Fondo patrimoniale e autorizzazione a disporre in presenza di figli minori

Alberto Figone
01 Ottobre 2020

Il fondo patrimoniale rappresenta un insieme di beni destinati a far fronte ai bisogni della famiglia. Perché questa finalità possa essere realizzata e mantenuta nel tempo, si rende necessario un particolare regime quanto agli atti di disposizione dei beni ivi conferiti
Inquadramento

Il fondo patrimoniale rappresenta un insieme di beni destinati a far fronte ai bisogni della famiglia. Perché questa finalità possa essere realizzata e mantenuta nel tempo, si rende necessario un particolare regime quanto agli atti di disposizione dei beni ivi conferiti. Prevede al riguardo l'art. 169 c.c.che, di regola (salvo diversa pattuizione) non si possano alienare, dare in pegno o comunque vincolare i beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, con l'autorizzazione del giudice, in presenza di figli minori. Preme rammentare come anche le coppie dello stesso sesso, civilmente unite, possano costituire un fondo patrimoniale, in forza dell'art. 1 comma 13, l. 76/2016. Pure per queste coppie è configurabile la filiazione, realizzata non certo in forma tradizionale, ma con gli strumenti giuridici, tramite i quali è riconosciuta e valorizzata la c.d. omogenitorialità: adozione piena, pronunciata all'estero (a fronte del divieto di accesso a detto istituto in Italia, come prevede l'art. 1 comma 20 della cit. l. 76/2016), adozione in casi particolari ex art. 44 l. 184/1983 del figlio del partner; riconoscimento del figlio, nato sulla scorta di un progetto familiare condiviso, nei limiti in cui in oggi la giurisprudenza lo ammette. L'autorizzazione presuppone un accertamento circa la necessità o l'utilità evidente dell'atto.

Il consenso di entrambi i coniugi o uniti civili

La necessità del consenso congiunto di entrambi i coniugi (o uniti civili) è già prevista dall'art.180 c.c., posto che gli atti sopra menzionati rientrano fra quelli che eccedono l'ordinaria amministrazione. La norma in questione non individua un criterio per distinguere fra atti di ordinaria amministrazione (che i coniugi possono porre in essere disgiuntamente) e di straordinaria: in estrema sintesi, può affermarsi che la straordinaria amministrazione travalica una finalità meramente conservativa del patrimonio, nel suo insieme e nella sua composizione. È opinione diffusa in dottrina quella per la quale il generico divieto di alienare di cui all'art. 169 c.c.comprenda non solo l'atto dispositivo del diritto di proprietà, bensì pure la costituzione di diritti reali di godimento quali l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, le servitù, l'enfiteusi e la superficie. Assai più complesso è interpretare la locuzione oscura ed ambigua «comunque vincolare i beni»; si ritiene debba farsi riferimento ad istituti, quali la cessione dei beni ai creditori, ovvero ad atti che pongono i presupposti per un futuro trasferimento del bene, anche contro la volontà dei coniugi (cessione dei beni ai creditori, opzione, proposta irrevocabile, contratto preliminare).Una recente pronuncia di merito è stata chiamata a pronunciarsi sull'autorizzazione ad imporre su un bene immobile, costituito in fondo patrimoniale, un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., fornendo risposta negativa (Trib. Milano 2 luglio 2019, Figone A., In presenza di figli minori fondo patrimoniale e vincolo di destinazione: possono coesistere? in IlFamiliarista).

La regola del consenso congiunto dei coniugi o uniti civili può essere derogata da una diversa pattuizione tra gli stessi, nell'atto di costituzione del fondo. In questo caso, il coniuge che agisse, opererebbe in forza di procura, anche nell'interesse altrui; incomberebbero su di lui gli obblighi di disporre dei beni solo quando sia necessario per far fronte ai bisogni della famiglia e di destinare il ricavato al soddisfacimento di tali bisogni.

La presenza di figli minori e l'autorizzazione del giudice

Come principio generale, se vi sono figli minori gli atti di cui all'art. 169 c.c. devono essere accompagnati dall'autorizzazione giudiziale, previa verifica sulla necessità o utilità evidente dell'atto stesso. Non sono sufficienti, dunque, ragioni di mera convenienza, occorrendo una situazione di evidenza della necessità o dell'utilità di dare corso all'atto: si tratta di un regime rigoroso previsto dal legislatore al fine di mantenere la consistenza del patrimonio costituito nel fondo.

Di regola, detta autorizzazione deve precedere l'atto, ma, non è escluso che possa intervenire validamente anche dopo la sua stipulazione (con una differenza di regime rispetto alle autorizzazioni tutorie). Secondo la dottrina (Auletta T., Il fondo patrimoniale, in Il diritto di famiglia, Bonilini G. e Cattaneo G. (Trattato diretto da),Torino, 1997, 392) l'assenza di autorizzazione giudiziale comporta l'annullabilità dell'atto (sulla scorta della diversa fattispecie di cui all'art. 184 c.c.), ovvero la nullità per violazione di norme imperative (Grasso B., Il regime patrimoniale della famiglia, in Trattato Rescigno, Torino 1982, 395) (soluzione quest'ultima, che potrebbe peraltro premiare il soggetto che intendesse esercitare una sorta di jus poenitendi, rinunciando ad un affare rivelatosi poi non conveniente) (Gabrielli G., Cubeddu M.G., Il regime patrimoniale della famiglia, Milano 1997). Potrebbe poi configurarsi una responsabilità di uno o di entrambi i coniugi, da farsi valere, oltre che dal coniuge che non abbia partecipato all'atto, anche dai figli, una volta raggiunta la maggiore età, ovvero ancora prima a mezzo di un curatore speciale, ma pure dal terzo che abbia costituito il fondo.

L'autorizzazione è richiesta solo in presenza di figli minori ed è esclusa quando costoro abbiano raggiunto nel frattempo la maggiore età (Cass. 21 maggio 2010, n. 12497). In giurisprudenza, si è negata l'autorizzazione alla vendita dell'unico immobile di proprietà dei coniugi, con trasferimento del vincolo su altro immobile, che si aveva in animo di acquistare, a fronte del rilevante prezzo di quest'ultimo, a nulla rilevando la possibilità di accesso a forme di finanziamento (Trib. Trani 3 maggio 1999 in Giust. civ. 2000, I, 201).

Quanto alla competenza, prima della novella dell'art. 38 disp. att. c.c., attuata con l. n. 219/2012, si riteneva doversi distinguere: in forza del richiamo all'art. 171 c.c. (sulla cessazione del fondo), si affermava doversi fare riferimento alla permanenza o meno del vincolo coniugale tra i genitori; qualora gli stessi fossero stati divorziati, la competenza sarebbe stata del Tribunale minorile, altrimenti del Tribunale ordinario (Cass. 20 settembre 2012,n. 15859; Trib. min. Lecce 5 novembre 1999 in Riv. not. 2002, 393; contra Trib. min. Venezia, 7 febbraio 2001 in Riv.not. 2001, 1189). In oggi, il nuovo art. 38 disp. att. c.c. ha ridotto l'ambito di competenza del giudice minorile, con esclusione del provvedimento ex art. 171 c.c.. Ne consegue che l'autorizzazione ad atti di disposizione di beni costituiti in fondo patrimoniale, in presenza di figli minori, spetta sempre e comunque al Tribunale ordinario.

Profili processuali

La domanda, con cui richiedere al Tribunale l'autorizzazione, in presenza di atti di straordinaria amministrazione, deve essere sottoscritta da entrambi i coniugi o uniti civili (salvo deroga convenzionale), ovvero dal notaio officiato della redazione del futuro atto ex art. 1, l. 16 febbraio 1913,n. 89. Il rito è quello camerale ex art. 737 ss. c.p.c.. Nessuna disposizione specifica attiene alla competenza per territorio; essa potrà essere individuata mediante applicazione analogica dell'art. 41 disp.att. c.c., con riguardo al luogo in cui è stabilita la residenza familiare, ovvero, se questa manchi, in quello di domicilio di uno dei coniugi. Il provvedimento ha la forma del decreto, reclamabile davanti alla Corte d'appello ex art. 739 c.p.c.. Se un atto viene posto in essere senza la preventiva autorizzazione, non può contestarsi la configurabilità di un interesse dei figli minori, beneficiari della segregazione dei beni, all'impugnazione dell'atto (Cass. 8 agosto 2014, n. 17811); negli stessi termini, quanto allo scioglimento del fondo preventivamente non autorizzato, v. Cass. 22 novembre 2019, n. 30517, ove si specifica che la legittimazione all'azione di annullamento compete solo ai figli minori e non anche ai terzi. La medesima regola vale pure per i figli maggiorenni; il raggiungimento della maggiore età non impedisce infatti che gli stessi possano continuare ad essere beneficiari del fondo, se ancora privi dell'autosufficienza (Cass. 4 settembre 2019, n. 22069).

Deroga all'autorizzazione giudiziale

L'art. 169 c.c.fa salva la facoltà delle parti, al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo del fondo di derogare alla disciplina ivi prevista. Molto si è discusso se la deroga possa riguardare anche l'autorizzazione giudiziale, in presenza di figli minori, configurandosi o meno derogabile la relativa previsione normativa. Parte della giurisprudenza, specie più risalente aveva escluso potersi derogare alla disciplina di legge, demandandosi quindi necessariamente al giudice ogni accertamento sulla necessità o utilità evidente dell'atto dispositivo (cfr. Trib. Savona 24 aprile 2003, in Fam. e dir. 2004, 67). Quella più recente invece l'ammette, valorizzando maggiormente il profilo dell'autonomia privata, sulla scorta di una lettura dell'art. 169 c.c., integrata con l'art. 12 disp. prel. c.c.(Trib. Lodi 4 marzo 2009, in Notariato 2009, 364; Trib. Milano 17 gennaio 2006, in Fam. pers. succ. 2007, 279; Trib. Verona 30 maggio 2000, in Dir. fam. 2001, 584). Quest'ultimo orientamento è stato confermato in sede di legittimità: cfr. Cass. 4 settembre 2019, n. 22069, (Cimmino N., Fondo patrimoniale: lecita la clausola dell'atto costitutivo che esclude l'autorizzazione del G.t. per gli atti di straordinaria amministrazione, in IlFamiliarista). Se dunque, in presenza di una clausola pattizia che escludesse l'autorizzazione del giudice, i coniugi, ovvero le persone dello stesso sesso civilmente unite intendessero ugualmente presentare la relativa richiesta, il provvedimento dovrebbe essere di non luogo a procedere (Trib. Verona 30 maggio 2000, in Dir. fam. 2001, 584). La valutazione della necessità o dell'utilità dell'atto è rimessa quindi ai coniugi; ove gli stessi avessero ad abusare del loro diritto, potrebbe pensarsi alla possibilità di un risarcimento del danno da parte dei figli minori.

Orientamenti a confronto

Autorizzazione del giudice

I coniugi non possono derogare alla preventiva autorizzazione del Tribunale, se vi sono figli minori

Trib. Savona 24 aprile 2003, in Fam. e dir. 2004, 67 ha dichiarato la nullità di una pattuizione che escludeva l'obbligo dell'autorizzazione

La previsione che impone l'autorizzazione del giudice, in presenza di figli minori, è derogabile in sede di atto di costituzione del fondo patrimoniale

Trib. Lodi 4 marzo 2009, in Notariato 2009, 364; Trib. Milano 17 gennaio 2006, in Fam. pers. succ. 2007, 279.

Se i coniugi hanno escluso l'autorizzazione del giudice, questi dovrà rendere pronuncia di non luogo a procedere

Trib. Verona 30 maggio 2000, in Dir. fam. 2001, 584

Reimpiego del prezzo

Si discute se il giudice, allorquando sia investito della richiesta di autorizzazione alla vendita di un bene del fondo, in presenza di figli minori, possa disporre in ordine al reimpiego del prezzo ricavato; nulla infatti dispone la norma al riguardo. Alcune pronunce lo hanno espressamente imposto, in modo che il fondo possa permanere nella sua integrità sostanziale (Trib. Modena 7 giugno 2004, in Gius, 2004, 3329; Trib. Genova 26 gennaio 1998, in Nuova giur. civ. 1999, I, 215). Una risalente pronuncia, emessa ancora nel vigore del previgente istituto del patrimonio familiare, aveva affermato che l'indicazione di un prezzo di vendita inferiore a quello percepito, per eludere parzialmente l'obbligo di reimpiego, non rappresenta contratto in frode alla legge, né concausa, ovvero motivo illecito (Cass. 24 settembre 1990, n. 8676).

Casistica

Figli maggiorenni

Nell'ipotesi in cui i genitori alienino un bene immobile, acquistato in regime di comunione legale e successivamente costituito in fondo patrimoniale, senza l'autorizzazione giudiziale prescritta dall'art. 169 c.c., deve ritenersi preliminare la questione concernente l'interesse ad ottenere la pronuncia richiesta. Orbene l‘interesse che tutela la norma in oggetto deve reputarsi escluso laddove i figli abbiano raggiunto la maggiore età, perché ciò comporta la perdita della qualità alla quale la legge connette l'interesse tutelato. Né la retroattività della pronuncia giudiziale verrebbe a ripristinare la situazione alla quale il legislatore avrebbe accordato la speciale tutela diretta, perché essa si limiterebbe a restituire il bene, con i relativi frutti, alla disponibilità dei coniugi in piena autonomia, sottratta ormai al controllo autorizzativo del giudice (Cass., sez. I, 21 maggio 2010, n. 12497)

Presupposti dell'autorizzazione giudiziale

L'autorizzazione all'alienazione dell'unico bene del fondo patrimoniale, subordinata dalla legge all'accertamento, da parte del giudice, della comprovata necessità e/o evidente utilità per il nucleo familiare, deve essere denegata laddove non venga adeguatamente provata l'evidente utilità per la famiglia dell'alienazione del bene e del trasferimento del vincolo di destinazione sul nuovo bene e laddove il prezzo di acquisto dello stesso (anche in considerazione delle riparazioni ed adattamenti che il nuovo bene richiede) contrasti con le modeste capacità reddituali della famiglia, a nulla rilevando a questo proposito il possibile ricorso a forme di finanziamento nonché ad aiuti economici da parte dei familiari e dei conoscenti (Trib. Trani 3 maggio 1999, in Giust. civ., 2000, I, 201)

In presenza di figli minori, lo scioglimento del fondo patrimoniale posto in essere dai genitori senza autorizzazione del giudice tutelare è invalido, ma, poiché il divieto di scioglimento è posto a vantaggio dei detti minori, l'azione di annullamento spetta soltanto a questi ultimi e non pure ai terzi, ancorché creditori in revocatoria (Cass. sez. III, 22 novembre 2019, n. 30517)

Reimpiego del prezzo

È astrattamente ammissibile l'alienazione di un immobile di un fondo patrimoniale con previsione di reimpiego del ricavato della vendita con l'acquisto di altro immobile, in modo che il fondo permanga nella sua integrità sostanziale. Nella specie l'autorizzazione al compimento di siffatta operazione, richiesta al Tribunale dall'art. 169 c.c., per la presenza di un minore, non è stata concessa in quanto era prevista che per il pagamento di parte del prezzo dell'immobile da acquistare avrebbe dovuto essere acceso un mutuo ipotecario sul bene stesso (Trib. Modena 7 giugno 2004, in Gius 2004, 3329).

In caso di alienazione di un bene costituito in fondo patrimoniale il giudice competente a concedere l'autorizzazione in presenza di figli minori ha il potere ed il dovere di ordinare il reimpiego (Trib. Genova 26 gennaio 1998, in Nuova giur. civ. 1999, I, 215)

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