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Infortuni sul lavoro

Letizia D'Altilia
13 Maggio 2016

In tema di tutela della sicurezza ed igiene sul lavoro, il nostro ordinamento interviene con lo strumento della sanzione penale in due momenti precisi e distinti: in primo luogo ed in via preventiva, allorquando si verifichi la violazione di norme precauzionali; in secondo luogo, nel caso in cui si verifichi un evento lesivo che metta a repentaglio la vita, l'integrità fisica e la salute dei lavoratori. Nel solco della prima tipologia di intervento si collocano per lo più le fattispecie contravvenzionali contenute in leggi speciali, nonostante nel nostro codice penale non manchino figure analoghe come quelle previste dagli artt. 437 e 451 c.p. Il secondo tipo di intervento, invece, è realizzato attraverso il ricorso alle fattispecie codicistiche di omicidio colposo e di lesioni personali colpose (artt. 589 e 590 c.p.)
Inquadramento

In tema di tutela della sicurezza ed igiene sul lavoro, il nostro ordinamento interviene con lo strumento della sanzione penale in due momenti precisi e distinti: in primo luogo ed in via preventiva, allorquando si verifichi la violazione di norme precauzionali; in secondo luogo, nel caso in cui si verifichi un evento lesivo che metta a repentaglio la vita, l'integrità fisica e la salute dei lavoratori. Nel solco della prima tipologia di intervento si collocano per lo più le fattispecie contravvenzionali contenute in leggi speciali, nonostante nel nostro codice penale non manchino figure analoghe come quelle previste dagli artt. 437 e 451 c.p. Il secondo tipo di intervento, invece, è realizzato attraverso il ricorso alle fattispecie codicistiche di omicidio colposo e di lesioni personali colpose (artt. 589 e 590 c.p.)

In particolare, a tutela dei beni giuridici della vita e dell'integrità fisica, il legislatore ha predisposto, accanto alle tradizionali figure delittuose colpose con evento di danno, un vasto sistema di norme a contenuto cautelare che costituiscono, per giunta, autonome ipotesi contravvenzionali di pericolo.

Con riferimento all'oggetto della tutela, sia per i delitti previsti dagli artt. 589 e 590 c.p. sia per le contravvenzioni contemplate dalla disciplina antinfortunistica, è possibile arrivare ad una conclusione: in entrambi i casi, si tratta della vita, dell'integrità fisica e della salute non solo del lavoratore ma anche di quanti, anche in maniera occasionale, si trovino sul luogo di lavoro. a distinzione si avverte sul piano del diverso grado di offesa al bene giuridico. Difatti, mentre nelle figure delittuose l'offesa a detti beni assume la forma più grave del danno, nel caso delle contravvenzioni la medesima offesa assume le forme più blande del pericolo per la loro integrità.

Giova considerare, inoltre, come l'intera disciplina della sicurezza e dell'igiene sul lavoro è orientata a prevenire l'evento lesivo sub specie di infortunio sul lavoro o malattia professionale (concetti questi dei quali si tratterà più diffusamente nel secondo paragrafo); evento il cui verificarsi segna, di tutta evidenza, il discrimine fra intervento penale preventivo, secondo il modello della contravvenzione di pericolo, e intervento penale successivo, secondo il modello delittuoso di danno. In sostanza, qualora si determini l'evento lesivo (morte, infortunio o malattia), è necessario, al fine dell'imputabilità dell'evento stesso, che la fattispecie di delitto colposo — rispettivamente quella di cui all'art. 589 c.p. per l'ipotesi di morte del lavoratore, e quella di cui all'art. 590 c.p. per l'ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia professionale — venga integrata dalla violazione della regola cautelare sottesa al caso concreto.

L'assetto legislativo approntato in tema di sicurezza sul lavoro si compone, come si è visto, anche di una disciplina speciale che attualmente vede come suo principale referente normativo il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, noto, altrimenti, come Testo unico delle leggi in materia di sicurezza. Si tratta, in particolare, di un provvedimento che, in attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, ha provveduto a riordinare in un unico testo normativo i decreti legislativi derivanti dall'adozione delle direttive europee, fra tutti il d.lgs. 626/1994, e le norme di igiene e sicurezza precedenti come il d.P.R. 303/1956 e il d.P.R. 547/1955, operando una vera e propria riforma delle leggi previgenti in materia così come espressamente abrogate dal disposto dell'art. 304 del T.U.

Inoltre, in base alla medesima legge delega, è stato emanato il d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, rubricato Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il quale ha apportato delle modifiche, specie sul piano sanzionatorio, dell'impianto originario del T.U. da ultimo, l'importo delle sanzioni ivi previste è stato rivalutato, a decorrere dal 1 luglio 2013 e per le sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data, ai sensi dell'art. 306, comma 4-bis, d.lgs. 81/2008 come sostituito dall'art. 9, comma 2, d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 99.

Tendenzialmente i reati previsti dal T.U. si caratterizzano per essere reati c.d. propri ovvero esclusivi nei quali la qualifica del soggetto agente determina l'offensività del fatto. Detto altrimenti, si tratta di reati che non possono essere commessi da chiunque bensì da un limitato gruppo di persone individuate ope legis.

Uno degli aspetti più importanti e discussi in subiecta materia riguarda proprio l'individuazione dei soggetti che sono tenuti a garantire la sicurezza sul lavoro e che, di conseguenza, possono risponderne anche penalmente.

A tal fine, sono stati predisposti tre criteri interpretativi: il primo fa riferimento alla rappresentatività, secondo cui l'obbligo primario di osservare e far rispettare tutte le disposizioni che regolano l'attività dell'azienda ricade sul legale rappresentante o sul titolare dell'impresa; il secondo fa leva sul criterio formale della titolarità del rapporto di lavoro; il terzo si basa, invece, sul criterio sostanziale delle mansioni effettivamente svolte in relazione alle distribuzioni delle competenze.

A tal proposito, occorre, segnalare che non costituisce elemento necessario la qualifica richiamata dalla legge incriminatrice, poiché gli obblighi di prevenzione che fanno capo ai garanti sono strettamente correlati a compiti e funzioni esercitati secondo un principio di effettività, che esclude la rilevanza della semplice investitura formale. Di qui, l'assoluta prevalenza delle funzioni in concreto esercitate rispetto alla carica formalmente attribuita al soggetto agente. Ne consegue che un soggetto potrà essere definito datore di lavoro, dirigente o preposto avendo riguardo, per l'individuazione, ai parametri generali caratterizzanti le qualifiche, ma complementarmente tenendo conto dell'effettività delle attribuzioni e/o mansioni proprie di quella qualifica

Destinatario privilegiato, e non potrebbe essere altrimenti, delle norme in materia prevenzionistica è, anzitutto, il datore di lavoro, al quale sono affiancate, come suoi collaboratori, due figure tipiche: il dirigente ed il preposto. Il novero dei soggetti qualificati si è progressivamente ampliato nel corso del tempo, sino a ricomprendere oggi nel T.U. figure del tutto innovative come il medico competente, i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c., i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti nonché il committente, il responsabile dei lavori in appalto, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per la realizzazione di tali opere nella specifica disciplina dedicata ai cantieri temporanei o mobili.

Si prevedono, altresì, categorie di soggetti estranei alla struttura imprenditoriale del datore di lavoro, come i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori. Senza dimenticare che il destinatario di numerosi precetti e, conseguentemente, delle sanzioni penali di volta in volta previste, sono anche gli stessi lavoratori.

Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Il d.lgs. 81/2008, che prescrive misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività, privati e pubblici, non si è limitato ad un importante riordino unitario della legislazione, ma ha altresì introdotto novità significative peraltro in tema di valutazione dei rischi.

Se la responsabilità della valutazione è anzitutto del datore di lavoro, il percorso attraverso cui la valutazione viene compiuta deve corrispondere ad alcuni passaggi e collaborazioni indicate dall'art. 29 d.lgs. 81/2008, al termine dei quali il datore di lavoro elabora un documento, le cui caratteristiche sono definite dall'art. 28 d.lgs. 81/2008. In particolare, la legge impone che sia redatto un documento che contenga una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa (lett. a); inoltre, tale documento deve indicare le misure di prevenzione e di protezione attuate e i dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi (lett. b), nonché le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e i ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere (lett. d); infine, nel documento deve essere previsto il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (lett. c).

In evidenza

In materia di infortuni sul lavoro, è onere dell'imprenditore adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti offerti dalla tecnologia per garantire la sicurezza dei lavoratori ma non è configurabile a suo carico un obbligo di procedere alla immediata sostituzione delle tecniche precedentemente adottate con quelle più recenti ed innovative, dovendosi pur sempre valutare tempi, modalità e costi dell'innovazione, sempre che i sistemi già adottati siano comunque idonei a garantire un livello elevato di sicurezza (Cass. pen., Sez. IV, 27 gennaio 2016, n. 3616: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto responsabile, per l'infortunio occorso ai dipendenti, l'imprenditore che, sebbene in possesso delle certificazioni di regolarità dell'impianto, aveva omesso di aggiornarsi circa i sistemi di sicurezza già da tempo esistenti sul mercato e di adeguare il proprio impianto con una spesa estremamente contenuta).

Misure di tutela e obblighi

Il datore di lavoro (la cui definizione, in materia di sicurezza, è contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 81/2008) ha l'obbligo della gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro: gestione che si esplica, in particolare, attraverso la predisposizione e l'adozione di misure generali di tutela.

Ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 81/2008, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro; c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione; n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) le istruzioni adeguate ai lavoratori; r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi; u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Data la numerosità delle misure di tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro, il datore di lavoro può delegare, ove non sia espressamente vietato, le proprie funzioni di garanzia, con l'osservanza di precisi limiti e condizioni elencati nell'art. 16 d.lgs. 81/2008 (Delega di funzioni), restando sempre in capo al datore di lavoro l'obbligo di vigilare sulla corretta attuazione delle funzioni trasferite.

In evidenza

Gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 del d.lgs. 81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa (Cass. pen., Sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343).

Tra i requisiti di validità della delega di funzioni, l'art. 16 del T.U. richiede: che risulti da atto scritto recante data certa; che sia stata accettata dal delegato sempre per iscritto; che il delegato possegga i requisiti di professionalità ed esperienza adeguati alla specifica natura delle funzioni delegate; che la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura delle funzioni delegate e, infine, che al delegato sia attribuita l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento di tali funzioni.

Va osservato come l'obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro possa essere ritenuto assolto in caso di efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione di cui all'art. 30, comma 4, del T.U., da riesaminare allorquando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. Tale modello viene adottato in funzione preventiva dalle società che ex art. 6 del d.lgs. 231/2001 vogliano andare esenti da responsabilità penale-amministrativa in caso di commissione di uno dei reati presupposto (artt. 24 e ss. del d.lgs. 231/2001) da parte di un soggetto apicale.

Il d.lgs. 106 del 2009 ha introdotto il comma 3-bis, che prevede la facoltà di sub-delega, riconosciuta al delegato, limitatamente a specifiche funzioni. Ne consegue che il delegante non possa spogliarsi integralmente degli obblighi trasferitigli dal datore di lavoro. Per essere valida ed efficace nei confronti del delegato originario, così da liberarlo dai relativi obblighi prevenzionistici, la sub-delega deve essere concessa previa intesa con il datore di lavoro. Anche per il delegante vale il principio dell'obbligo di vigilanza nei confronti del sub-delegato.

In buona sostanza, al datore di lavoro è assegnata la responsabilità di tutti gli obblighi relativi alla attuazione del sistema di prevenzione e di tutela della sicurezza, distinguendo tra obblighi propri e indelegabili e obblighi delegabili.

In evidenza

Ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 81/2008, il datore di lavoro non può delegare le attività di valutazione di tutti i rischi né la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 d.lgs. 81/2008, né la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Tale divieto di delega opera anche nell'ambito di imprese di grandi dimensioni (Cass. pen., Sez. IV, 5 aprile 2013, n. 50605).

In sostanza, il datore di lavoro, proprio in forza delle disposizioni specifiche previste dalla normativa antinfortunistica e di quella generale di cui all'art.2087 c.c., è il garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale del lavoratore, con la conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo gli viene addebitato in forza del principio che il non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo (art. 40, comma 2, c.p.). Pertanto, pur a fronte di una delega corretta ed efficace, non potrebbe andare esente da responsabilità il datore di lavoro allorché le carenze nella disciplina antinfortunistica e, più in generale, nella materia della sicurezza, attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza (Cass. pen., Sez. IV, 10 dicembre 2008, n. 4123).

All'individuazione degli obblighi del datore di lavoro e del dirigente (sanzionati dall'art. 55, del T.U.) soccorre il dettagliato elenco previsto dall'art. 18 d.lgs. 81/2008 a cui si rimanda, tenendo a mente che non tutti gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono ivi esposti.

Per completezza, occorre rilevare che il T.U. prescrive obblighi, sanzionati penalmente, anche a carico di altri soggetti, tra i quali spiccano: il preposto (art. 19) – figura che, al pari del datore di lavoro e del dirigente, è individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni ad essi demandati, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto iure proprio (Cass. pen., Sez. IV, 1 dicembre 2009, n. 1502); i lavoratori (art. 20); i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c., i lavoratori autonomi (i soggetti che compiono opere o servizi ai sensi dell'art. 2222 c.c.), i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti (art. 21); i progettisti (art. 22); i fabbricanti e i fornitori (art. 23); gli installatori (art. 24); il medico competente (art. 25). Il mancato rispetto di degli obblighi ivi descritti comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 56-59 d.lgs. 81/2008.

Le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della possibile negligenza con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni. Esse mirano, sostanzialmente, ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose e sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche in riferimento a quelli ascrivibili a imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, in quanto le eventuali imprudenze del lavoratore devono essere coperte dalla responsabilità datoriale, sia per dovere generale del neminem laedere, sia perché le leggi sulla sicurezza sul lavoro tutelano in primis l'incolumità del lavoratore; tale garanzia è, difatti, un obbligo contrattuale (Cass. pen., Sez. III, 25 gennaio 2007, n. 7328).

In evidenza

In linea di principio, la condotta colposa del lavoratore infortunato può escludere la responsabilità del datore di lavoro solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità e dell'abnormità, potendosi attribuire però tale carattere non solo alla condotta del tutto estranea al processo produttivo o alle mansioni attribuite (come ad esempio, nel caso che il lavoratore si dedichi a un'altra macchina o a un altro lavoro, magari esorbitando nelle competenze attribuite ad altro lavoratore), ma anche a quella che, pur rientrando nelle mansioni proprie del lavoratore, sia consistita in qualcosa di radicalmente, ontologicamente lontano dalle pur ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro (Cass. pen., Sez. IV, 10 luglio 2015, n. 29794).

Valutazione dei rischi

L'art. 28 del d.lgs. 81/2008, relativo alla valutazione dei rischi e al documento sulla sicurezza costituisce una sorta di statuto della sicurezza aziendale. Il documento deve contenere la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, l'individuazione di misure di prevenzione e protezione, l'individuazione delle procedure, nonché di ruoli che vi devono provvedere, affidati a soggetti muniti di adeguate competenze e poteri. Si tratta, quindi, di una sorta di mappa dei poteri e delle responsabilità cui ognuno dovrebbe poter accedere per acquisire le informazioni pertinenti (Cass. pen., Sez. IV, 13 settembre 2013, n. 37738).

In evidenza

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione preventiva dei rischi connessi alla sua azienda ed alla sua attività proprio per scoprire e gestire eventuali pericoli occulti o non immediatamente percepibili e, infatti, il piano di valutazione dei rischi deve essere eseguito da un tecnico specializzato con appositi sopralluoghi, e non facendo rilevare eventuali pericoli ad un dipendente inviato sul posto senza alcun avvertimento e senza alcuna preparazione (Cass. pen., Sez. IV, 22 marzo 2016, n. 12257).

La violazione degli obblighi inerenti alla valutazione dei rischi ha assunto nella giurisprudenza un ruolo determinante quale condotta omissiva del datore di lavoro causalmente associabile a un evento di danno (ex plurimis, Cass. pen., sez. IV, 29 novembre 2012, n. 2569; Cass. pen., sez. IV, 24 maggio 2012, n. 36269; Cass. pen., sez. IV, 12 aprile 2012, n. 3117); beninteso, specificando che si esclude la responsabilità penale del datore di lavoro, qualora venga escluso qualsiasi vincolo causale tra la incompletezza delle previsioni di rischio nel documento di valutazione peraltro regolarmente redatto e il meccanismo che ha cagionato le lesioni oggetto di processo (Cass. pen., Sez. IV, 20 gennaio 2012, n. 39880).

Qualora in un medesimo ambiente operino stabilmente più lavoratori, dipendenti da datori di lavoro diversi e non legati tra loro da alcun rapporto di appalto o da altro rapporto giuridicamente rilevante, ciascun datore di lavoro è tenuto alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi degli artt. 28 e 29 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Cass. pen., Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 17119).

Il D.V.R., ha il compito di rilevare rischi che possono essere individuati con la diligenza richiedibile al datore di lavoro e di individuare le misure, anche procedurali, idonee a fronteggiare.

Il modello di organizzazione e gestione, che deve esser utilizzato dagli enti forniti di personalità giuridica, alle società e associazioni, anche prive di responsabilità giuridica, è idoneo ad avere efficacia esimente purché sia adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Infortunio sul lavoro

L'intera disciplina della sicurezza e dell'igiene sul lavoro è orientata a prevenire l'evento lesivo sub specie di infortunio sul lavoro o malattia professionale; evento il cui verificarsi segna, di tutta evidenza, il discrimine fra intervento penale preventivo, secondo il modello della contravvenzione di pericolo, e intervento penale successivo, secondo il modello delittuoso di danno. In sostanza, qualora si determini l'evento lesivo (morte, infortunio o malattia), è necessario, al fine dell'imputabilità dell'evento stesso, che la fattispecie di delitto colposo - rispettivamente quella di cui all'art. 589 c.p. per l'ipotesi di morte del lavoratore, e quella di cui all'art. 590 c.p. per l'ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia professionale - venga integrata dalla violazione della regola cautelare sottesa al caso concreto.

In linea generale, si ritiene che l'infortunio si caratterizzi e si distingua dalla malattia professionale, per essersi verificato in ragione di una causa violenta e si precisa che, in tal caso, i fattori che arrecano il danno operano in un'unica soluzione, e comunque non oltre l'ambito della giornata lavorativa. Per malattia professionale, viceversa, si intende quella patologia la cui contrazione è eziologicamente legata all'esposizione prolungata nel tempo, in occasione dell'attività lavorativa, ad un agente patogeno. La legge prevede una specifica assicurazione obbligatoria per indennizzare i lavoratori che subiscono uno di questi eventi e che copre anche gli infortuni che si verificano nel tragitto che il lavoratore compie per recarsi sul luogo di lavoro o per rientrare a casa (c.d. infortunio in itinere).

In particolare, l'infortunio sul lavoro è definito dalla legge come l'evento traumatico, avvenuto per una causa violenta sul posto di lavoro o anche semplicemente in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). La nozione di causa violenta, è stata però interpretata nel tempo in modo sempre più ampio, tanto che si fanno rientrare nel concetto anche tutta una serie di reazioni psicofisiche del lavoratore che avvengono in condizioni di particolare stress o di fatica dovuti alle condizioni concrete di lavoro.

Tra i reati contestati nel settore della sicurezza del lavoro e, più, in generale, nell'ambito della tutela del bene vita ed integrità fisica del lavoratore, assumono nella prassi giudiziaria un ruolo di spicco l'omicidio e la lesione personale, in particolare nella forma colposa. Naturalmente, l'ambito applicativo degli artt. 589 e 590 c.p. è circoscritto alle sole ipotesi in cui la violazione di una norma cautelare antinfortunistica abbia determinato in concreto il verificarsi di un incidente sul lavoro. È noto che per i delitti colposi testé citati è previsto, ai sensi degli artt. 589, comma 2 e art. 590, comma 3, c.p., un trattamento sanzionatorio maggiormente rigoroso qualora il fatto venga commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Peraltro, nelle ipotesi di omicidio colposo aggravato dalla violazione di codeste norme, è previsto il raddoppio dei termini prescrizionali (art. 157, comma 6, c.p.).

Ai fini della sussistenza delle aggravanti in oggetto, è sufficiente la violazione di regole di comune prudenza: per norma sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, di cui agli artt. 589 e 590 c.p., deve infatti intendersi, non solo, l'insieme delle disposizioni contenute nelle leggi, specificamente dirette alla disciplina medesima, ma anche di tutte le altre che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che tendono, in genere, a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi.

In evidenza

Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che, in tema di delitti colposi derivanti da infortunio sul lavoro, per la configurabilità della circostanza aggravante speciale della violazione delle norme antinfortunistiche non occorre che siano violate norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della violazione dell'art. 2087 c.c., che fa carico all'imprenditore di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori (Cass. pen., Sez. IV, 19 luglio 2011, n. 28780).

In riferimento alla figura del subappaltante, la giurisprudenza ha precisato che egli è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore e che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa si instauri una prassi contra legem, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente la condotta del datore di lavoro, che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di lesione colposa aggravato dalle norme antinfortunistiche (Cass. pen., Sez. IV, 17 dicembre 2015, n. 49817).

Inoltre, si è affermata la responsabilità ex art. 590 c.p. del datore di lavoro per l'infortunio occorso al lavoratore, risultando provato il nesso causale tra la omessa somministrazione al lavoratore di un'adeguata formazione, in una lingua che egli avrebbe potuto comprendere (essendo egli di nazionalità indiana) e non già in lingua italiana, circa le modalità con cui procedere all'operazione che stava eseguendo e l'infortunio, atteso che se il lavoratore avesse avuto una formazione adeguata, non avrebbe agito con le modalità che avevano portato al fatto lesivo (Cass. pen., Sez. IV, 6 marzo 2015, n. 14159).

Malattia professionale

La malattia professionale (detta anche tecnopatia), a differenza dell'infortunio, non è la conseguenza immediata di un evento violento accaduto sul posto di lavoro in un determinato giorno ma è frutto dell'azione lenta e continua di innumerevoli agenti e fattori nocivi presenti nell'ambiente di lavoro o comunque correlati a quest'ultimo.

Il lavoratore, spesso, non ha l'immediata percezione del pericolo a cui è esposto, rendendosi conto del danno alla propria salute solo dopo molto tempo e comunque quando la malattia oramai è conclamata. Da qui le difficoltà in relazione all'individuazione del momento consumativo e all'accertamento del nesso condizionalistico.

Quanto al primo aspetto, secondo alcuni occorre giuridicamente ancorare il concetto di malattia alla apprezzabilità clinica della forma morbosa, senza tener conto delle fasi di incubazione precedente, in cui appaiono variazioni dei livelli cellulari o umorali ma non vi sono ancora ripercussioni funzionalmente apprezzabili.

Il reato di lesioni personali colpose è tradizionalmente considerato un reato istantaneo, incentrato strutturalmente sull'evento. Tuttavia, può accadere, soprattutto con riferimento alle malattie professionali, che la malattia insorga o si aggravi a distanza di tempo dalla cessazione della condotta. Tale aspetto incide sul tempus commissi delicti, che è a sua volta necessario per determinare la data di decorrenza della prescrizione ex art. 157 c.p.

In questi casi, la soluzione adottata dalla giurisprudenza di legittimità, con giurisprudenza consolidata, è quella che fa coincidere la consumazione del reato con il momento di insorgenza della malattia prodotta dalle lesioni, essendo irrilevanti la durata e l'inguaribilità della malattia ai fini della individuazione del momento consumativo (Cass. pen., Sez. fer., 22 gennaio 2015, n. 3148; Cass. pen., Sez. IV, 6 marzo 2012, n. 8904; Cass. pen., Sez. IV, 2 ottobre 2003, n. 37432).

Per quanto riguarda il secondo aspetto problematico preso in esame, e cioè l'accertamento del nesso causale, fermo restando il principio condizionalistico di cui all'art. 41 c.p., occorre avvalersi dei criteri indicati in medicina del lavoro:

a) il criterio cronologico, per evidenziare eventuali preesistenze della tecnopatia rispetto al periodo di esposizione al rischio oggetto dell'indagine penale;

b) il criterio di efficienza lesiva, parametrato sui livelli minimi di idoneità quantitativa, per valutare la rilevanza delle concause di natura non professionale;

c) il criterio di esclusione di altre cause, per distinguere nel quadro clinico se l'origine della patologia sia da riferirsi a fattori spontanei (predisposizione del soggetto), voluttuari (come il fumo di sigarette), piuttosto che professionali.

Un ruolo significativo, anche se non decisivo, riveste l'indagine epidemiologica relativa alla diffusione di una medesima patologia professionale all'interno della medesima azienda. Va rilevato, altresì, che la possibilità di accertare il nesso causale non è preclusa dalla circostanza che l'esposizione del lavoratore all'agente nocivo sia rimasta entro i limiti massimi o medi di esposizione professionale agli agenti nocivi (T.L.V.: valori limiti di soglia), secondo le raccomandazioni delle agenzie pubbliche o private competenti nei singoli settori dell'esposizione.

Infine, è necessario tenere a mente che anche il grado di sviluppo raggiunto dalle conoscenze scientifiche può costituire un fattore determinante nell'accertamento della relazione causale. Spesso, infatti, il progresso scientifico consente di associare ad uno specifico agente nocivo patologie originariamente non attribuitegli, confuse con malattie comuni. Un esempio paradigmatico è rappresentato dalla lavorazione dell'amianto cui, per decenni, è stata associata unicamente la patologia dell'asbestosi e, solo in seguito, se ne è potuta affermare la relazione causale anche con il mesotelioma pleurico.

Si tratta, dunque, di un tema reso controverso dalla lunga latenza che caratterizza le malattie rispetto all'esposizione nociva e che è reso complicato dalla loro possibile multifattorialità e dall'incertezza teorica che riguarda l'utilizzazione del sapere scientifico. In particolare, lo strumento epidemiologico di accertamento causale, che applica il criterio della condicio sine qua non tra il fattore di rischio e le sue conseguenze sulla popolazione degli esposti presenta un limite: nonostante sia in grado di accertare con ragionevole certezza che un numero di soggetti esposti ad un determinato fattore di rischio ha contratto una certa patologia a causa dell'esposizione, non consente di individuare, tra tutti gli esposti che hanno contratto la patologia, chi si sarebbe ammalato ugualmente e chi non si sarebbe ammalato senza l'esposizione.

Il modello proposto dalle Sezioni unite del 2002, nella nota sentenza Franzese, consente al giudice di utilizzare le leggi epidemiologiche nel giudizio di accertamento causale, in quanto leggi scientifiche dal (basso) contenuto probabilistico come quelle dell'epidemiologia possono venire in considerazione del giudizio sulla causalità generale (respingendo così l'indirizzo del 100%) ma impone, sul piano della causalità individuale, di escludere che, in relazione alla singola patologia, siano disponibili spiegazioni alternative alla sua insorgenza. Tale modello richiede, pertanto, al pubblico ministero – sia nei casi di patologie multifattoriali (come la maggior parte di quelle che hanno natura oncologica) sia nelle ipotesi in cui, pur trattandosi di patologie monofattoriali come il mesotelioma, l'imputato sia responsabile solo di una frazione temporale dell'esposizione (poiché durante la vita lavorativa della vittima si sono succeduti più soggetti ai vertici dell'impresa) – di provare non solo la correlazione epidemiologica tra la sostanza e la patologia in questione ma anche che il singolo evento patologico non sia addebitabile ad un fattore di rischio diverso da quello lavorativo (ad esempio il fumo di sigarette per il tumore al polmone), oppure che il protrarsi dell'esposizione abbia accelerato l'insorgenza della singola patologia (nel caso di successione nel tempo di soggetti responsabili per l'esposizione).

In evidenza

A tal proposito, la giurisprudenza più recente ha affermato che:

  • l'eziopatogenesi tumorale da esposizione professionale a fibre d'amianto è “dose-dipendente”, potendo le esposizioni successive alla prima avere natura concausale, aumentando statisticamente il rischio di riduzione della latenza e accelerazione del processo maligno. Per l'accertamento del nesso causale tra singola esposizione professionale a fibre d'amianto e insorgenza di neoplasie polmonari non assume rilievo, perciò, l'individuazione del momento d'insorgenza della patologia, potendo ravvisarsi il nesso eziologico anche tra l'evento ed esposizioni successive, fondando così la responsabilità penale di tutti i soggetti avvicendatisi nel tempo nel ruolo di garanzia (Cass. pen., Sez. IV, 18 dicembre 2012, n. 49215);
  • la rilevazione d'una frequenza statistica solo media tra esposizione professionale a polveri d'amianto e carcinoma polmonare non consente la formazione del libero convincimento di sussistenza del nesso eziologico quando emergano dalle risultanze peritali anche decorsi causali alternativi, quali l'abitudine al fumo e il possibile contatto extraprofessionale con polveri d'amianto, salvo che il giudice riesca a sciogliere il dubbio eziologico confutando dettagliatamente, ed alla prova di tutti i riscontri di fatto, l'attendibilità delle tesi scientifiche fondanti i decorsi alternativi (Cass. pen., Sez. IV, 12 marzo 2012, n. 9479);
  • in presenza di patologie neoplastiche multifattoriali, la sussistenza del nesso causale non può essere esclusa sulla sola base di un ragionamento astratto di tipo deduttivo, che si limiti a prendere atto della ricorrenza di un elemento causale alternativo di innesco della malattia, dovendosi procedere ad una puntuale verifica - da effettuarsi in concreto ed in relazione alle peculiarità della singola vicenda - in ordine all'efficienza determinante dell'esposizione dei lavoratori a specifici fattori di rischio nel contesto lavorativo nella produzione dell'evento fatale (Cass. pen., Sez. IV, 13 settembre 2013, n. 37762: fattispecie in cui è stato ritenuto sussistente il nesso causale tra l'esposizione dei lavoratori al cromo esavalente ed il loro decesso, pur se alcune delle vittime avevano l'abitudine al fumo di sigaretta, di per sé fattore causale alternativo di potenziale innesco del tumore polmonare).

Per quel che concerne la tutela assicurativa delle malattie professionali, il nostro ordinamento prevede con l'introduzione del sistema misto, a seguito delle sentenze nn. 179 e 206 della Corte costituzionale nel 1988 e dell'art. 10 del d.lgs. 38 del 2000, le malattie professionali che sono ammesse alla tutela assicurativa sono:

a) le malattie professionali “tabellate”;

b) le malattie professionali “non tabellate”.

Le prime sono quelle contratte nell'esercizio e a causa di determinate lavorazioni, elencate oggi nel d.m. 9 aprile 2008 che reca, ai sensi degli artt. 3 e 211 T.U. 30 giugno 1965, n. 1124 ed art. 10, comma 3, del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, le tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura. Tali tabelle riportano oltre che la malattia e la lavorazione, stabilendo in tal modo la presunzione legale dell'origine professionale, il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dal lavoro. Le malattie non tabellate sono, invece, quelle non elencate nelle tabelle di cui sopra, peraltro oggi maggioritarie, e sono quelle per le quali incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'eziologia professionale della malattia.

Casistica

Illeciti contravvenzionali in materia antifortunistica

Gli illeciti contravvenzionali in materia antinfortunistica sono reati di pericolo e di mera condotta essendo sufficiente ai fini della integrazione delle fattispecie la semplice minaccia di lesione del bene vita e della integrità fisica sul luogo di lavoro, indipendentemente dal verificarsi di un infortunio o di una malattia professionale (Cass. pen., Sez. III, 15 marzo 2012, n. 25739).

Rapporti con altri reati

Sussiste concorso materiale tra i reati previsti dalle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, atteso che la diversa natura dei reati medesimi (i primi di pericolo e di mera condotta, i secondi di danno e di evento), il diverso elemento soggettivo (la colpa generica nei primi, la colpa specifica nei secondi, nell'ipotesi aggravate di cui al comma 2 dell'art. 589 e al comma 3 dell'art. 590), i diversi interessi tutelati (la prevalente finalità di prevenzione dei primi, e lo specifico bene giuridico della vita e dell'incolumità individuale protetto dai secondi), impongono di ritenere non applicabile il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p. (Cass. pen., Sez. IV, 6 giugno 2001, n. 35773).

Momento consumativo

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, i reati contravvenzionali previsti dalla relativa disciplina hanno natura permanente poiché lo stato antigiuridico si protrae e persiste fino a quando il responsabile non provvede ad adottare le prescritte misure cautelari ovvero quando cessa la condotta antigiuridica (Cass. pen., Sez. III, 14 dicembre 2011, n. 46340).

Persona offesa

Persona offesa dal reato può essere il lavoratore ma anche il terzo che si trovi occasionalmente sul luogo di lavoro. Pacifico, infatti, che le normeantinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori possano subire danni nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono in luoghi di lavoro che, non muniti dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi (Cass. pen., Sez. IV, 13 gennaio 2014, n. 956).

Dal modello iperprotettivo al modello collaborativo di responsabilità antifortunistica

È pur vero che il sistema della normativa antinfortunistica si è lentamente trasformato da un modello iperprotettivo, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro che, in quanto soggetto garante era investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori (non soltanto fornendo i dispositivi di sicurezza idonei, ma anche controllando che di questi i lavoratori facessero un corretto uso, anche imponendosi contro la loro volontà), ad un modello collaborativo in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori, normativamente affermato dal Testo Unico della sicurezza sul lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), ma ciò non ha escluso, per la giurisprudenza di questa Corte, che permane la responsabilità del datore di lavoro, laddove la carenza dei dispositivi di sicurezza, o anche la mancata adozione degli stessi da parte del lavoratore, non può certo essere sostituita dall'affidamento sul comportamento prudente e diligente di quest'ultimo (Cass. pen., Sez. I, 7 settembre 2015, n. 36040).

Individuazione dell'effettivo datore di lavoro

L'art. 299 del Testo Unico della salute e sicurezza del lavoro (d.lgs. 81/2008) prevede che l'acquisizione della veste di garante può aver luogo per effetto di una formale investitura, ma anche a seguito dell'esercizio in concreto di poteri giuridici riferiti alle diverse figure. Secondo l'accertamento condotto nei gradi di merito, la vittima stava eseguendo dei lavori di ampliamento di un fabbricato rurale - ed in particolare la copertura di parte dell'immobile mediante la posa di armatura metallica e getto di calcestruzzo - utilizzando il mezzo d'opera Fiat Iveco sul quale era montato un braccio meccanico di sollevamento, quando questo veniva accidentalmente a contatto con i conduttori di corrente elettrica in media tensione che attraversavano l'area sovrastante, cagionando la folgorazione del lavoratore. L'evento veniva attribuito all'imputato perché questi veniva individuato come effettivo committente dei lavori, ancorché la proprietaria dell'immobile fosse la moglie, e quindi come soggetto che aveva la piena disponibilità del fondo sul quale sorgevano le opere edili; in tale qualità non si era attivato per il previo distacco dell'energia elettrica.
A quest'ultimo riguardo, gli ermellini ricordano che in tema di violazioni prevenzionistiche vige il principio di effettività, oggi assurto a dignità di norma del diritto positivo con l'art. 299 d.lgs. 81/2008; principio in forza del quale una determinata qualità di rilievo prevenzionistico va affermata non solo sulla base del dato formale ma anche sulla scorta del ruolo concretamente assunto dal soggetto (Cass. pen., Sez, IV, 25 agosto 2015, n. 35534).

Dirigente

Anche il direttore dello stabilimento, nella sua qualità di dirigente, può considerarsi responsabile dell'infortunio subito dal lavoratore nell'ambito del ciclo di produzione per l'inosservanza della normativa sulla sicurezza del lavoro, e ciò pur in assenza di specifiche deleghe al riguardo. La sua qualità di dirigente, infatti, fonda autonomamente la veste di garante dell'osservanza della normativa antinfortunistica nell'ambito della sfera di responsabilità gestionale a lui attribuita (Cass. pen., Sez. IV, 12 novembre 2008, n. 42136: nella specie, la Corte ha respinto il motivo di ricorso con cui il direttore di uno stabilimento, proprio per questa sua qualifica, aveva negato di essere responsabile delle lesioni personali subite da un dipendente nel corso del ciclo produttivo. In pratica, all'imputato era stato addebitato di aver consentito che il lavoratore accedesse usualmente all'interno della catena di lavorazione per consentirne il funzionamento e di non aver adottato misure tecniche volte ad evitare che gli organi delle macchine in lavorazione fossero protetti, segregati oppure provvisti di dispositivi di sicurezza).

Preposto

La qualifica e le responsabilità del preposto non competono soltanto ai soggetti forniti di titoli professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione di supremazia sia pure embrionale, tale cioè da porlo in condizione di dirigere l'attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini (Cass. pen., Sez. IV, 14 gennaio 2010, n. 1502)

Preposto di fatto e di diritto

Non bisogna sovrapporre la figura del preposto “di diritto”, quale corrisponde alla definizione normativa (secondo la definizione data dal d.lgs. 81 del 2008, art. 2, che più o meno espressamente si richiama nel ricorso; ovvero persona delegata, ai sensi del citato d.lgs. n. 81 del 2008, art. 16), a quella del “preposto di fatto”. Se per la prima è necessario, tra l'altro, che egli abbia ricevuto un incarico dal datore di lavoro e che abbia ricevuto direttive per l'esecuzione dei lavori (cfr. art. 2 cit.), nel caso di assunzione di fatto la derivazione della posizione di garanzia dal concreto espletamento dei poteri tipici del preposto segnala che non vi è alcuna preliminare investitura da parte del datore di lavoro. Lo si ricava, oltre che da una analisi strutturale del fenomeno, dalla chiara lettera del d.lgs. 81 del 2008, art. 299, per il quale Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti (Cass. pen., Sez. IV, 6 agosto 2015, n. 34299).

Responsabilità per il reato di omicidio colposo del capo-cantiere

In tema di sicurezza sul lavoro, il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro, tra cui rientra il dovere di segnalare situazioni di pericolo per l'incolumità dei lavoratori e di impedire prassi lavorative contra legem. (Cass. pen., Sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 4340: fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del capo-cantiere in ordine al reato di omicidio colposo per non aver impedito che i lavoratori operassero quotidianamente all'interno di uno scavo privo delle idonee armature di sostegno).

Infortunio mortale nel corso di un rapporto lavorativo di natura “fattuale”

La sentenza impugnata ha fondato, senza illogicità od incongruenze, l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni del teste M.B., di cui è stata motivatamente ritenuta l'attendibilità secondo cui tra l'imputato ed il fratello, M.S., era intercorso, per circa dieci anni, un rapporto lavorativo di natura fattuale (nei primi tempi articolato in otto ore giornaliere e successivamente invece di carattere saltuario) il cui svolgimento avrebbe imposto l'adozione di tutte quelle misure, la cui mancanza è stata attestata in giudizio dai testi appartenenti al dipartimento di prevenzione sui luoghi di lavoro, finalizzate a garantire la salvaguardia dell'incolumità del lavoratore (deceduto a seguito di infortunio occorsogli); il Tribunale ha infatti specificato come l'imputato non sia stato in grado di esibire la documentazione comprovante l'adempimento di quanto gli incombeva per legge sia sotto il profilo della redazione del documento di valutazione dei rischi, sia sotto il profilo della nomina di un medico competente a valutare l'idoneità del lavoratore, sia sotto il profilo dell'obbligo di informazione e formazione circa i rischi connessi all'attività lavorativa, sia infine sotto il profilo della messa a disposizione del lavoratore di una scala provvista dei necessari dispositivi di sicurezza (Cass. pen., Sez. III, 16 settembre 2015, n. 37378).

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

In tema di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (Cass. pen., Sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevante la condotta del responsabile del servizio che aveva redatto il documento di valutazione dei rischi con indicazione di misure organizzative inappropriate, sottovalutando il pericolo di incendio e omettendo di indicare ai lavoratori le opportune istruzioni per salvaguardare la propria incolumità).

Condotta abnorme del lavoratore

La colpa del lavoratore, eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti a osservarne le disposizioni, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento; abnormità che, per la sua stranezza e imprevedibilità si ponga al di fuori delle possibilità di controllo dei garanti. Pur non potendosi in astratto escludere che possa riscontrarsi abnormità anche in ipotesi nelle quali la condotta del lavoratore rientri nelle mansioni che gli sono proprie, ove la stessa sia consistita in un'azione radicalmente ed ontologicamente lontana dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro, qui la detta ipotesi, comunque, residuale, non ricorre (Cass. pen., Sez. IV, 7 settembre 2015, n. 36035).

Responsabilità datore di lavoro

Per assolvere i doveri in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore non è esentato dalla conformità di un macchinario alla legislazione vigente al momento dell'acquisto ma ha l'onere di adeguare i presidi di sicurezza alle nuove acquisizioni tecnologiche e scientifiche (Cass. pen., Sez. IV, 3 febbraio 2016, n. 4501).

Committente dei lavori quale civilmente responsabile

In tema di infortuni sul lavoro, il committente dei lavori, sul quale incombe il dovere di vigilanza sull'operato del coordinatore per la sicurezza nominato, è civilmente responsabile per le violazioni commesse da quest'ultimo ed è, pertanto, tenuto al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite in giudizio (Cass. pen., Sez. IV, 26 novembre 2015, n. 46991).

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