Imputabilità

Alessio Innocenti
20 Luglio 2015

L'imputabilità (capo I, Titolo IV del Libro I del codice penale; artt. 85-98 c.p) rappresenta un elemento costitutivo della colpevolezza e, segnatamente, il presupposto di essa. Esso individua le condizioni soggettive essenziali perché il fatto di reato possa essere attribuito (imputato, per l'appunto) al soggetto agente.
Inquadramento

L'imputabilità (capo I, Titolo IV del Libro I del codice penale; artt. 85-98 c.p) rappresenta un elemento costitutivo della colpevolezza e, segnatamente, il presupposto di essa. Esso individua le condizioni soggettive essenziali perché il fatto di reato possa essere attribuito (imputato, per l'appunto) al soggetto agente.

Il codice penale identifica l'imputabilità con la capacità di intendere e volere dell'autore al momento del fatto. Tuttavia, non si tratta di un rapporto strettamente biunivoco in quanto, se da un lato, è certamente vero che un soggetto capace di intendere e volere al momento del fatto è anche imputabile, dall'altro lato, non è altrettanto vero che una persona incapace di intendere e volere (intesa in senso naturalistico) sia sempre e comunque non imputabile (si pensi a chi commetta un reato in stato di piena ubriachezza, non dovuto a caso fortuito o forza maggiore).

La formula “capacità di intendere e volere” non rappresenta un'endiadi, intercorrendo una profonda differenza tra le due attitudini: la “capacità di intendere” rappresenta l'idoneità del soggetto a rendersi conto del valore delle proprie azioni, ad “orientarsi nel mondo esterno secondo una concezione non distorta della realtà”, e quindi si identifica nella capacità di rendersi conto del significato del proprio comportamento e valutarne conseguenze e ripercussioni, ovvero di proporsi “una corretta rappresentazione del mondo esterno e della propria condotta” (Cass. pen., Sez. I, n. 13202/1990); la “capacità di volere” consiste, invece, nella idoneità del soggetto medesimo “ad autodeterminarsi, in relazione ai normali impulsi che ne motivano l'azione in modo coerente ai valori di cui è portatore”, “nel potere di controllare gli impulsi ad agire e di determinarsi secondo il motivo che appare più ragionevole o preferibile in base ad una concezione di valore”, nella attitudine a gestire “una efficiente regolamentazione della propria, libera autodeterminazione” (Cass. pen., Sez. I, n. 3202/1990,).

In assenza di imputabilità nessuna pena può essere irrogata all'autore del fatto (art. 85 c.p.).

Incapacità di intendere e di volere al momento del fatto per infermità di mente

L'art. 88 c.p. individua la prima causa di esclusione dell'imputabilità, ovvero quella della totale infermità di mente dell'autore del reato.

Si tratta di una causa di esclusione della colpevolezza di natura soggettiva (art. 70, comma 1, n. 2, c.p.) che esime da pena il soggetto a cui la stessa si riferisce, lasciando impregiudicata la punibilità dei concorrenti nel medesimo reato (art. 119, comma 1, c.p.), compresa l'applicazione delle aggravanti previste in caso di concorso di persone (art. 112, comma 4, c.p.).

L'art. 89 c.p., disciplina, invece, il vizio parziale di mente, cioè quell'infermità mentale che, sebbene non escluda la capacità di intendere e volere del soggetto (e quindi la sua imputabilità), sia tuttavia idonea a scemarla grandemente.

Tale vizio, dunque, non può essere annoverato tra le cause di esclusione della imputabilità, poiché per espressa previsione normativa l'autore “risponde del reato commesso” (art. 89 c.p.), bensì tra le circostanze attenuanti comuni di natura soggettiva “inerenti alla persona del colpevole”, come inequivocabilmente stabilito dall'art. 70, comma 2, c.p.

La qualificazione del vizio parziale di mente alla stregua di una circostanza attenuante comune, fa si che la stessa possa essere oggetto di c.d. bilanciamento (art. 69 c.p.), laddove concorra con altre circostanze eterogenee (Cass. pen., Sez. I, 27 ottobre 2010, n. 40812).

Il vizio parziale di mente è compatibile col dolo, anche nelle sue forme più intense (Cass. pen., Sez. III, 7 aprile 2005, n. 19248); per la compatibilità tra il vizio parziale di mente e il dolo eventuale si veda in particolare: Cass. pen., Sez. V, 19 settembre 2014, n. 14548.

In evidenza

Il vizio (totale o parziale) di mente deve essere oggetto di un accertamento in concreto da effettuarsi da parte del giudice con riferimento al momento in cui il fatto è stato commesso.

Proprio per tale ragione la (assenza di) capacità di intendere e di volere, va accertata in relazione alla commissione di ciascun reato e, conseguentemente, non può essere ritenuta sulla sola base di un precedente proscioglimento dell'imputato per totale incapacità di intendere e di volere in altro procedimento (Cass. pen., Sez. II, 5 marzo 2014, n. 21826).

Tale accertamento può essere compiuto anche d'ufficio dal giudice del merito allorché vi siano elementi per dubitare dell'imputabilità, non essendo condizionato alla richiesta delle parti (Cass. pen., Sez. VI, 19 giugno 2012, n. 34570); sebbene opportuno, non è necessario l'esperimento di apposita perizia, in quanto l'accertamento delle predette capacità non è vincolato a particolari accertamenti tecnico-specialistici ma può essere affidato alla diretta valutazione del giudice, con ogni mezzo a sua disposizione e con riferimento al caso concreto; inoltre, il giudice, ben può discostarsi dagli esiti della perizia, ove sia stata disposta (Cass. pen.,Sez. II, 11 ottobre 2013,n. 43923).

Il giudizio sulla capacità e l'imputabilità dell'autore del fatto costituisce tipica valutazione di merito, incensurabile in cassazione se sorretta da congrua motivazione (Cass. pen., Sez. I, 21 ottobre 2008, n. 42996), specie in ordine ai criteri utilizzati dal giudice (Cass. pen., Sez. V, 3 dicembre 2013, n. 686).

L'irrilevanza degli stati emotivi e passionali

Gli stati emotivi e passionali, invece, non escludono, né attenuano l'imputabilità, sebbene possano influire, dal punto di vista naturalistico, sulla capacità di intendere e volere del soggetto (art. 90 c.p.).

Ciò non significa, tuttavia, che l'ordinamento ne sancisca una totale irrilevanza ai fini penalistici, ciò in quanto essi rileveranno:

  • ai fini dell'imputabilità nelle ipotesi, invero eccezionali, in cui si inseriscano in un quadro più ampio di "infermità", tale per consistenza, intensità e gravità da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa (Cass. pen., 16 gennaio 2013,Sez. V, n. 9843);
  • ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio ex art. 133 c.p., incidendo sull'intensità del dolo e sul grado della colpa(Cass. pen., Sez. VI, 20 aprile 2011, n. 17305);
  • ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto essi influiscono sulla misura della responsabilità penale (Cass. pen., Sez. I, 5 aprile 2013, n. 7272).
Ubriachezza e assunzione di sostanze stupefacenti: tra esclusione della punibilità ed aggravanti

La regola generale posta dal codice penale è quella della generale irrilevanza dello stato di alterazione o incapacità dovuta ad assunzione di alcool o sostanze stupefacenti ai fini dell'imputabilità e, perciò, della punibilità dell'agente (artt. 92, comma 2, e 93 c.p.).

Tuttavia, è esclusa la punibilità del fatto qualora il reato sia commesso da soggetto che versi in stato di “piena ubriachezza”, tale cioè da escludere la capacità di intendere e volere, quando essa sia dovuta a caso fortuito o forza maggiore (art. 91, comma 1, c.p.); qualora, invece, la ubriachezza, pur se dovuta a caso fortuito o forza maggiore, non sia “piena” ma sia tale da “scemare grandemente” la capacità di intendere e volere del soggetto agente, la punibilità di questi non è esclusa ma la pena è diminuita.

La giurisprudenza di legittimità ha opportunamente chiarito che lo stato di ubriachezza accidentale di cui all'art. 91 c.p. ricorre solo quando esso sia involontario nella causa, con l'esclusione di ogni partecipazione dolosa o colposa della volontà dell'agente (Cass. pen., Sez. VI, 17 luglio 2012, n. 35543).

In evidenza

Lo stato di alterazione psico-fisica dovuta ad assunzione volontaria o colposa di alcool o droghe, non è, tuttavia, irrilevante ai fini penalistici, dal momento che essa influisce sulla determinazione della pena:

  • ex art. 133 c.p., incidendo tale alterazione sul grado della colpa e sull'intensità del dolo (verosimilmente aumentando il primo e diminuendo la seconda);
  • quale circostanza aggravante, in caso di ubriachezza o assunzione di stupefacenti preordinata (art. 92, comma 2, c.p.), ipotesi da ricondurre alla categoria delle c.d. actiones liberae in causa codificata all'art. 87 c.p.;
  • quale circostanza aggravante, in caso di reato commesso da soggetto che versi in stato di abituale alterazione psico-fisica dovuta ad assunzione di alcool o stupefacenti (art. 94 c.p.); il carattere di abitualità dello stato di ubriachezza o alterazione da assunzione di stupefacenti deve essere desunto dal comportamento tenuto dal soggetto in epoca anteriore al commesso reato, riferendosi a soggetti dediti all'assunzione di tali sostanze (commi 2 e 3 dell'art. 94 c.p.).

Per quanto attiene, poi, alla cronica intossicazione da alcool o sostanze stupefacenti, il codice (art. 95 c.p.) prevede l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 88 e 89 c.p.

Per la giurisprudenza consolidata, affinché si possa ritenere esclusa o diminuita l'imputabilità dell'agente, l'intossicazione deve essere caratterizzata dalla permanenza e dall'irreversibilità e, cioè, da condizioni psichiche che permangono indipendentemente dal rinnovarsi dell'assunzione o meno di alcool o sostanze stupefacenti (Cass. pen., Sez. II, 15 ottobre 2013, n. 44337). Inoltre, la recente giurisprudenza ha chiarito che il richiamo effettuato dall'art. 95 c.p. alle norme che regolano la (totale o parziale) incapacità di intendere e volere per infermità di mente comporta che l'intossicazione “può influire sulla capacità di intendere e di volere soltanto qualora, per il suo carattere ineliminabile e per l'impossibilità di guarigione, provochi alterazioni psicologiche permanenti configurabili quale vera e propria malattia, dovendo escludersi dal vizio di mente di cui agli artt. 88 e 89 c.p. anomalie non conseguenti ad uno stato patologico” (Cass. pen., Sez. VI, 24 ottobre 2013, n. 47078).

Il sordomutismo

L'art. 96 c.p. prevede una disciplina specifica dell'imputabilità in caso di soggetto affetto da sordomutismo, prevedendo una regolamentazione del tutto simile a quella previsto per l'infermo di mente.

Il codice, infatti, distingue l'ipotesi di fatto commesso da sordomuto totalmente privo, a causa di tale infermità, della capacità di intendere e volere al momento del fatto, da quella di reato consumato da soggetto dotato di tale capacità, sebbene grandemente scemata: nel primo caso, in assenza della necessaria imputabilità, è esclusa la punibilità del soggetto; nel secondo, è semplicemente diminuita la pena.

La Suprema Corte ha opportunamente chiarito che il codice non ravvisa nel sordomutismo uno stato necessariamente psicopatologico, costituendo altrimenti l'art. 96 c.p. un inutile duplicato degli artt. 88 e 89 c.p., ma richiede che nel sordomuto tanto la capacità quanto l'incapacità formino oggetto di un necessario e specifico accertamento, da compiersi, cioè, caso per caso. Infatti, il sordomutismo non costituisce una vera e propria malattia della mente, valendo soltanto eventualmente ad impedire o ad ostacolare lo stato di sviluppo della psiche e, dunque, la maturità psichica dell'agente (Cass. pen., Sez. VI, 3 luglio 1996, n. 8817, principio recentemente ribadito da Cass. pen., Sez. VI, 4 dicembre 2013, n. 49369).

Il minore di età

Il codice penale ricollega la sussistenza o meno dell'imputabilità anche all'età del soggetto agente, prevedendo:

  • per il minore di anni 14, una presunzione di non imputabilità (art. 97, comma 1, c.p.) di carattere assoluto, juris et de jure, che non ammette prova contraria e che prescinde dall'effettivo riscontro della capacità di discernimento in capo al minore infraquattordicenne (Cass. pen., Sez. V, 25 novembre 2009, n. 49863);
  • per il soggetto maggiore di anni 18, una presunzione juris tantum di imputabilità, che può essere superata mediante l'accertamento dell'assenza o attenuazione della capacità di intendere e volere a norma degli artt. 88 e 89 c.p.;
  • per il soggetto che abbia un'età compresa tra i 14 e i 18 anni, la necessità di un accertamento in concreto, da effettuarsi caso per caso, della capacità di intendere e volere (art. 98, comma 1, c.p.); per lo svolgimento di siffatta indagine, da effettuarsi con stretto riferimento al reato commesso e con immediatezza rispetto a quest'ultimo (Cass. pen., Sez. I, 5 maggio 2011, n. 33750), “non è necessario l'esperimento di apposita perizia, in quanto l'accertamento delle predette capacità non è necessariamente vincolato a particolari accertamenti tecnico-specialistici, ma ben può essere affidato alla diretta valutazione del giudice, con ogni mezzo a sua disposizione e con riferimento al caso concreto” (Cass. pen., Sez. V, 12 novembre 2010, n. 4104); proprio per tale motivo la giurisprudenza di legittimità ha escluso che l'indagine sulla personalità del minore richieda necessariamente l'audizione di esperti o di soggetti che abbiano avuto rapporti con l'imputato – attività indicate dall'art. 9, comma 2, d.P.R. n. 448/1988 solo quali strumenti eventuali ai quali si consente il ricorso ove necessario a tali fini – ma può essere condotta in base a tutti gli elementi desumibili dagli atti e, tra questi, alle modalità del fatto, esaminate anche in considerazione dell'età del minorenne (Cass. pen., Sez. V, 28 aprile 2011, n. 27243). In caso di accertata sussistenza della capacità di intendere e volere del minore infradiciottenne, egli risponderà del reato commesso, ma la pena deve essere diminuita, avendo il legislatore previsto una specifica circostanza attenuante di carattere obbligatorio e non discrezionale (Cass. pen., Sez. III, 11 ottobre 2007, n. 42105).

In evidenza

Gli artt. 97 e 98 c.p. presuppongono un previo accertamento dell'età effettiva del soggetto autore del reato al momento del fatto. Tale indagine è regolata dall'art. 8 d.P.R. n. 448/1988 che testualmente prevede che “quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia” e che “qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto”. A tal fine, l'art. 67 c.p.p. prevede che in caso di accertata o ipotizzata minore età, l'A.G. ordinaria procedente debba disporre la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

Inoltre, l'art. 26 del d.P.R. n. 448 del 1988 impone al giudice di dichiarare immediatamente con sentenza, in ogni stato e grado del procedimento, il non luogo a procedere quando accerti che l'imputato sia minore degli anni quattordici. Ne consegue che al giudice non è consentito il preventivo accertamento per verificare l'eventuale insussistenza del fatto o la non attribuibilità dello stesso al minore imputato prima della pronuncia di cui all'art. 26 d.P.R. n. 448 del 1988, attesa l'ultroneità di qualsivoglia indagine in relazione ad un fatto che la legge non consente di perseguire (Cass. pen., Sez. V, 25 novembre 2009, n. 49863).

Qualora, invece, il minore di anni 14 sia stato erroneamente condannato in via definitiva, il giudice dell'esecuzione deve dichiarare ineseguibile la condanna pronunciata contro di questi, trattandosi di un'ipotesi di inesistenza giuridica della sentenza (Cass. pen., Sez. I, 20 maggio 2014, n. 31652; Cass. pen., Sez.I, 4 febbraio 2009, n. 5998).

Aspetti processuali

Proscioglimento per difetto di imputabilità

In caso di difetto di imputabilità il soggetto agente deve essere prosciolto:

  • all'esito dell'udienza preliminare il giudice deve adottare sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. quando sia accertata l'incapacità di intendere e volere al momento del fatto, rientrando nella formula "persona non punibile per qualsiasi causa" anche l'ipotesi di difetto di imputabilità per incapacità, sempre che non si debba applicare una misura di sicurezza personale per neutralizzare la pericolosità sociale dell'autore del fatto, a ciò ostando il divieto di cui all'art. 425, comma 4, c.p.p.(ex multis, si veda Cass. pen., Sez. II, 5 marzo 2014, n. 21826); laddove, invece, il difetto di imputabilità sia dubbio (e non certo e manifesto), il proscioglimento in sede di udienza preliminare sarà precluso, dovendosi procedere all'accertamento dell'imputabilità ad opera del giudice del dibattimento (Cass. pen., Sez. I, n. 3535/1992).
  • all'esito del giudizio dibattimentale il giudice pronuncia assoluzione dell'imputato, indicandone la causa nel dispositivo, se sia accertata o vi sia dubbio circa la non imputabilità dell'autore del fatto (art. 530, commi 1 e 2, c.p.p.); vi è contrasto in giurisprudenza se, in caso di dubbio in ordine alla sussistenza dell'imputabilità, debba comunque essere adottata tale pronuncia nel merito, ovvero quella di improcedibilità, laddove ricorra anche un'ipotesi di estinzione del reato (nel senso della prevalenza della pronuncia sul merito, anche in caso di formula dubitativa si veda: Cass. pen., Sez. I, n. 3535/1992; per la tesi opposta si veda: Cass., Sez. V, 16 luglio 2008, n. 39220); l'assoluzione per difetto di imputabilità non esprime effetto vincolante nell'eventuale giudizio civile per il risarcimento del danno (art. 652 c.p.p.).
  • nel corso del giudizio dibattimentale non pare, invece, potersi pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non figurando il difetto di imputabilità tra le ipotesi di proscioglimento allo stato degli atti (Cass. pen., Sez. VI, 7 ottobre 1997, n. 3843).
  • seri e fondati dubbi sussistono, poi, in ordine alla possibilità di disporre l'archiviazione del procedimento in fase di indagini preliminari, non rientrando il difetto di imputabilità tra i casi contemplati dagli artt.408 e 411 c.p.p.; secondo una prima impostazione, decisamente rigorosa, che si rifà al principio di tassatività dei casi di archiviazione, discendente dal fatto che essi rappresentano un'eccezione rispetto al principio generale di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), tale possibilità sarebbe preclusa; secondo una diversa teoria, invece, non potrebbe escludersi in astratto la possibilità di ricorrere alla archiviazione, sempre che non debba applicarsi all'imputato una misura di sicurezza personale a cagione della sua pericolosità sociale (applicabile, per espressa previsione di legge ex art. 205 c.p., solo con sentenza di condanna o proscioglimento).

Perizia

La perizia rappresenta lo strumento principale per l'accertamento della sussistenza della capacità di intendere e volere del soggetto al momento del fatto.

Ciò è desumibile anche dalla lettura dell'art. 220 c.p.p. che – sebbene escluda in generale la possibilità per il giudice di ricorrere a perizia “per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche” fa eccezione per quelle “dipendenti da cause patologiche”; inoltre, ammette esplicitamente la perizia per l'accertamento di tali aspetti “ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza”.

Come già detto, sebbene opportuno, non è tuttavia necessario l'esperimento di apposita perizia, in quanto l'accertamento delle predette capacità non è vincolato a particolari accertamenti tecnico-specialistici, essendo invece affidato alla diretta valutazione del giudice, con ogni mezzo a sua disposizione e con riferimento al caso concreto; proprio per tale motivo, il giudice ben può discostarsi dagli esiti della perizia, nel caso in cui ne sia stata disposta una (Cass. pen., Sez. II, 11 ottobre 2013, n. 43923).

La perizia è poi espressamente per accertare l'effettiva età dell'autore in caso di incertezza su di essa (art. 8, d.P.R. 448/1988).

Misure di sicurezza personali

In caso di accertata incapacità di intendere e volere al momento del fatto, totale o parziale, è possibile – ove ricorra il requisito essenziale della pericolosità sociale dell'autore del fatto – l'applicazione di una misura di sicurezza personale.

La pericolosità sociale dell'autore (art. 203 c.p.) deve essere concreta – ovvero effettivamente sussistente in relazione allo specifico fatto di reato (o quasi reato ex artt. 49 e 115 c.p.) che legittima la sottoposizione del soggetto a misura di sicurezza – ed attuale –persistente cioè al momento dell'applicazione ed esecuzione della misura stessa – così come richiesto dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. 27 luglio 1982, n. 139).

Le misure di sicurezza tipiche dei soggetti connotati da cause di esclusione o attenuazione della imputabilità sono:

  • il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (art. 222 c.p.);
  • in ricovero in casa di cura e custodia (art. 219 c.p.);
  • il ricovero in riformatorio giudiziario (art. 223 c.p.).

In particolare, le misure di sicurezza possono essere applicate in via definitiva, con sentenza di condanna o proscioglimento (art. 205 c.p.), ai seguenti soggetti:

  • al soggetto prosciolto per totale incapacità di intendere e volere;
  • al soggetto parzialmente incapace di intendere e volere;
  • al minore di età;

In base all'art. 206 c.p., così come interpolato dalle sentenze Corte cost. 29 novembre 2004, n. 367 e Corte cost. 24 luglio 1998, n. 324, e all'art. 312 c.p. possono essere applicate misure di sicurezza personali, anche in via provvisoria, all'imputato incapace di intendere e volere, se connotato da attuale pericolosità sociale.

In ordine alla applicazione di misure di sicurezza detentive e, segnatamente, quelle proprie dell'autore non punibile psichiatrico e pericoloso (ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e in casa di cura e custodia) devono evidenziarsi importanti novità introdotte con alcune recenti riforme.

Anzitutto, con la l. 9/2012 (conv. del d.l. 211/2011, art. 3-ter) si sanciva il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, come luogo di esecuzione delle misure detentive per i soggetti assolti per vizio totale di mente: in luogo degli ospedali psichiatrici sono state previste le c.d. R.E.M.S. (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza).

Inoltre con l. 81/2014 (conv. del d.l. 52/2014) è stata innovata profondamente la disciplina delle misure di sicurezza psichiatriche, mediante introduzione –insieme a nuovi criteri per l'accertamento della pericolosità sociale – di principi garantisti, propri dell'applicazione della sanzione penale, tra i quali spiccano:

  • il principio di extrema ratio della misura di sicurezza detentiva;
  • il principio di temporaneità delle misure di sicurezza detentive (si introduce un tetto massimo, parametrato alla durata massima della pena per il reato in relazione al quale è stata applicata la misura di sicurezza), onde evitare il fenomeno, deprecato, di protrazione ad infinitum di misure anche particolarmente afflittive (in primis il ricovero in O.P.G.), noto come “ergastolo bianco”.

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