Affidamento in prova al servizio sociale

Fabio Fiorentin
23 Luglio 2015

L'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale è stato strutturato dal legislatore (art. 47, l. 26 luglio 1975, n. 354, c.d. ordinamento penitenziario) come misura alternativa alla detenzione per espiare pene detentive non superiori nel massimo a tre anni, quando il giudice accerta che la misura è idonea a contribuire alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
Inquadramento

L'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale è stato strutturato dal legislatore (art. 47, l. 26 luglio 1975, n. 354, c.d. ordinamento penitenziario) come misura alternativa alla detenzione per espiare pene detentive non superiori nel massimo a tre anni, quando il giudice accerta che la misura è idonea a contribuire alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. L'art. 3, comma 1, lett. c), d.l. 146/2013 introduce nell'art. 47, l. n. 354/1975, un comma 3-bis che estende la possibilità di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale a pene anche residue non superiore a quattro anni di detenzione, quando il condannato abbia serbato “quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà”, un comportamento tale da consentire un giudizio prognostico favorevole in relazione alla idoneità rieducativa e specialpreventiva del beneficio. La misura viene concessa dal tribunale di sorveglianza ma il condannato in stato di detenzione può formulare al magistrato di sorveglianza istanza per l'applicazione provvisoria del beneficio (art. 47, comma 4, ord. penit.). La probation consiste nella messa alla prova del soggetto, il quale è sottoposto, per la durata corrispondente alla pena detentiva da espiare, ad una serie di prescrizioni stabilite dal giudice e al controllo del servizio sociale (Uepe).

Finalità e ambito di operatività dell'istituto

L'affidamento in prova al servizio sociale è finalizzato al recupero sociale del reo, attraverso un periodo di “messa alla prova” in ambiente libero, nel rispetto delle prescrizioni poste dal giudice a corredo della misura, all'esito della quale il tribunale di sorveglianza valuta se la prova ha avuto successo o meno, dichiarando, nel primo caso, estinta la pena e ogni effetto penale; pronunciandosi in senso opposto qualora la misura non abbia conseguito l'effetto rieducativo o specialpreventivo ad esso correlato (in tal caso, la pena detentiva dovrà essere ripristinata). La misura è stabilita per le “pene detentive”, così che può essere chiesta non soltanto dal detenuto in carcere, bensì anche dal detenuto domiciliare, dal semilibero, dal semidetenuto (Cass. pen., Sez. I, 2 agosto 1989) e dal soggetto ammesso all'esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi dell'art. 1, l. 199/2010. Non può, invece, essere utilizzata per espiare la sanzione sostitutiva della libertà controllata (Cass. pen., Sez. un., 27 febbraio 2002, n. 8058). L'affidamento in prova al servizio sociale non può, inoltre, essere concesso al soggetto sottoposto al regime della libertà vigilata in attuazione del concesso beneficio della liberazione condizionale (Cass. pen., Sez. I, 22 aprile 2009, n. 19358), ovvero all'internato. L'art. 67 della l. 24 novembre 1981, n. 689, prevede, infine, il divieto di affidamento in prova al servizio sociale nel caso di condannato in espiazione di pena detentiva derivante da conversione effettuata ai sensi del primo comma dell'art. 66 della medesima legge.

È da ritenere possibile, in linea di principio, la contestuale esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e di una misura cautelare personale, dovendosi solo verificare, in concreto, avuto riguardo alla natura delle limitazioni tipiche, rispettivamente, delle misure cautelari e delle misure alternative, l'effettiva compatibilità fra le une e le altre, nel rispetto, dalla legge ritenuto preminente, delle misure cautelari (Cass. pen., Sez. I, 28 aprile 1997, n. 3020).

Vi è parimenti piena compatibilità logico-giuridica tra le misure di prevenzione personali e l'affidamento in prova al servizio sociale; sul piano applicativo l'esecuzione delle misure di prevenzione, in caso di contemporanea applicazione con l'affidamento in prova, resterà differita al momento in cui il condannato riacquista la libertà, fatta salva la possibilità di revoca o modificazione del provvedimento ove la pericolosità sia cessata al momento in cui l'affidamento dovrebbe avere inizio (Cass. pen., Sez. I, 15 dicembre 1984; Cass. pen., Sez. I, 20 gennaio 1986).

Presupposti

Quanto al limite di pena indicato dall'art. 47, ord. penit., qualora risulti l'esistenza di una pluralità di pene da eseguire, il giudice, ai fini concedibilità dell'affidamento in prova al servizio sociale, deve procedere al computo del periodo complessivo di detenzione da espiare, anche se non sia ancora intervenuto il provvedimento di cumulo delle pene definitive da parte del competente ufficio del pubblico ministero. In relazione agli altri presupposti normativamente previsti, il giudizio prognostico relativo all'assenza del pericolo di recidiva non può fondarsi sulla mera assenza di indicazioni negative ma è invece necessario che risultino elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito positivo della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali elementi potranno desumersi dalla relazione di sintesi dell'osservazione penitenziaria (se si tratta di soggetto detenuto) ovvero dalle informazioni sulla condotta tenuta in stato di libertà quando l'istanza è proposta prima dell'inizio della esecuzione della pena. In ogni caso, un eventuale giudizio negativo non potrebbe fondarsi esclusivamente sui dati relativi alla vita anteatta del condannato (Cass. pen., Sez. I, 27 ottobre 1994). L'osservazione – per il periodo richiesto dalla legge – della personalità del condannato ristretto in un istituto penitenziario (e la relazione sociale dell'Uepe nel caso di condannati in stato di libertà provvisoria) deve, infatti, costituire il dato documentale fondamentale da cui trarre gli elementi valutativi ai fini della formulazione di una prognosi favorevole alla rieducazione dello stesso ed alla esclusione della probabilità che il medesimo commetta ulteriori reati (Cass. pen., Sez. I, 9 gennaio 1990). Tuttavia, l'affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso a prescindere dall'osservazione intramuraria quando, in base all'osservazione esterna, risulta che il comportamento del condannato è tale da consentire un giudizio favorevole (Cass. pen., Sez. I, 21 gennaio 2010, n. 8092).

Un elemento fondante il giudizio di meritevolezza relativo al beneficio di cui all'art. 47 ord. penit. è costituito dall'esame della natura e gravità dei reati commessi dal condannato, dato che, seppure non decisivo, costituisce comunque il punto di partenza dell'indagine prognostica, che deve estendersi ai periodi di restrizione e a quelli di libertà trascorsi dopo i fatti per cui è stato condannato, con particolare riferimento ad eventuali sintomi di ravvedimento e di ricerca del reinserimento nella vita sociale (Cass. pen., Sez. I, 10 febbraio 1997). Allo stesso modo dovranno essere valutati i precedenti giudiziari del condannato e le eventuali pendenze giudiziarie (Cass. pen., Sez. I, 4 marzo 1999, n. 1812). A partire da tale elemento iniziale, peraltro, l'indagine giudiziale dovrà soprattutto soffermarsi ad analizzare il comportamento e la situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano o no i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e le condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Cass. pen., Sez. I, 9 luglio 2009, n. 31809). In tale contesto, assai delicata è la valutazione della risposta del soggetto al trattamento penitenziario (art. 27, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230), soprattutto con riguardo alla eventuale mancanza di senso critico verso le condanne subite e alla persistenza di un atteggiamento mentale del condannato giustificativo del proprio comportamento antidoveroso, sintomatico di una mancata risposta positiva al processo di rieducazione. La protesta di innocenza, che è diritto incontestabile di ciascuno, deve quindi essere valutata con grande attenzione poiché essa non esclude automaticamente la possibilità di una prognosi favorevole circa il recupero del soggetto (Cass. pen., Sez. I, 8 febbraio 2008, n. 8258) e in ordine al pericolo di recidiva (Cass. pen., Sez. I, 20 febbraio 2008, n. 18388).

Con riguardo alla personalità del soggetto, ai fini della decisione sulla istanza di affidamento in prova al servizio sociale, può essere valutato, ai fini della prognosi di recidiva, lo stato di tossicodipendenza dell'interessato, in quanto gli obiettivi della detta misura alternativa, costituiti dalla rieducazione del reo e dalla prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati, logicamente possono essere ritenuti incompatibili con la tossicodipendenza, tenuto conto dell'assoluta libertà di comportamento resa in concreto possibile dall'affidamento in prova e della carenza di autocontrollo che connota l'operato del tossicodipendente. (Cass. pen., Sez.I, 8 ottobre 1997, n. 5601; Cass. pen., Sez. I, ord. 2 dicembre 2008, n. 47522). Non ha invece rilievo di per sé la condizione di clandestinità del condannato straniero.

Quanto alla problematica relativa al risarcimento del danno alla vittima del reato, tale profilo può essere valutato a fini della prognosi di recupero sociale, qualora sussista un atteggiamento apertamente non collaborativo del richiedente in favore del soggetto danneggiato dal reato (a es., nel caso in cui il condannato aveva beneficiato della sospensione condizionale della pena subordinata alla restituzione della somma provento del reato, mai avvenuta senza che il condannato giustificasse l'inadempimento), benché la circostanza che il condannato abbia mancato di adoperarsi in favore della vittima del reato non può, di per sé, giustificare il diniego del beneficio, atteso che un tale adoperarsi rientra invece, ai sensi dell'art. 47, comma 7, dell'ordinamento penitenziario, fra le possibili prescrizioni applicabili al soggetto nei confronti del quale l'affidamento sia stato disposto (Cass. pen., Sez. I, 11 aprile 2001, n. 15098; Cass. pen., Sez. I, 19 maggio 2009, n. 23047).

Con riferimento all'attitudine risocializzante della misura, non rientra tra i requisiti per la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale la prospettiva di un lavoro stabile per il condannato, che può usufruire del beneficio pur quando non riesca a reperire un lavoro ma si impegni in attività utili. (Cass. pen., Sez. I, 18 giugno 2009, n. 26789).

Presupposto di fatto imprescindibile è costituito, infine, dalla presenza del soggetto in Italia. L'esecuzione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale implica il necessario svolgimento della stessa in Italia, in quanto i centri di servizio sociale per adulti sono deputati a svolgere solo in ambito nazionale la loro attività che, per le sue peculiarità e la sua specifica natura, non è ricompresa tra le funzioni statali esercitabili all'estero da parte di uffici consolari (Cass. pen., Sez. I, 24 novembre 2010, n. 45585). Va, peraltro, precisato che è, invece, pienamente compatibile con la fruizione in Italia di beneficio penitenziario la possibilità, previa autorizzazione della competente autorità di sorveglianza, di recarsi, per contingenti e improvvisi motivi, all'estero per farvi fronte (Cass. pen., Sez. I, 30 dicembre 1999).

Applicazione provvisoria della misura

L'art. 3, comma 1, lett. d), del d.l. 146/2013 ha sostituito il comma 4 dell'art. 47, l. 354/1975, nel senso di stabilire che l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Qualora sussista (anche) un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni. Si delinea con chiarezza la ripartizione delle competenze tra il giudice monocratico e il tribunale di sorveglianza, nel senso che al primo è riservata unicamente la competenza strettamente “cautelare” nelle ipotesi verosimilmente di natura eccezionale) in cui ricorra, nel caso concreto, un “grave pregiudizio” derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, coincidente con i casi in cui ricorrano il periculum in mora e il fumus boni juris in ordine alla probabile fondatezza della domanda proposta. Il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza respinge la domanda di sospensione provvisoria della esecuzione in pendenza della decisione sulla istanza di affidamento in prova al servizio sociale non è ricorribile per cassazione. Esso, infatti, ha carattere interlocutorio e provvisorio fino alla decisione del tribunale di sorveglianza in merito alla istanza di affidamento in prova ed è assimilabile al provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza in tema di differimento della esecuzione della pena, a norma dell'art. 684, comma 2, c.p.p., per il quale non è previsto alcun mezzo di impugnazione (Cass. pen., Sez. I, 13 gennaio 2010, n. 5483).

La nuova disciplina stabilisce inoltre che i termini fissati al tribunale di sorveglianza per provvedere sull'istanza sono di sessanta giorni rispetto agli originari quarantacinque e si è eliminato – come già osservato – il divieto di accordare altra sospensione (con conseguente ipotizzabilità di nuova concessione provvisoria del beneficio) in caso di rigetto dell'istanza di concessione della misura alternativa in questione.

Aspetti processuali

Contenuto dell'istanza

Con riguardo all'istanza proposta dal condannato non detenuto, l'art. 677, comma 2-bis, c.p.p. prevede, a pena di inammissibilità, che l'istanza sia corredata dall'indicazione del domicilio del condannato, ai fini dell'effettiva reperibilità dell'interessato. Tale carenza, infatti, impedisce la valutazione delle prospettive di rieducazione e di prevenzione, cui è subordinata l'ammissione al beneficio, e non consente neppure di acquisire le necessarie notizie attraverso informativa dei competenti servizi sociali, a norma dell'art. 666, comma 5, c.p.p. La giurisprudenza interpreta in senso restrittivo l'ambito di operatività della detta ipotesi di inammissibilità, ritenendola, a esempio, non operante nel caso di fruizione di alloggio gratuito presso un connazionale (Cass. pen., Sez. I, 29 gennaio 2009, n. 8484). Una volta presentata la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, il condannato ha l'obbligo di collaborare con gli operatori del servizio sociale delegati a raccogliere utili informazioni sul suo conto, anche al fine di predisporre un programma di intervento con previsione delle prescrizioni idonee, da un lato, ad assicurare la rieducazione del reo e, dall'altro, a prevenire il pericolo di commissione di nuovi reati. Pertanto, il comportamento del condannato che, dopo aver chiesto la concessione della misura alternativa in esame, faccia perdere le sue tracce, dimostra, senza alcun dubbio, la mancanza di volontà collaborativa con gli operatori del servizio sociale che hanno lo specifico compito di formulare proposte sulla base delle informazioni raccolte. Ne consegue che l'irreperibilità del condannato ben può essere valutata in chiave negativa dal tribunale di sorveglianza ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, in quanto tale comportamento si pone in netto contrasto con le finalità proprie di detto istituto (Cass. pen., Sez. I, 7 febbraio 1996, n. 811).

MODELLO

Domanda di affidamento in prova al servizio sociale per soggetto detenuto, con istanza di applicazione provvisoria della misura (art. 47, l. 354/1975)

Magistrato di sorveglianza di … [indicare il magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione al luogo di detenzione dell'interessato]

Tribunale di sorveglianza di … [indicare il tribunale di sorveglianza territorialmente competente in relazione al luogo di detenzione dell'interessato]

ISTANZA DI APPLICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE

(artt. 47, comma 4, l. 354/1975 e art. 3, comma 1, lett. d), d.l. 146/2013)

Il sottoscritto N.N., rappresentato e difeso dall'avv. N.N. con studio in xxx, giusta nomina in calce al presente atto, attualmente detenuto presso la casa circondariale di …, domiciliato ai fini della presente procedura in xxxx.

PREMESSO

- che il sig. N.N. è stato condannato con sentenza [indicare gli estremi del t.e.] divenuta irrevocabile in data … alla pena di aa. … mm. … gg. …, essendo stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. ...;

- che il P.M., in relazione alla detta condanna, ha emesso ordine di esecuzione [indicare estremi decreto P.M.];

- che il detto ordine di esecuzione è stato eseguito in data … e che il sig. N.N. trovasi attualmente detenuto presso la casa circondariale di …, con fine-pena stabilito al …;

- che la pena residua ancora da espiare non è superiore al limite di legge, essendo inferiore agli anni tre/quattro di reclusione;

- [qualora si tratti di istanza relativa a pena residua superiore ai tre anni di reclusione] che il sig. N.N., nell'anno precedente alla presentazione della presente richiesta, ha serbato un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2 dell'art. 47, l. 354/1975 poiché … [specificare le circostanze dalle quali si desume quanto allegato];

- che il sig. N.N. all'esterno del carcere dispone delle seguenti risorse personali, familiari e lavorative … [specificare gli elementi atti a ricostruire la rete socio-familiare e lavorativa esterna];

- che la misura potrà contribuire al recupero del sig. N.N. e assicurare dal pericolo che egli commetta ulteriori reati poiché … [indicare le ragioni];

- che il sig. N.N. ha risarcito la vittima del reato/si dichiara fin d'ora disponibile a svolgere attività ripartiva delle conseguenze dell'illecito penale commesso;

- che sussistono i presupposti per l'accoglimento della presente istanza in quanto [indicare gli elementi concreti dai quali desumere la sussistenza del fumus relativo alla domanda formulata];

- che sussiste altresì il grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione in quanto … [indicare gli elementi concreti dai quali desumere la sussistenza del periculum in mora relativo alla domanda formulata];

- che non sussiste il pericolo di fuga in quanto … [indicare gli elementi concreti dai quali desumere la insussistenza del pericolo di fuga];

Tutto quanto sopra premesso il sottoscritto difensore insta affinché codesto Ill.mo Magistrato voglia:

a) disporre in via provvisoria la liberazione del sig. N.N. e l'applicazione nei suoi confronti dell'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47, comma 4, l. 354/1975 come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. d), d.l. 146/2013, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza;

b) disporre la trasmissione della presente istanza con la documentazione ad essa allegata al tribunale di sorveglianza di … per quanto di competenza.

Con osservanza,

Data e sottoscrizione

Mandato difensivo

Istruttoria

L'istruttoria è curata di ufficio dal tribunale di sorveglianza, cui incombe l'onere di chiedere e acquisire di ufficio la relazione sull'osservazione del condannato condotta in istituto, se del caso anche mediante rinvio dell'udienza, non potendo la sua mancanza agli atti ricadere negativamente sull'interessato (Cass. pen., Sez. I, 2 marzo 2010, n. 10290). Le risultanze dell'osservazione non vincolano, peraltro, in alcun modo il tribunale di Sorveglianza che può bene disattendere le relazioni sociali purché adduca in motivazione elementi atti a giustificare la scelta operata in tal senso (Cass. pen., Sez. I, 22 aprile 1991).

Decisione

Il tribunale di sorveglianza può concedere una misura alternativa alla detenzione diversa da quella richiesta dall'interessato, se il beneficio concesso è compatibile con quello richiesto e risponde alla logica di gradualità del trattamento rieducativo (a es., il tribunale potrà applicare la misura della semilibertà al soggetto che aveva richiesto l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare). (Cass. pen., Sez. I, 4 febbraio 2011, n.20551).

Immanente nelle dinamiche penitenziarie è il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari che, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario; e ciò vale particolarmente quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verisimile contiguità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello. In forza di tale principio, il giudice valuterà il percorso penitenziario è l'eventuale previa sperimentazione del condannato detenuto mediante benefici "più contenitivi" (es. permessi premio) (Cass. pen., Sez. I, 18 novembre 1998).

Le prescrizioni della misura

Le prescrizioni dell'affidamento in prova al servizio sociale hanno carattere sanzionatorio. Trattasi, invero, di norme di condotta che investono l'intera attività del reo e comportano significative limitazioni all'esercizio di una serie di diritti costituzionalmente garantiti: sicché, qualunque sia la nozione di pena che si ritenga di accogliere, non è dubbio che esse rientrino a pieno titolo tra quelle restrizioni della libertà personale la cui imposizione l'art.13 Cost. circonda di particolari cautele (Corte Cost. 29 ottobre 1987, n. 343). Ciò posto, la legge di ordinamento penitenziario non pone alcuna limitazione in ordine al contenuto delle prescrizioni che, quindi, purché non contrarie alla legge e non immotivatamente afflittive, devono considerarsi legittime se rispondenti alla finalità di impedire al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possano portare al compimento di altri reati. Ne consegue che il contenuto delle prescrizioni può anche essere identico, sia pure parzialmente, a quello di una pena accessoria tipica. A titolo esemplificativo il tribunale di sorveglianza può imporre all'affidato, per tutto il periodo della prova, il divieto di assumere, mantenere ed esercitare funzioni di sindaco di società, nonché funzioni direttive, di rappresentanza in società ed enti di qualunque tipo, ad eccezione delle associazioni prive di fine di lucro e di quelle costituite per l'esercizio della professione, sovrapponibile alla pena accessoria di cui all'art. 223 della legge fallimentare (Cass. pen., Sez. I, 7 aprile 1998, n. 2026). La violazione delle prescrizioni inerenti all'affidamento in prova al servizio sociale non integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità (Cass. pen., Sez. I, 10° aprile 2008, n. 19171).

Casistica

Fra le prescrizioni che accompagnano l'affidamento in prova al servizio sociale non può ricomprendersi, nel caso di soggetto condannato per illecito edilizio, la demolizione delle opere abusivamente realizzate, non rientrando una tale prescrizione nel novero di quelle tipizzate dall'art. 47, commi 5, 6 e 7, l.354/1975. (Cass. pen., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 7909)

È illegittima l'ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza, nel concedere l'affidamento in prova al servizio sociale, prescriva al condannato l'incondizionato obbligo di provvedere all'integrale risarcimento del danno anticipando che, in mancanza di tale adempimento, non sarebbe stato riconosciuto l'esito positivo dell'esperimento. (Cass. pen., Sez. I, 17 novembre 2009, n. 47126)

Impugnazione

L'ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza decide in ordine alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale è impugnabile mediante ricorso per cassazione (art. 666, comma 6, c.p.p.). L'efficacia del provvedimento impugnato può essere sospesa fino alla decisione sul ricorso, con ordinanza dello stesso tribunale di sorveglianza, adito su ricorso dall'interessato ex art. 666, comma 7, c.p.p. Il ricorso per cassazione può avere riguardo anche la sola contestazione della legittimità delle prescrizioni imposte (Cass. pen., Sez. I, 30 gennaio 2008, n. 16238).

Revoca

L'affidamento in prova al servizio sociale, alla stregua del testuale tenore dell'art. 47, penultimo comma, l. 354/1975, come sostituito dall'art. 11, l.663/1986, può e deve essere revocato solo quando risulti o che il soggetto abbia violato specifiche disposizioni di legge (indipendentemente dal fatto che ciò costituisca o meno reato, sempre che la violazione sia comunque ragionevolmente valutabile come indice di un allontanamento dalle finalità proprie dell'istituto in questione), ovvero che non abbia osservato taluna fra le prescrizioni impostegli.

L'eventuale commissione di un reato non determina automaticamente, una volta passata in giudicato la eventuale sentenza di condanna, la revoca dell'affidamento, spettando invece al giudice di sorveglianza di valutare se la violazione commessa sia tale da sconsigliare l'ulteriore protrarsi del regime di affidamento in prova al servizio sociale (Cass. pen., Sez. I, 7 novembre 1977). Il comportamento dell'affidato può, comunque, essere valutato ai fini della revoca anche prima del giudicato, tanto è vero che la successiva elaborazione ha stabilito il principio per cui, quando venga disposta per l'accusa di un reato, allorché intervenga pronuncia di assoluzione il tribunale è tenuto a verificare se una simile decisione debba o no incidere sulla revoca della misura, consentendo in tal modo il ripristino della misura stessa (Corte Cost. 31 maggio 1996, n. 181). Ed invero, in questa sede quel che conta è solo la valutazione della condotta del condannato al fine di stabilire se lo stesso – prescindendo dall'accertamento giudiziale della sua responsabilità – sia meritevole dei benefici penitenziari alternativi alla detenzione (Cass. pen., Sez. I, 18 settembre 1997,n.5007). Allo stato attuale della elaborazione giurisprudenziale, è pertanto pacifica l'utilizzabilità di elementi integranti ipotesi di reato riferibili al condannato, senza che sia per questo necessario attendere la definizione del relativo procedimento penale (Cass. pen., Sez. I, 10 maggio 2011, n. 33089).

L'eventuale emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di condannato affidato in prova al servizio sociale ne determina solo la sospensione dell'esecuzione per la durata della misura custodiale ma non comporta la revoca automatica della misura alternativa, che è correlata alla valutazione della condotta attribuita all'affidato con il provvedimento cautelare(Cass. pen., Sez. I, 21 marzo 2012, n. 14827).

Con riferimento al motivo di revoca derivante dalla violazione delle prescrizioni, la relativa valutazione non può prescindere dalla dimostrazione della volontarietà della violazione medesima e dalla concreta sua incidenza sintomatica sul giudizio di recupero sociale (Cass. pen., Sez. I, 9 gennaio 2009, n. 3727).

In esito alla declaratoria di revoca della misura alternativa si pone la questione della determinazione della pena residua da scontare. Il tribunale di sorveglianza deve determinare, infatti, la durata della residua pena da scontare, prendendo in considerazione, in maniera puntuale, l'entità dell'incidenza temporale delle specifiche circostanze poste a fondamento del giudizio sfavorevole, in quanto l'irrogazione di sanzioni che si aggiungono a quelle ritenute originariamente proporzionate al grado di responsabilità del soggetto non può avvenire senza una valutazione – con riferimento sia alla gravità, sia all'estensione temporale, sia alla relazione di proporzionalità con l'aggravamento sanzionatorio – dell'ulteriore condotta deviante posta a giustificazione dell'accertato esito negativo della prova (Cass. pen., sez. I, 5 marzo 2001, n. 8930). Ai fini della determinazione della pena residua che l'affidato deve espiare in caso di revoca del beneficio, va considerato come non equipollente a pena eseguita anche il periodo trascorso nel formale e apparente rispetto delle prescrizioni, qualora il comportamento tenuto complessivamente dal soggetto nel corso della prova riveli un sostanziale fallimento in toto, e fin dall'inizio, della prova stessa (Cass. pen., Sez. I, 18 ottobre 2011, n. 2667).

Esito della prova

La valutazione sull'esito della prova è dovuta non solo a conclusione dell'intero periodo di decorso della misura od in caso di revoca (ipotesi queste ultime di più frequente verificazione) ma anche in ogni diverso caso di cessazione della misura (Cass. pen., Sez. I, 29 aprile 2008, n. 24454).

L'effetto estintivo dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero decorso del periodo di prova, senza che sia intervenuta la revoca dell'affidamento stesso, occorrendo invece l'accertamento di elementi di comportamento positivo tali da far ritenere essere avvenuta inequivocabilmente la rieducazione del reo. La valutazione dell'eventuale esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale si differenzia, pertanto, dalla revoca dell'affidamento in prova, che può intervenire nel corso della prova determinandone la cessazione, perché, se ai fini della revoca il tribunale è chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici episodi per verificare se essi siano incompatibili con la prosecuzione della prova, quando si tratti di stabilirne l'esito occorre procedere ad una valutazione globale dell'intero periodo per decidere se sia o no avvenuto il recupero sociale del condannato (Cass. pen., Sez. I, 30 giugno 2010, n.30525). Conseguentemente, la sentenza della Corte costituzionale n. 343 del 1987, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 10, dell'ordinamento penitenziario nella parte in cui esso, in caso di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale per comportamenti incompatibili con la prosecuzione della prova, non consentiva al tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento, non trova applicazione nella diversa ipotesi in cui il tribunale di sorveglianza si limiti a dichiarare l'esito negativo della prova (Cass. pen., Sez. I, 18 settembre 1997, n. 4952).

Vi è contrasto di giurisprudenza in relazione alla questione se la declaratoria di mancato superamento della prova possa essere disposta sulla base di comportamenti dell'interessato posti in essere successivamente alla scadenza della misura. Per un indirizzo, sarebbe esclusa la rilevanza di tali condotte le quali non possono avere influenza sull'esito, in sé, della misura stessa, pur quando si verifichino nelle more dell'invio, da parte del servizio sociale, della relazione conclusiva sui risultati dell'affidamento (Cass. pen., Sez. I, 22 maggio 2000,n.3712; con riferimento alla denuncia per commissione di reati, Cass. pen., Sez. I, 17 giugno 2008, n.27788).Per altro orientamento, invece, al tribunale sarebbe consentito prendere in considerazione anche fatti posteriori all'espletamento della misura, i quali, però, proprio perché non ricadenti nell'ambito della medesima, devono essere ancor più rigorosamente vagliati e posti in relazione con il comportamento tenuto in generale dall'interessato durante l'affidamento (Cass. pen., Sez. I, 19 giugno 1998, n. 3642; in relazione a denunce successive, Cass. pen., Sez. I, 18 giugno 2008, n.26332).

L'esito positivo del periodo di prova di affidamento al servizio sociale estingue, anche ai fini della recidiva, la pena detentiva ed ogni altro effetto penale (Cass. pen., Sez. un., 27 ottobre 2011, n. 5859).

Ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria conseguente all'esito positivo della prova dell'affidato al servizio sociale, il requisito delle disagiate condizioni economiche posto dall'art. 47, comma 12, ord. penit. ricorre tutte le volte che la realizzazione coattiva della sanzione pecuniaria non ancora riscossa possa compromettere seriamente non solo le sue esigenze vitali ma anche l'equilibrio del bilancio domestico, sì da minarne le stesse aspettative di reinserimento sociale (Cass. pen., Sez. I, 13 maggio 2010, n. 22636). La procedura di estinzione della pena pecuniaria, per le disagiate condizioni economiche del condannato, può anche formare oggetto di provvedimento separato e autonomo rispetto a quello con il quale viene dichiarata estinta la pena detentiva per esito positivo del periodo di prova (Cass. pen., Sez. I, 16 aprile 2009, n. 17708).

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