Portata applicativa dell'art. 3 legge Balduzzi: estensione anche alla colpa per imprudenza e per negligenza
22 Luglio 2016
Massima
La limitazione di responsabilità, in caso di colpa lieve, può operare, per le condotte professionali conformi alle linee guida ed alle buone pratiche, anche in caso di errori che siano connotati da profili di colpa generica diversi dall'imperizia. Il caso
Nella sentenza in oggetto la Corte di cassazione viene chiamata a decidere su un'ipotesi di omicidio colposo ascritto al dott. D., quale medico-chirurgo addetto la reparto d medicina generale, per aver causato la morte del paziente G.E. per non aver attuato tempestivamente ogni possibile e specifica attività diagnostica e terapeutica. In particolare, secondo la ricostruzione dei giudici, il paziente presentava già all'atto del ricovero in ospedale una sintomatologia riferibile alla fessurazione dell'aneurisma dell'aorta addominale. Al medico veniva contestato di aver effettuato, nonostante l'aggravamento della sintomatologia addominale, la TAC solo molte ore dopo quando il quadro di rottura dell'aneurisma dell'aorta addominale era ormai conclamato, compromettendo così la possibilità di guarigione del paziente, e causandone la morte, nonostante il successivo intervento chirurgico di rimozione dell'aneurisma. Il medico veniva condannato in primo grado per omicidio colposo. La Corte d'appello confermava la condanna evidenziando come le possibilità di pervenire ad una corretta diagnosi attraverso un'indagine ecografica fossero molto elevate; quindi la mancata disposizione di una tempestiva ecografia addominale e di una successiva Tac rappresentava una condotta omissiva caratterizzata da profili di colpa per imperizia e negligenza. Secondo il Collegio, inoltre, le possibilità salvifiche dell'intervento, se fosse stato eseguito prima e quindi non già in fase di rottura dell'aorta addominale, sarebbero state intorno al 95%. Avverso la sentenza di secondo grado aveva proposto ricorso l'imputato, evidenziando quattro motivi di gravame. I primi due motivi denunciavano violazione di legge in relazione alle considerazioni svolte dai giudici sulla mancata effettuazione dell'ecografia, ritenuta dalla difesa del imputato irrilevante in quanto non sufficiente per la diagnosi, e dell'evidenza della situazione di urgenza. Con il terzo motivo lamentava la mancata applicazione dell'art. 3 d.l. 158/2012 conv. l. 189/2012 vertendosi in ipotesi di colpa lieve con rispetto delle linee guida. Infine, l'ultimo motivo denunciava un vizio motivazionale in merito alla riferibilità causale dell'evento alla condotta dell'imputato, poiché non veniva spiegato come una diversa condotta avrebbe impedito il verificarsi dell'evento. La Corte, accogliendo il terzo motivo di gravame, annullava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello. La questione
L'analisi della suprema Corte si incentra principalmente sulla portata dell'esimente introdotta con la c.d. Legge Balduzzi, affrontando i vari aspetti rilevanti, quali il problema di diritto intertemporale, essendo la norma entrata in vigore tra il primo e il secondo grado del giudizio in esame, la valutazione del grado della colpa e delle linee guida da rispettare e, infine, per quel che qui maggiormente interessa, l'applicabilità alle sole ipotesi di colpa per imperizia o anche per negligenza e imprudenza. Le soluzioni giuridiche
La sentenza in commento si inserisce nel filone giurisprudenziale fatto proprio dalla Corte nelle sua pronunce più recenti in merito all'estensione applicativa dell'esimente dell'art. 3 d.l. 158/2012 anche al di fuori dei casi di sola colpa per imperizia. Come noto, la norma citata prevede che non risponda penalmente per colpa lieve l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si sia attenuto alle linee guida e alle buone pratiche. La Corte ripercorre nelle sue motivazioni l'analisi relativa alla valutazione del grado della colpa, con particolare riferimento all'ambito sanitario. La colpa, infatti, costituisce la violazione di regole di comportamento aventi funzione cautelare, quindi un primo parametro per la sua gradazione attiene alla misura della divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella dovuta sulla base della norma cautelare. Devono però anche essere tenuti in considerazione altri parametri, da una parte le condizioni del soggetto agente ed il suo grado di specializzazione, dall'altra la situazione ambientale, di particolare difficoltà in cui il professionista si sia trovato ad operare. Parametri che devono essere oggetto di una valutazione complessiva, tenendo conto anche di tutte le specificità della situazione clinica. In particolare, conclude la Corte si può ragionevolmente parlare di colpa grave solo quando si sia in presenza di una deviazione ragguardevole rispetto all'agire appropriato, cioè il gesto tecnico risulti marcatamente distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia ed alle condizioni del paziente. La Corte si sofferma poi sulla problematica relativa all'individuazione del contenuto delle linee guida a cui il sanitario avrebbe dovuto attenersi per andare esente da responsabilità, nonché i criteri che deve utilizzare il giudice per effettuare un giudizio di conformità dell'operato del sanitario a tali linee guida. La Corte non giunge ad una definizione univoca, ad oggi impossibile da elaborare per giurisprudenza e dottrina, ed infatti, oggetto dell'attuale riforma in corso in Parlamento che vorrebbe arrivare ad istituire un registro delle linee guida accreditate. Secondo la Corte, le linee guida si sostanziano in raccomandazioni di comportamento clinico, con diverso grado di cogenza che presuppongono l'esistenza e la plausibilità di molteplici comportamenti dei sanitari a fronte della medesima situazione. Si tratterebbe pertanto di un "prodotto multiforme" tratto da una molteplicità di fonti che viene in rilievo nel momento in cui il giudice è chiamato ad effettuare la valutazione ex ante della condotta del medico, tipica del giudizio sulla colpa, da effettuare anche in rapporto alla difficoltà del caso. Effettuate le premesse sul grado della colpa, la Corta affronta il problema dell'applicabilità dell'esonero di responsabilità per colpa lieve ex lege 189/2012 alle sole ipotesi di colpa per imperizia. Evidenzia la Corte come sul punto si contrappongano due orientamenti giurisprudenziali, il primo circoscrive l'ambito di applicazione dell'esimente in oggetto all'imperizia muovendo dal rilievo che le linee guida contengono solo regole di perizia. Il secondo orientamento, invece, estende la rilevanza dell'esimente della colpa lieve anche ad addebiti diversi dall'imperizia, evidenziando come le linee guida pongano anche raccomandazioni rispetto alle quali il parametro valutativo della condotta del soggetto agente sia quello della diligenza. Rileva la Corte, nella sentenza in oggetto, come sia da prediligere la seconda impostazione giurisprudenziale. Pur ritenendo che il terreno d'elezione per l'operatività della novella sia l'imperizia, in ogni caso le linee guida, che riguardano tutto il personale sanitario e non solo quello medico, contengono anche raccomandazioni cha attengono ai parametri di diligenza, ovvero all'accuratezza operativa, nella prestazione delle cure. Inoltre, sottolinea ancora la Corte come non vi sia un parametro obiettivo per distinguere tra colpa per imprudenza e colpa per imperizia, ma si registri un'intrinseca opinabilità nella distinzione tra i diversi profili di colpa generica. Infine, si evidenzia ancora nella sentenza in oggetto come il dettato normativo dell'art. 3 d.l. 158/2012 non faccia alcun riferimento al canone della perizia. Osservazioni
La sentenza in oggetto affronta la problematica, sempre più rilevante in materia di responsabilità medica, dell'ambito di applicazione dell'esimente introdotta dall'art. 3 d.l. 158/2012. Normativa che è attualmente oggetto di una proposta di riforma al vaglio del Parlamento; riforma che dovrebbe ampliarne la portata operativa, nonché introdurre confini più determinati rispetto ai diversi profili della colpa e dell'individuazione delle linee guida di riferimento, problematiche che, come si è analizzato, sono oggetto di contrasti interpretativi a livello giurisprudenziale e dottrinario. La sentenza in commento, dopo aver approfonditamente analizzato i problemi relativi alla valutazione del grado della colpa e dell'individuazione della linee guida di riferimento in ambito sanitario, viene chiamata a pronunciarsi sull'ambito di applicazione dell'art. 3 legge Balduzzi in rapporto ai diversi profili della colpa. A fronte di un contrasto giurisprudenziale, la pronuncia in oggetto predilige l'interpretazione che sembra si stia consolidando nelle sentenze più recenti della suprema Corte sul punto che estende l'operatività dell'esimente della colpa lieve anche al di fuori delle sole ipotesi di imperizia, individuato sin da subito quale terreno di elezione di applicazione della norma. Si precisa, infine, che nella sentenza in oggetto la Corte ribadisce un orientamento ormai consolidato per il quale la norma di cui all'art. 3 d.l. 158/2012 rappresenta un'ipotesi di abolitio criminis parziale, restringendo l'ambito del penalmente rilevante in ambito sanitario alle sole ipotesi di colpa grave e che, pertanto, segue la disciplina dettata dall'art. 2, comma 2, c.p. con portata retroattiva della stessa norma in oggetto. |