Adesione del difensore ad astensione forense. Il mancato rispetto del Codice di autoregolamentazione impedisce il rinvio dell’udienza
12 Aprile 2016
L'adesione del difensore dell'imputato ad astensione forense dalle udienze regolarmente proclamata ed effettuata, comporta il rinvio dell'udienza soltanto se, alternativamente, dichiarata in udienza ovvero comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice, e comunicato agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita. Il principio è stato espresso dalla Corte di cassazione, Sezione II, nella sentenza n. 13643 depositata il 6 aprile 2016. I giudici di legittimità hanno così respinto il motivo di ricorso presentato in un procedimento per danneggiamento aggravato dall'imputato, il quale lamentava il mancato rinvio dell'udienza, nonostante il suo difensore avesse dichiarato di aderire ad un'astensione forense in atto ma con nota trasmessa soltanto al giudice e non comunicata anche al difensore della parte civile costituita, che si era opposta al rinvio.
Il diritto di astensione dalle udienze da parte degli avvocati ha come precondizione per la sua esistenza il rispetto dei presupposti indicati dal Codice di autoregolamentazione (art. 3) ed è onere del difensore stesso fornire la prova di aver effettuato le comunicazioni necessarie al fine di ottenere l'accoglimento dell'istanza di rinvio della trattazione del procedimento. |