilendo una nuova disciplina nell'art. 492 bis c.p.c..Tale disposizione, rubricata “Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare”, consente all'ufficiale giudiziario l'accesso diretto alle banche dati pubbliche contenenti informazioni rilevanti ai fini dell'esecuzione.
Inquadramento

L'art. 19, comma 1, lettere c) e d), d.l.n. 132/2014 è intervenuto sulle modalità di ricerca telematica dei beni da pignorare, abrogando il comma 7 dell'art. 492 c.p.c. che in precedenza le determinava, e stabilendo una nuova disciplina nell'art. 492 bis c.p.c..

Tale disposizione, rubricata “Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare”, consente all'ufficiale giudiziario l'accesso diretto alle banche dati pubbliche contenenti informazioni rilevanti ai fini dell'esecuzione, in primo luogo l'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari: si tratta di una norma fortemente innovativa, completata da una puntuale disciplina d'attuazione (artt. 155 bis/155 sexies disp. att. c.p.c.), che si muove nel senso di ridurre l'asimmetria informativa tra il debitore ed il creditore in ordine alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale del primo.

L'art. 155 sexies disp. att. c.p.c. stabilisce che, tra l'altro, la nuova disciplina trova applicazione anche per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito dei procedimenti in materia di famiglia.

Le potenzialità operative dell'art. 492 bis c.p.c. si apprezzano, nelle procedure generate dai conflitti familiari, già e soprattutto nella fase istruttoria, ai fini della determinazione dell'entità delle somme da porre a carico del coniuge economicamente “più forte” in sede di separazione e divorzio nonché dell'assegno in favore della prole.

La richiesta di autorizzazione alla ricerca dei beni con modalità telematiche

Nella disciplina generale dettata dall'art. 492 bis c.p.c. si prevede che, già prima dell'effettuazione del pignoramento e purché dopo la notifica del titolo e dell'atto di precetto, il creditore possa formulare, mediante il proprio difensore e previo versamento di un contributo unificato specifico nella misura di Euro 43,00, istanza di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare al Presidente del tribunale del luogo di residenza del debitore.

Tali previsioni trovano applicazione, evidentemente, anche nell'ipotesi in cui il titolo esecutivo sia costituito, ad esempio, da un'ordinanza ex art. 708 c.p.c., da un provvedimento di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, dalla sentenza di separazione o divorzio, ossia quando si voglia iniziare un'esecuzione nei confronti del coniuge inadempiente rispetto alle statuizioni economiche contenute in siffatti provvedimenti.

Peraltro, la peculiarità dell'art. 155 sexies disp. att. c.p.c. si correla, come rilevato, alla circostanza che, oltre che ai fini dell'esecuzione, la ricerca con modalità telematiche dei beni può essere effettuata con finalità istruttorie, ossia per ricostruire «l'attivo ed il passivo nell'ambito di procedimenti di famiglia».

Occorre quindi interrogarsi su quale sia il giudice competente per l'emanazione del provvedimento di autorizzazione a tale ricerca.

Essenzialmente tre sono le soluzioni possibili sul piano ermeneutico.

In primo luogo, se si vuole seguire, entro i limiti del possibile, un'interpretazione compatibile con la lettera dell'art. 492 bis c.p.c. dovrà ritenersi che la competenza sia demandata allo stesso Presidente del tribunale che, di norma, delegherà tale competenza al Presidente della sezione famiglia (ove vi sia, all'interno dell'ufficio giudiziario, una sezione con tale specifica competenza).

Potrebbe ritenersi, in modo più funzionale, che l'istanza vada indirizzata, ove esistente, al Presidente della sezione famiglia.

In entrambi i casi, peraltro, la finalità peculiare della misura comporta che la competenza per territorio non possa essere individuata in quella del luogo di residenza del soggetto nei confronti del quale si richiede di effettuare la ricerca, bensì – per evidente “attrazione” – in quella dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale si sta svolgendo la procedura di cognizione cui l'emanazione del provvedimento è funzionale.

Nelle fasi di appello o reclamo, tale ufficio potrebbe essere anche la corte d'appello.

Potrebbe peraltro seguirsi anche una terza opzione sul piano interpretativo – che ha avuto riscontro nella giurisprudenza di merito con riguardo al medesimo art. 155 sexies disp. att. c.p.c. laddove dispone che l'art. 492 bis c.p.c. può trovare applicazione anche per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nelle procedure concorsuali (Trib. Caltagirone, 13 novembre 2014) – per la quale la relativa competenza appartiene al giudice del conflitto familiare, ad esempio al giudice istruttore del procedimento di separazione o divorzio contenzioso in primo grado.

In evidenza

In ogni caso, ossia qualunque sia l'opzione interpretativa prescelta in ordine all'autorità giudiziaria alla quale va indirizzata l'istanza, è necessario che venga versato il contributo unificato specifico nella misura di Euro 43,00

Nel corso dell'istruttoria dei procedimenti in materia familiare, poi, l'istanza andrà documentata – ove si decida di proporla al Presidente del tribunale ovvero al Presidente di sezione delegato e non al giudice istruttore del procedimento in corso – mediante la produzione degli atti relativi al giudizio in corso che possono essere a tal fine rilevanti: ad esempio, dichiarazioni dei redditi del coniuge nel triennio precedente che si discostino dalle risultanze degli studi di settore ovvero dal tenore di vita dello stesso documentato dall'altro coniuge.

Strumenti di tutela rispetto al diniego di autorizzazione

Potrebbe darsi che il giudice adito con la richiesta di autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni del coniuge per la ricostruzione del patrimonio dello stesso nell'ambito del procedimento del conflitto familiare deneghi il provvedimento richiesto.

Nel silenzio del legislatore possono essere diverse le soluzioni adottate.

In primo luogo, potrebbe ritenersi che il provvedimento di rigetto dell'autorizzazione non è impugnabile, non essendo leso alcun diritto del coniuge istante, il quale potrebbe comunque utilizzare gli strumenti “canonici” già previsti nel sistema processuale (ad esempio, ordine di esibizione, ricerche mediante la Guardia di Finanzia, consulenza tecnico-contabile) per avere cognizione dell'esatta consistenza della situazione patrimoniale e finanziaria dell'altro coniuge anche come “prova” ai fini dell'ottenimento dell'assegno di mantenimento.

Laddove si ritenga che, invece, uno strumento di tutela è comunque necessario, atteso che mediante la ricerca con modalità telematiche i riscontri sulla predetta situazione possono essere molto più celeri ed efficaci, dovrà allora distinguersi a seconda della prospettiva assunta, più a monte, in ordine al soggetto al quale rivolgere l'istanza di autorizzazione.

Infatti, se tale soggetto è individuato nel Presidente del tribunale o nel Presidente della sezione famiglia appare coerente far rientrare il sub-procedimento incardinato mediante il deposito dell'istanza di autorizzazione nell'ambito della giurisdizione volontaria poiché l'autorità giudiziaria è chiamata a rimuovere, mediante l'autorizzazione, un ostacolo rispetto allo svolgimento di un'attività delle parti, il rimedio applicabile dovrà essere il reclamo al collegio previsto dall'art. 739 c.p.c. ovvero, valorizzando le competenze per come previste dopo la riforma di cui alla l. n. 54/2006, il reclamo alla corte d'appello.

Qualora invece la prassi si orienti nel senso che, conformemente alla finalità probatoria, l'istanza di autorizzazione debba essere indirizzata al giudice istruttore del procedimento del conflitto familiare, il diniego del provvedimento dovrà essere contestato alla medesima stregua del rigetto di qualsivoglia istanza istruttoria formulata in corso di causa. Pertanto, la questione dovrà e potrà essere riproposta in ogni istanza successiva ed anche in sede di precisazione delle conclusioni in modo da poterne legittimare la riproposizione nell'eventuale giudizio di impugnazione.

Effetti dell'autorizzazione

A fronte dell'autorizzazione, l'ufficiale giudiziario potrà consultare, per conto del coniuge che ha ottenuto la stessa, i dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l'anagrafe tributaria, l'archivio dei rapporti finanziari il, le banche dati degli enti previdenziali per reperire beni e crediti.

L'art. 155 bis disp. att. c.p.c. precisa che per archivio dei rapporti finanziari di cui all'art. 492 bis, comma 1, del codice si intende la sezione di cui all'art. 7, comma 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, in base al quale «le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale».

La ricerca, pertanto, potrà avere ad oggetto – sebbene veicolata dalle banche dati delle pubbliche amministrazioni ed in primis da quella dell'Agenzia delle entrate – anche quelli che sono i rapporti di conto corrente e finanziari in genere intrattenuti dalla controparte presso istituti di credito (e soggetti privati assimilati).

Tale ricerca sarà funzionale, nella specifica ipotesi in esame disciplinata dall'art. 155 sexies disp. att. c.p.c., a provare in giudizio il fondamento delle domande di natura economica nei confronti del coniuge.

Le risultanze della ricerca

Terminate le operazioni di accesso alle banche dati l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

Con riguardo alla disciplina in esame, non ha senso, come previsto dall'art. 492 bis c.p.c. per l'ipotesi nelle quali le ricerche siano funzionali all'effettuazione del pignoramento, che l'ufficiale giudiziario “interpelli” la parte istante sui beni che devono costituire oggetto del pignoramento stesso.

Invero, ai fini della prova che la parte deve rendere in giudizio, sarà sufficiente che la stessa produca il verbale in questione, salva la possibilità per il giudice istruttore che ritenga insufficiente dette risultanze sotto alcuni aspetti, di emanare una richiesta di informazioni integrativa alla Pubblica Amministrazione che detiene la relativa banca dati.

La cd. clausola di salvaguardia

L'art. 155 quinquies disp. att. c.p.c., contiene una sorta di clausola di salvaguardia, in forza della quale, se le strutture tecnologiche UNEP non sono funzionanti il Presidente del Tribunale (o il giudice istruttore, a seconda dell'impostazione assunta a monte) autorizzerà direttamente la parte istante alla ricerca, senza oneri aggiuntivi, con modalità telematiche, dei beni presso banche dati pubbliche.

Secondo alcuni, per prevenire le problematiche che possono presentarsi ed evitare la necessità di dover chiedere poi una duplice autorizzazione con il pagamento doppio del contributo unificato, potrebbe ritenersi che il creditore possa domandare direttamente al Presidente del Tribunale di autorizzarlo a procedere anche alle operazioni nell'ipotesi in cui eventualmente le strutture tecnologiche dell'UNEP non siano funzionanti.

Questa tesi non è condivisa da coloro i quali evidenziano che sarà opportuno, prima della concessione della relativa autorizzazione al creditore, un penetrante controllo in ordine all'effettivo mancato funzionamento delle strutture tecnologiche presso l'UNEP ed alle relative cause, al fine di evitare una surrettizia elusione dell'indispensabile coinvolgimento dell'ufficiale giudiziario.

Il regime transitorio e l'accesso diretto della parte istante alle banche dati

Nella formulazione originaria, l'art. 155 quater disp. att. c.p.c. prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia ed il Ministro degli Interni e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell'individuazione dei casi, dei limiti e delle modalità di esercizio delle facoltà di accesso alle banche dati e di trattamento e di conservazione dei dati.

IMMEDIATA OPERATIVITA' DELLA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 492-bis (PRIMA DEL D.L. 83/2015): ORIENTAMENTI A CONFRONTO

Sino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 155 quater disp. att. c.p.c. la disciplina non è in concreto operativa

Trib. Novara, decr. 21 gennaio 2015, (R. Giordano, Note sulla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare in ilFallimentarista.it)

Poiché sino all'emanazione del decreto ministeriale attuativo gli ufficiali giudiziari non hanno la possibilità di procedere al pignoramento previa ricerca dei beni ex art. 492 bis c.p.c., tale circostanza consente di autorizzare il creditore istante a provvedervi direttamente, dovendosi considerarsi anche in questo senso più lato non funzionanti le strutture dell'UNEP

Trib. Napoli decr. 24 dicembre 2014; Trib. Mantova decr. 3 febbraio 2015, Trib. Pavia, decr. 27 febbraio 2015

Il legislatore, sempre con il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, ha inoltre modificato anche alcune disposizioni di attuazione correlate all'art. 492 bis c.p.c., chiarendo, specie dopo gli emendamenti approvati in sede di conversione, la problematica questione relativa all'immediata operatività della disciplina dettata dalla norma.

Invero, in sede di conversione del predetto decreto, è stato modificato l'art. 155 quater disp. att. c.p.c. eliminando quel primo comma che prevedeva, rendendo così per la maggior parte degli interpreti la disciplina dettata dall'art. 492 bis c.p.c., non immediatamente operativa, l'emanazione del decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e con il Ministro degli Interni, sentito il Garante per la Protezione dei dati personali e sostituendolo con una disposizione assolutamente diversa.

Secondo quanto previsto negli emendamenti approvati in sede di conversione il nuovo primo comma dell'art. 155 quater disp. att. c.p.c. prevede, infatti, che «Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 492 bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all'articolo 58 di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, su richiesta del Ministero della giustizia. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e) del predetto codice, l'accesso è consentito previa stipulazione di convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492 bis del codice».

Al contempo, sempre mediante gli emendamenti approvati in sede di conversione, è stato inserito un diverso secondo comma nell'art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. secondo cui la disposizione di cui al primo comma, ossia quella che consente al creditore di accedere direttamente alle banche dati telematiche ove le strutture tecnologiche presso l'UNEP non siano funzionanti, si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco all'art. 155 quater, comma 1, disp. att. c.p.c..

A seguito dell'approvazione dei richiamati emendamenti è possibile ritenere di immediata applicazione la disciplina dettata dall'art. 492 bis c.p.c.. Invero, non è più previsto alcun decreto ministeriale di attuazione bensì soltanto per le Amministrazioni che non dispongano dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'art. 72, comma 1, lett. e) del codice dell'amministrazione, l'accesso sarà consentito previa stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. A seguito della stipula della convenzione, anche presso queste Amministrazioni l'ufficiale giudiziario potrà procedere alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

In evidenza

La modifica dell'art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. consente sin d'ora alla parte istante di ottenere l'autorizzazione per accedere direttamente anche presso le banche dati delle Amministrazioni per le quali non è stata stipulata la Convenzione.

Nell'ipotesi in esame, occorre peraltro chiedersi secondo quali modalità la parte potrà accedere direttamente, ove a tal fine autorizzato, alle banche dati telematiche indicate dall'art. 492 bis c.p.c..

Potrebbe ipotizzarsi l'invio dall'ente di riferimento di una password che consenta alla parte munita dell'autorizzazione un accesso limitato al nominativo del debitore in dette banche, modalità che sembra da preferire a quella di un'interrogazione delle banche dati, in detta ipotesi, direttamente da parte dei funzionari dell'ente, per la prevedibile lunga tempistica di attesa che rischierebbe, in alcuni casi, persino la compromissione della garanzia patrimoniale cd. generica del debitore.

In sede applicativa, peraltro, si è ritenuto che questa modalità di ricerca dei beni da pignorare non consente al creditore di interrogare personalmente le banche dati, bensì soltanto di rivolgere richieste informative ai gestori delle stesse che provvedono a compiere le necessarie interrogazioni ed a rimettere, poi, alla parte istante le relative risultanze (Trib. Mantova, 28 febbraio 2015, in ilcaso.it).

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