Inammissibile l'utilizzo della Pec per le parti private

08 Agosto 2017

Due recenti sentenze della Cassazione chiariscono che alle parti private, allo stato, non è consentito l'utilizzo della Pec quale generalizzata forma di comunicazione o notificazione o quale strumento per la presentazione di atti, quali istanze o memorie.
Abstract

Due recenti sentenze della Cassazione chiariscono che alle parti private, allo stato, non è consentito l'utilizzo della Pec – posta elettronica certificata – quale generalizzata forma di comunicazione o notificazione o quale strumento per la presentazione di atti, quali istanze o memorie. Ciò in quanto l'utilizzo della Pec è consentito, a partire dal 15 dicembre 2014, soltanto per effettuare notificazioni da parte delle cancellerie nei procedimenti penali a persona diversa dall'imputato.

Case report

Il Legislatore ha espressamente disciplinato l'utilizzo della Pec nei procedimenti civili ed in quelli penali, intervenendo sulle disposizioni codicistiche in materia di notifiche ma limitando la possibilità di utilizzare lo strumento in questione alle sole cancellerie. Segnatamente, con riguardo al processo civile, l'art. 366, comma 2, c.p.c., così come sostituito dall'art. 25, comma 1, lett. i) n. 2 della legge 12 novembre 2011, n. 183, prevede che le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni ai difensori possano essere effettuate a mezzo di posta elettronica certificata nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Analogamente nel processo penale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli artt. 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, c.p.p. sono eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e la relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.

La sentenza della Cassazione n. 31336/2017

In questo panorama normativo è intervenuta la Suprema Corte (sentenza n. 31336/2017) che, nel decidere un ricorso proposto dal P.M. avverso un provvedimento del tribunale del riesame che aveva annullato una misura coercitiva applicata dal Gip nei confronti dell'indagato, ha ritenuto di non dovere valutare, in quanto irricevibile, una memoria redatta nell'interesse dell'indagato e trasmessa alla Corte di cassazione a mezzo di posta elettronica certificata. Nell'occasione la Suprema Corte, rifacendosi ad un orientamento già affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, ha affermato che le memorie, ai sensi dell'art. 611 c.p.p., devono essere presentate in cancelleria e non possono essere presentate a mezzo della posta elettronica certificata (Cass. pen., 30 marzo 2016, n. 18823; Cass. pen., 20 settembre 2016, n. 48584). Difatti, precisa, la Corte, con specifico riferimento al giudizio di legittimità, non è previsto il deposito telematico di atti nel processo penale, non essendo stato ancora emanato il decreto previsto dall'art. 16-bis, comma 6, del d.l. 179 del 2012 convertito nella legge 221 del 2012; come pure non è ammessa tale forma di deposito telematico di atti nel giudizio di legittimità relativo al processo civile, essendo stata riconosciuta possibile la presentazione con modalità telematiche di atti non aventi immediata incidenza sul processo, come ad esempio, istanze di sollecita fissazione di ricorsi, di riunione o di rinvio della trattazione.

La sentenza della Cassazione n. 31314/2007

Con l'altra sentenza in commento (n. 31314/2007), la Suprema Corte è stata chiamata a valutare, tra l'altro, uno specifico motivo di ricorso proposto con il quale l'imputato aveva lamentato che la Corte d'appello non si era pronunciata su una richiesta di rinvio per legittimo impedimento inviata a mezzo Pec. Nello specifico la Corte d'appello si era limitata ad osservare che l'istanza era pervenuta all'attenzione del giudicante allorquando il processo era stato già trattato. La Cassazione, nel rispondere al motivo di ricorso ora precisato, ha avuto modo di chiarire ulteriormente che nel processo penale l'invio di istanze a mezzo posta elettronica certificata non èconsentito alle parti private, affermando, con riguardo al caso di specie, che l'istanza di rinvio per legittimo impedimento, oggetto della doglianza difensiva, era irricevibile. Ciò in quanto, sulla base del quadro normativo vigente, nel processo penale l'utilizzo della Pec è consentito solo alle cancellerie e non anche alle parti private.

Deve, da ultimo segnalarsi che, nella decisione in argomento, la Cassazione, ha ritenuto necessario richiamare l'attenzione degli operatori sulle previsioni contenute nell'art. 420-ter, commi 1, 2 e 5, c.p.p. in base alle quali il giudice, anche d'ufficio, è tenuto a prendere atto dell'esistenza di un legittimo impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, quando gli risulti in qualsiasi modo, o comunque appaia probabile, che l'assenza sia dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento. La suddetta previsione, quindi, avrebbe imposto, in ogni caso, a prescindere dalle modalità di presentazione, ai giudici di merito di valutare l'istanza di rinvio onde verificare la sussistenza di una situazione di assoluta impossibilità a comparire per l'imputato o per il difensore determinata da una delle cause previste nella norma ora citata, il che non è potuto avvenire, in quanto l'istanza di rinvio non era stata portata a conoscenza della Corte tempestivamente.

In conclusione

Dalle sopra indicate decisioni emerge quindi l'affermazione del principio che, nel processo penale, all'imputato, come anche alle altre parti private, non èconsentito l'utilizzo della posta elettronica certificata quale generalizzata forma di comunicazione o notificazione, né per la presentazione di atti di qualsivoglia natura, ivi compresi istanze o memorie.

Guida all'approfondimento

Per ogni necessario approfondimento si indicano nel seguito i riferimenti normativi relativi alle notifiche telematiche eseguite dagli avvocati.

legge 21gennaio 1994,n. 53 (facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali);

d.P.R.11febbraio2005,n.68 - Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16gennaio2003, n. 3.

decretodel ministerodellagiustizia21febbraio2011 n. 44 (in Gazz. Uff., 18 aprile, n. 89) - Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decretolegislativo7marzo2005,n.82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo4, commi1e 2, deldecreto-legge 29dicembre 2009, n.193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24;

decreto legge18ottobre2012,n.179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012,n. 221, (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese);

provvedimento responsabile DGSIA 16 aprile 2014 - Specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (testo aggiornato con le modifiche apportate dal DM 28 dicembre 2015).

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