Le garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali

01 Settembre 2016

L'esigenza di stabilire norme e garanzie minime in materia di diritti procedurali di minori indagati o imputati, anche allo scopo di rimuovere ostacoli alla libera circolazione dei cittadini nel territorio degli stati membri, ha trovato espressione nella Direttiva del Parlamento Ue e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.
Abstract

Sebbene gli Stati membri dell'Unione europea siano firmatari della Cedu, del Patto internazionale sui diritti civili e politici e della Convenzione Onu sui diritti dei fanciulli, l'esigenza di stabilire norme e garanzie minime in materia di diritti procedurali di minori indagati o imputati, anche allo scopo di rimuovere ostacoli alla libera circolazione dei cittadini nel territorio degli stati membri, ha trovato espressione nella Direttiva del Parlamento Ue e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. Il panorama delle minime garanzie raccomandate spazia dalle informazioni alla tutela legale alle esigenze di protezione specifica e valutazione individualizzata, confermando cosi la propensione e la necessità di un sistema fortemente specializzato della giustizia penale minorile nei paesi membri dell'Ue.

Contenuto generale della direttiva e inquadramento normativo: il superiore interesse del minore

Se è vero che quasi tutti gli stati membri prevedono una normativa speciale per il processo penale che vede coinvolti minorenni come indagati o imputati, è anche vero che assai diversi sono gli standard previsti dai singoli Stati membri, in tema di specifiche di garanzie procedurali quanto alla effettiva partecipazione del minore al processo, all'esercizio dei suoi diritti ed alle reali finalità di reinserimento sociale delle misure cautelari e penali applicabili ai minori ed ai loro criteri di scelta. La direttiva Ue 800/2016 si propone di indicare dette garanzie minime comuni, anche al fine di facilitare il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale, nel quadro delle Linee guida del Consiglio d'Europa, per una giustizia a misura di minore, e nell'ambito di altre fondamentali tappe di una complessiva e organica tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati (concernenti il diritto alla traduzione e all'interpretazione; il diritto alle informazioni relative ai diritti e all'accusa; il diritto alla consulenza legale e all'assistenza legale; il diritto alle comunicazioni con i familiari e le autorità consolari; le garanzie speciali per indagati e imputati vulnerabili).

Gli obiettivi delle indicazioni fornite agli Stati membri in tema di minori sottoposti a indagini e/o a processo penale sono orientati alla attenta ponderazione della maturità di soggetti riconosciuti come in via di evoluzione (quanto meno) al momento in cui avrebbero commesso il reato e allo scopo di non pregiudicarne le potenzialità di sviluppo e favorirne il reinserimento sociale. La direttiva, che nasce comunque da accurato esame della realtà normativa esistente nei singoli Stati membri e dunque poggia sulla consapevolezza di una variegatissima realtà in materia nei singoli Paesi dell'Ue, sembra cercare un accorto bilanciamento rispetto al mantenimento delle sovranità nazionali, quanto a scelte "minori" (per gravità del reato o per ineluttabilità delle conseguenze) e indicazione di standard non derogabili sui punti della questione ritenuti più sensibili o più cruciali: gravità dei reati (anche alla luce della conseguente gravità delle conseguenze concretamente applicabili) e restrizione della libertà personale con misure custodiali a livello cautelare o definitivo. Viene comunque limitato l'ambito di applicazione della presente direttiva alle misure che, per gli ordinamenti dei singoli Paesi, hanno natura penalmente rilevante, lasciandone escluse invece quelle che, pur con delle rilevanti differenze da Paese a Paese, sono considerate sanzioni meramente amministrative. Si è prediletta, in sostanza, una ratio discretiva fondata non sulla omogeneità di fatti o sulla ritenuta gravità degli stessi ma sulla natura giurisdizionale penalmente rilevante attribuita dai vari Paesi e sulla natura giurisdizionale e non amministrativa delle Autorità coinvolte nelle indagini e nel giudizio. Particolare attenzione ed un punto specifico viene dedicato alle modalità di determinazione dell'età in soggetti presuntivamente minorenni in quei casi in cui sussistano dubbi in merito alla veridicità delle generalità dichiarate. La clausola generale di chiusura in materia resta comunque quella per cui nel persistere di un dubbio, la minore età si presume.

Il criterio cardine che pare guidare tutte le eccezioni ai principi raccomandati che la direttiva sembra lasciare alla sovranità dei vari Stati membri, è quello per cui non deve essere compromessa la globale equità del procedimento, nel superiore interesse del soggetto minorenne. Appare dunque evidente che le garanzie stabilite dalla direttiva in oggetto sono sì rivolte a tutelare un soggetto debole ma per uno scopo che va oltre la mera tutela passiva e cioè in vista di una finalità di rieducazione e risocializzazione effettiva dello strumento processuale penale.

Le specifiche indicazioni

Il primo aspetto che viene sottolineato dalla direttiva è quello della necessità di assicurare al minorenne una informazione completa sugli scopi del processo e sulle sue fasi, a conferma del fatto che lo scopo globale della direttiva in oggetto non è solo quello di una protezione passiva da eccessive limitazioni della libertà personale o da misure oggettivamente sproporzionate ad una personalità immatura ed in evoluzione quale quella di soggetti minorenni, bensì approntare un pacchetto di regole procedurali atte a garantire una piena ed effettiva partecipazione al processo penale del minore quale soggetto parzialmente incapace giuridicamente. L'obiettivo dichiarato è quello di fare in modo che la consapevole partecipazione di un minore al processo penale che lo riguarda contribuisca a dare realizzazione concreta anche gli scopi di risocializzazione e recupero sociale dei soggetti minori, finalità di lungo periodo dei sistemi penali minorili in tutti gli Stai membri.

L'informazione su motivazioni, scopo e fasi del processo, trattandosi di soggetti a capacità giuridica variamente limitata, andrà indirizzata anche agli esercenti la responsabilità genitoriale o ad un adulto terzo, per quei casi di potenziale pregiudizio per le indagini anche a cagione del coinvolgimento di uno o entrambi i genitori nell'attività criminosa del minore.

L'assistenza legale. Fatta salva la necessità di coordinamento con la direttiva 2013/48/Ue (vedi News, Il Governo dà attuazione alla direttiva Ue sul diritto al difensore nel processo penale), viene affermato con forza e senza indecisioni il principio per cui il minore deve poter godere di assistenza legale di un difensore fin dal primo momento in cui viene avvisato di essere indagato o imputato e che questa assistenza deve essere non meramente formale ma il più effettiva possibile, pur facendosi salve eccezioni e deroghe in singoli specifici casi o in categorie di atti investigativi. Non viene fornita una elencazione nemmeno programmatica dei singoli atti di indagine per i quali si deve richiedere la presenza di un difensore, ma al contrario viene adottata la tecnica della previsione della liceità di eccezioni alla regola generale della necessaria assistenza legale per quegli atti di indagine precipuamente caratterizzati da finalità di prevenzione e di ordine pubblico e per gli atti investigativi "a sorpresa", con la possibilità per gli Stati membri di prevedere la facoltà del minore di rinunziare alla presenza di un difensore, secondo un attento bilanciamento tra urgenza degli atti, disponibilità del diritto in questione in capo al minore e gravità delle conseguenze processuali dell'atto in oggetto.

Diritto di non autoincriminarsi e facoltà di non rispondere. Esplicitamente tutelato, sotto questo specifico aspetto, il momento delicato in cui il minore passa dal ruolo di testimone a quello di potenziale indagato. Pur ribadendo infatti la sovranità degli Stati membri nel definire le deroghe temporanee al diritto dei minori di godere dell'assistenza di un difensore, viene affermato con chiarezza il principio per cui deve essere tutelato il diritto del minore a non autoincriminarsi e la opportunità di fornirgli assistenza legale nel momento in cui dovessero emergere elementi indizianti a suo carico nel corso di dichiarazioni che stia rendendo in qualità di testimone.

Valutazione individuale, maturità del minore e reinserimento sociale. Viene affermata esplicitamente la necessità che tutti gli interventi, dalla fase delle indagini a quella del giudizio e della esecuzione penale, siano proporzionati alla maturità individuale ed al grado di sviluppo del minore, valutati nel primo momento utile, compatibilmente con le esigenze di indagine e processuali, e ribadendosi la residualità delle misure restrittive della libertà personale. Non solo i criteri di scelta, ma anche le modalità di esecuzione che vengono raccomandate sembrano lasciar trasparire una valenza educativa e non meramente repressiva o punitiva delle misure limitative della libertà personale nei confronti di minorenni indagati o imputati di reati. A questo scopo sembrano infatti rispondere la raccomandazione di prevedere esplicitamente un approccio educativo nella esecuzione di misure restrittive a carico di minorenni, con la partecipazione di personale adeguatamente formato e specializzato, la previsione di una separazione con i detenuti adulti o comunque, nel caso in cui ciò non sia possibile, la presenza di modalità che garantiscano comunque la realizzazione del superiore interesse del minore, inteso come interesse alla globale equità di un procedimento penale realmente teso al suo reinserimento sociale.

Tutela della vita privata. La riservatezza delle comunicazioni e il diritto all'assistenza affettiva e familiare devono essere assicurati dagli Stati membri pur nella consapevolezza che essi possono essere soggetti a restrizioni, specie nelle situazioni di minori ristretti in istituti carcerari e per esigenze investigative.

Obbligo di assicurare formazione e competenze specifiche a tutte le figure professionali che intervengono nel procedimento penale minorile. L'apparente superfluità di questa indicazione, a fronte di sistemi normativi che già prevedono normative speciali per gli indagati o imputati minorenni e tendenzialmente anche organi giudicanti specializzati e dedicati, viene superata alla luce di tre ordini di considerazioni. Lo scopo della direttiva in questione che è di assicurare un livello minimo di garanzia non derogabile nemmeno in futuro dalle normative interne dei singoli Stati membri. La realistica preoccupazione che, in una ottica di risparmio e di riallineamento degli investimenti pubblici, potrebbero essere sacrificate le risorse dedicate alla formazione specialistica ad esempio di personale penitenziario e socio educativo, anche in campo minorile, con grave sofferenza del sistema nel suo complesso. Infine, la tentazione, sempre nell'ottica di un "risparmio" di risorse economiche e umane, dei sistemi paradossalmente più evoluti, come sino ad oggi quello italiano, di sacrificare le garanzie di specializzazione ed esclusività delle funzioni dei magistrati adibiti alla giurisdizione minorile, con una gravissima ed ingiustificata perdita di professionalità.

In conclusione

Il sistema normativo italiano del processo penale minorile presenta fin dalla sua introduzione elevati standard di garanzie quanto al riconoscimento dei diritti dei soggetti minori, sia sotto il profilo della partecipazione al processo e del riconoscimento di garanzie processuali, sia quanto al perseguimento degli scopi di reinserimento sociale e di tutela delle esigenze educative e delle potenzialità di sviluppo dei minori autori di reati, lasciandosi intravedere come modello virtuoso di garanzie e diritti nel rispetto del superiore interesse del minore. In tal proposito suonano dissonanti le caratteristiche dei recenti disegni di legge di riforma del sistema processuale penale minorile, attualmente in discussione in Parlamento, improntate, ad esempio, alla conservazione della specializzazione dell'organo giudicante ma non anche a quella degli organi requirenti minorili, elemento fino ad ora riconosciuto come fiore all'occhiello del sistema italiano tra i sistemi minorili europei.

Guida all'approfondimento

Si veda, per una attenta comparazione dei sistemi processuali penali minorili dei Paesi membri dell'Ue, il Final Scientific Report del progetto Judicial Response to crime committed by EU unaccompanied juvenile offenders prodotto nell'ambito del Criminal Justice Program of the European Union, sotto l'egida dell'Ecole Nationale del la Magistrature e con la collaborazione degli altri istituti nazionali per la formazione e l'aggiornamento dei magistrati europei.

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