MAE. Obbligatoria l'indicazione dell'esistenza di un mandato d'arresto nazionale
13 Giugno 2016
Il riferimento dell'art. 8, § 1, lett. c), decisione quadro 2002/584/Gai, al mandato di arresto che deve essere indicato nel contenuto del mandato di arresto europeo, va interpretato come evocante un mandato di arresto nazionale distinto dal mandato di arresto europeo. Ne consegue che, quando un mandato di arresto europeo non contenga alcuna indicazione dell'esistenza di un mandato d'arresto nazionale, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è tenuta a non darvi corso. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha così risolto la questione pregiudiziale sollevata dalla Corte d'appello rumena sul corretto significato da dare all'espressione mandato d'arresto di cui all'art. 8, § 1, lett c) della decisione quadro 2002/584/Gai del Consiglio, relativa al mandato di arresto europeo ed alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/Gai. Chiare le motivazioni della seconda Sezione della C.G.Ue: il mandato di arresto europeo deve fondarsi su un mandato d'arresto nazionale emesso in conformità alle disposizioni della procedura penale dello Stato membro di emissione e, pertanto, sulla base di un mandato distinto dal mandato di arresto europeo. In assenza di un mandato d'arresto nazionale, un persona non può essere arrestata e mantenuta in arresto, e nemmeno può ammettersi che un mandato d'arresto europeo “diventi” un mandato d'arresto nazionale dopo la consegna della persona ricercata. Un diversa interpretazione, che ritenga il riferimento dell'art. 8, § 1, lett. c) della decisione quadro cit. al mandato d'arresto come generico e quindi ricomprendente anche il mandato d'arresto europeo, implicherebbe un “autoriferimento” di quest'ultimo mandato, in quanto il mandato d'arresto europeo si fonderebbe su sé stesso e ciò priverebbe di qualsiasi portata e utilità la condizione richiesta dal predetto art. 8. |