Confisca per equivalente della polizza assicurativa
03 Agosto 2017
È possibile procedere a confisca per equivalente della polizza assicurativa?
È discussa la possibilità di procedere, in ambito penale, all'adozione di provvedimenti di sequestro preventivo prima e poi di confisca per equivalente di polizze assicurative. In proposito, il profilo problematico della questione deriva dalla circostanza che in base al primo comma dell'art. 1923 c.c. «le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare»; da qui, evidentemente il dubbio circa la sottoponibilità a confisca delle somme che l'assicuratore dovrà versare in futuro al contribuente o delle somme versate dal contribuente infedele quale premio assicurativo. L'obiezione è stata superata dalla Cassazione sulla base di diverse ragioni (Cass. pen., Sez. III, 13 marzo 2017, n. 11945; Cass. pen., Sez. III, 6 maggio 2014, n. 18736; Cass. pen., Sez. VI, 10 novembre 2011, n. 12838). In proposito, primo luogo, la Corte di legittimità sostiene che il divieto di cui al citato art. 1923 opera solo con riferimento ai profili di responsabilità civile – ed infatti nel processo penale non è possibile procedere a sequestro conservativo delle polizze di assicurazione sulla vita e delle somme dovute e corrisposte sulla base di essa, proprio in ragione del fatto che tale sequestro, a differenza di quello preventivo, è diretto al soddisfacimento di obbligazioni di natura civilistiche –, mentre nulla preclude di assumere tali provvedimenti nell'ambito del giudizio penale laddove si discute della colpevolezza dell'indagato. Tale conclusione non muta nemmeno nel caso in cui il contratto di assicurazione sia stato stipulato nell'interesse di un terzo: in tale ipotesi, se è vero che il terzo beneficiario acquisita un diritto proprio – non attingibile perciò dal giudice penale – a godere dei vantaggi dell'assicurazione, è altresì corretto sostenere che possano essere confiscati i premi versati dall'indagato. Secondo la Cassazione, infatti, nel caso di stipula del contratto assicurativo – anche quando lo stesso vada a beneficio del terzo – il contribuente infedele che ha concluso tale negozio non ha perso la disponibilità delle somme versate all'assicuratore a titolo di premio, potendo egli da un lato riscattare o ridurre la polizza e dall'altro revocare il beneficio disposto a favore del terzo: la circostanza dunque che le somme versate a titolo di premio assicurativo rimangano comunque nella disponibilità dell'indagato per il reato tributario ne consente senz'altro la confisca per equivalente o il sequestro preventivo.
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