La delega per la riforma delle misure di sicurezza: la rivisitazione del “doppio binario” e l’effettivo superamento degli O.P.G.

Leonardo Marino
18 Luglio 2017

L'art. 1, comma 16, lettere c) e d) della legge 103/2017, contiene princìpi e criteri direttivi relativi alla delega legislativa concernente le misure di sicurezza. Nello specifico si prevede la revisione di tutte le misure di sicurezza personali (quelle patrimoniali non vengono menzionate) e la distinzione tra la posizione dei soggetti imputabili, semi-imputabili e non imputabili.Con riferimento ai soggetti imputabili si prevede la rivisitazione del regime del sistema del c.d. doppio-binario in base al quale l'applicazione congiunta della pena e misura di sicurezza personale ...
Abstract

L'art. 1, comma 16, letterec) e d) della legge 103/2017, contiene princìpi e criteri direttivi relativi alla delega legislativa concernente le misure di sicurezza.

Nello specifico si prevede la revisione di tutte le misure di sicurezza personali (quelle patrimoniali non vengono menzionate) e la distinzione tra la posizione dei soggetti imputabili, semi-imputabili e non imputabili.

Princìpi e criteri della delega

Con riferimento ai soggetti imputabili si prevede la rivisitazione del regime del sistema del c.d. doppio-binario in base al quale l'applicazione congiunta della pena e misura di sicurezza personale, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale, deve aver luogo soltanto per i delitti di maggior allarme sociale di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.

Si prevede la durata massima delle misure di sicurezza personali, l'accertamento periodico e la revoca delle stesse quando la pericolosità sia venuta meno.

Per i soggetti non imputabili vi è l'esigenza di mettere al centro il paziente psichiatrico giudiziario; nei casi di non imputabilità al momento del fatto si prevedono misure terapeutiche e di controllo con termini di durata massima, prevedendo l'accertamento periodico della pericolosità e la revoca della stessa quando la pericolosità sia venuta meno.

Per i soggetti semi-imputabili la parte finale dell'art.1, comma 16, lett. c), prevede l'abolizione del sistema del doppio-binario e la previsione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno diminuito la capacità dell'agente, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività.

Un altro punto della delega prevede la revisione del modello “definitorio dell'infermità”, questa parte, come peraltro evidenziato nei lavori parlamentari (Dossier n. 159, Elementi di valutazione sulla qualità del testo, 4 maggio 2017, Camera dei Deputati - Servizio Studi), non risulta particolarmente definita dove si fa riferimento alla previsione di clausole in grado di attribuire rilevanza, in conformità a consolidate posizioni scientifiche, ai disturbi della personalità.

È noto, infatti, che ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, i disturbi della personalità possono rientrare nel concetto di infermità, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o scemandola grandemente e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale (Cass. pen., Sez. unite, n. 9163/2005, Raso; Cass. pen. Sez. I, n. 52951/2014).

Trattandosi di materia estremamente delicata avrebbe meritato maggiore chiarezza.

Superamento degli O.P.G. e Rems

Nell'ambito della delega sulla riforma della disciplina delle misure di sicurezza, la lettera d), dell'art. 1 comma 16, prevede il ricovero nelle residenze per le misure di sicurezza, (prioritariamente) ai soggetti per i quali sia stata accertata, in via definitiva, l'infermità al momento della commissione del fatto ma anche nei confronti dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisorie e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi nel pieno rispetto dei diritto costituzionale della salute.

Questa è la parte della delega riferita alle misure di sicurezza più criticata dagli operatori psichiatrici e giudiziari in quanto rischia di ripristinare per le Rems le norme valide per i vecchi O.P.G.; ciò porterebbe, in breve tempo, la saturazione delle residenze con conseguente impossibilità di svolgere le funzioni per le quali le stesse sono state istituite.

L'alta finalità positiva della legge 30 maggio 2014 n. 81(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari-per approfondimenti sul tema, si veda MARINO – CAMILLERI, O.P.G. ultimo atto. Il passaggio alle Rems e la difficile relazione tra il diritto e la psichiatria) è stata quella di restituire la “cura” del paziente portatore di patologia psichiatrica, autore di reato, coinvolto in vicende giudiziarie, destinatario di misure di sicurezza, al dipartimento di salute mentale.

Da più parti si è chiesto di stralciare questa parte della norma ma la questione di fiducia, posta dal Governo sul disegno di legge approvato, ha impedito anche di presentare emendamenti.

Si registra, comunque, che alla Camera è stato approvato l'ordine del giorno n. 9/04368/008 (seduta n. 813 del 14 giugno 2017),dal quale si evince l'impegno del Governo a emanare il decreto legislativo sulla materia nel termine di un anno dall'entrata in vigore della legge, impegno che si sostanzia nella previsione volta a limitare, a casi eccezionali e transitori, l'accesso alle Rems per i soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, per gli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali ancora occorra accertare le relative condizioni psichiche.

In conclusione
La delega, da poco approvata, ha il merito di aver preso come punto di riferimento (seppur in estremissima sintesi) molte delle proposte avanzate dal famoso e illuminante “Tavolo 11 degli Stati generali dell'esecuzione penale” coordinate dal Pres. Mazzamuto.

In tale contesto è auspicabile che le Rems siano effettivamente destinate ai condannati per i quali sia stata disposta in via definitiva la misura di sicurezza e di limitare i casi di ricovero nelle stesse per i detenuti con sopraggiunta malattia mentale o in osservazione solo per casi eccezionali e transitori.

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