La “fine” dell'incapace eternamente giudicabile

Leonardo Marino
21 Giugno 2017

Il testo della Riforma Orlando approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 14 giugno 2017, contiene anche importanti modifiche di natura processuale che riguardano l'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo. L'art. 71 c.p.p. viene integrato prevedendo la sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato solo nel caso in cui tale stato è reversibile. Nello specifico viene distinta l'ipotesi in cui l'incapacità sia reversibile da quella in cui essa sia irreversibile ...
Abstract

Il testo della Riforma Orlando approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 14 giugno 2017, contiene anche importanti modifiche di natura processuale che riguardano l'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo.

Di seguito saranno elencate le modifiche introdotte dai commi 21-23 dell'art. 1 della novità legislativa, nelle disposizioni del codice di procedura, che regolano il trattamento giuridico e sanitario dell'autore del reato nel quale sia in atto un quadro di infermità mentale che gli impedisca una cosciente partecipazione al processo.

La sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato le modifiche all'art. 71 c.p.p.

L'art. 71 c.p.p. viene integrato prevedendo la sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato solo nel caso in cui tale stato è reversibile.

Nello specifico viene distinta l'ipotesi in cui l'incapacità sia reversibile da quella in cui essa sia irreversibile. La struttura della norma, per il resto, rimane immutata.

L'inserimento dell'art. 72-bis c.p.p. Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato

La nuova norma, oltre a integrare l'art. 71 c.p.p., prevede che, se a seguito degli accertamenti previsti dall'art. 70 c.p.p. risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice emette sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, previa revoca dell'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, fermo restando i presupposti di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

Il nuovo articolo è dettato da ragioni di economia processuale essendo, inoltre, privi di senso sia la sospensione del processo sia gli accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato quando tale stato è irreversibile.

La modifica introdotta nell'art. 345 c.p.p.

L'articolo in questione prevede, come noto, la possibilità di esercitare l'azione penale nei confronti dell'imputato prosciolto per mancanza della querela, della istanza, della richiesta di autorizzazione a procedere qualora la condizione di procedibilità sopravvenga o sia superata.

Nella parte finale dell'art. 345 c.p.p., il comma 23 dell'art. 1 del testo di legge, prevede che la stessa disposizione si applicherà anche quando, dopo che è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere a norma dell'art. 72-bis c.p.p., viene meno lo stato di incapacità dell'imputato o si accerta che è stato erroneamente dichiarato.

Pertanto, la sentenza di proscioglimento non impedisce la ripresa della vicenda processuale laddove emerge che l'imputato riacquisti la capacità di cosciente partecipazione.

In conclusione

Per tanti anni l'inerzia del Legislatore nell'affrontare la questione dell'incapace eternamente giudicabile ha indotto i giudici a sollevare le questioni di legittimità costituzionale sull'art. 71 c.p.p.

Già con la sentenza del 14 febbraio 2013 n. 23, la Corte costituzionale, nel dichiarare l'inammissibilità della Q.L.C. «nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p., laddove sia accertata l'irreversibilità dell'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo», per contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Cost. – dovuta al rispetto della priorità di valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario – ha dettato un monito al Legislatore affermando come non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato nella presente pronuncia.

L'attuale riforma avrà pertanto il merito di far cessare quelle situazioni di sospensione sine die del processo come quella determinata dall'incapacità irreversibile di partecipare al procedimento, che hanno dato vita a pluriennali pendenze, capaci di protrarsi per un tempo indefinito, che si definivano soltanto con la morte dell'imputato.

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