Circolazione stradale

Fabio Piccioni
24 Febbraio 2016

In un processo evolutivo di crescita sociale, il concetto etico-giuridico del fondamento e della funzione della pena ha subito nel tempo dei cambiamenti dovuti alle “frontiere mobili” dei mutamenti sociali, politici e culturali.La storia del diritto penale della circolazione stradale ha spesso consentito l'introduzione di sanzioni amministrative quale diritto punitivo più agile.Nel rinunciare alla minaccia della sanzione penale si è compensata l'efficacia deterrente, in nome dell'esigenza di tutela della collettività, con l'accentuazione delle sanzioni pecuniarie e l'introduzione di un vigoroso sistema di sanzioni accessorie i cui contenuti interdittivi possono risultare anche più afflittivi di quelli insiti nella sanzione penale.
Inquadramento

In un processo evolutivo di crescita sociale, il concetto etico-giuridico del fondamento e della funzione della pena ha subito nel tempo dei cambiamenti dovuti alle “frontiere mobili” dei mutamenti sociali, politici e culturali.

La storia del diritto penale della circolazione stradale ha spesso consentito l'introduzione di sanzioni amministrative quale diritto punitivo più agile.

Nel rinunciare alla minaccia della sanzione penale si è compensata l'efficacia deterrente, in nome dell'esigenza di tutela della collettività, con l'accentuazione delle sanzioni pecuniarie e l'introduzione di un vigoroso sistema di sanzioni accessorie i cui contenuti interdittivi possono risultare anche più afflittivi di quelli insiti nella sanzione penale.

La sezione penale del codice della strada è stata, nel tempo, notevolmente alleggerita e solo ben poche previsioni hanno continuato ad avere rilevanza penale, peraltro in ambiti dove, considerata la gravità delle violazioni, la potatura depenalizzatoria si sarebbe scontrata con le esigenze di tutela minima di beni individuali e collettivi di primaria importanza.

Le competizioni sportive

L'art. 9 cod. strada si occupa di disciplinare le competizioni sportive – gare agonistiche, di velocità e/o abilità, organizzate e regolamentate – che si svolgono sulle strade e aree pubbliche.

Poiché tale tipo di attività impone un utilizzo atipico della strada – normalmente adibita a consentire la libera circolazione del traffico – le competizioni sono come regola generale vietate, a meno che non siano state preventivamente permesse. Ciò avviene tramite apposita autorizzazione concessa, su richiesta dei promotori, dall'Autorità amministrativa, dopo aver apprezzato e valutato l'incidenza e la compatibilità della gara con le esigenze di sicurezza della circolazione e dell'incolumità pubblica. Con l'autorizzazione sono dettate anche le prescrizioni cui la competizione è subordinata.

L'art. 9-biscod. strada prevede una serie di delitti, a matrice necessariamente dolosa, tesi a impedire che, senza l'autorizzazione, si svolgano quelle competizioni – in velocità con veicoli a motore – che risultano pericolose per l'incolumità pubblica. Il presupposto è la mancanza dell'autorizzazione, perché non fu chiesta o perché venne negata.

L'elemento materiale del delitto base, è previsto in due ipotesi quoad poenam equivalenti: reclusione da 1 a 3 anni e multa da 25.000 a 100.000 euro.

La prima ipotesi copre tutte le attività particolarmente rilevanti – organizzare, promuovere, dirigere, comunque agevolare – per quanto attiene alla nascita e allo sviluppo della competizione. Il delitto si concreta anche con l'esplicarsi di una sola di quelle attività; il fatto di porne in essere più di una non toglie unicità al delitto, quando si tratti della medesima competizione.

La seconda ipotesi consiste nel solo fatto di chi prende parte alla competizione. Con tale termine si intende il solo partecipante e, cioè, il conducente direttamente impegnato nella competizione.

Il comma 2 stabilisce che, se dallo svolgimento della competizione deriva una lesione personale, la pena è della reclusione da 3 a 6 anni; tale pena raddoppia, da 6 a 12 anni, se deriva (comunque) la morte di una o più persone.

Il comma 3 prevede una circostanza specifica a tenore della quale, laddove la manifestazione sia organizzata a fine di lucro, o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, o se alla competizione partecipano minori di anni 18, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno.

Un autonomo delitto è previsto dal successivo comma 4 che – per motivi di ordine pubblico e di prevenzione della criminalità – punisce con la reclusione da 3 mesi a 1 anno e la multa da 5.000 a 25.000 euro chi effettui scommesse sulle gare non autorizzate.

In ogni caso, l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione ai sensi dell'art. 212 cod. strada(sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività). Nei confronti di coloro che abbiano preso parte alla competizione, all'accertamento del reato di cui al comma 1, consegue la sospensione della patente da 1 a 3 anni; peraltro, se il reato è aggravato ai sensi del comma 2 – ma le lesioni devono essere gravi o gravissime – la patente viene revocata.

Nel caso in cui il veicolo utilizzato nella competizione clandestina sia stato alterato nelle caratteristiche costruttive o funzionali, dovrà inoltre applicarsi l'art. 79, comma 4, ultimo periodo, cod. strada che prevede una sanzione pecuniaria da 1.184,00 a 11.847,00 euro.

Con la sentenza di condanna è, infine, sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti.

Il divieto di gareggiare in velocità

L'art. 9-tercod. strada (in consonanza con il comma 5 dell'art. 141 cod. strada), imposta il divieto ai conducenti di gareggiare in velocità, su strade ed aree pubbliche.

La previsione è complementare ma diversa, a quella concernente le competizioni sportive senza autorizzazione di cui all'art. 9-bis: infatti, la contesa tra conducenti sulla velocità, non è da considerarsi competizione sportiva su strada, in quanto manca il requisito dell'illecito allestimento dell'organizzazione.

La gara consiste in una serie di comportamenti di guida non giustificati (sorpassi azzardati, manovre di ostacolo per il sorpassante, ecc.) e atteggiamenti provocatori realizzati con manovre pericolose, che rendono manifesta la volontà del conducente di primeggiare sugli altri, in spregio dell'incolumità degli utenti della strada.

Non è necessario che ci sia stato un esplicito e preventivo accordo, essendo sufficiente l'intesa (tacita) tra conducenti; conseguentemente, la volontà di gareggiare può essere desunta da elementi indiziari, da interpretarsi ai sensi dell'art. 192, comma 2, c.p.p.

Il comma 1, dopo aver impostato una clausola di riserva relativa all'art. 9-bis, cod. strada introduce la fattispecie penale. Il delitto punisce con la reclusione da 6 mesi a 1 anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro, chiunque gareggi in velocità con veicoli a motore.

Il comma 2 stabilisce che, se dallo svolgimento della competizione deriva una lesione personale, la pena è della reclusione da 2 a 5 anni; tale pena aumenta ulteriormente, da 6 a 10 anni, se deriva (comunque) la morte di una o più persone. Ogni conducente che partecipi alla gara è chiamato a rispondere, a titolo di concorso, dell'ipotesi di cui al comma 2, a causa dell'imprudenza anche di un solo guidatore. L'accettazione della sfida e la partecipazione alla gara sono, infatti, da ritenersi concause del danno prodotto dal singolo concorrente e come tali sufficienti ad affermare la responsabilità degli altri partecipanti. Non si tratta di responsabilità per fatto di terzo, ma di responsabilità per fatto proprio, in cui la colpevolezza del partecipante che non ha commesso materialmente il fatto, consiste nell'aver concorso (tanto a livello materiale, quanto a livello morale) a determinare il comportamento pericoloso dell'altro conducente che ha concretamente posto in essere il fatto criminoso.

All'accertamento del reato consegue la sospensione della patente da 1 a 3 anni. Se il reato è aggravato ai sensi del comma 2 – ma le lesioni devono essere gravi o gravissime – la patente viene revocata.

Nel caso in cui il veicolo utilizzato nella competizione clandestina sia stato alterato nelle caratteristiche costruttive o funzionali, l'art. 79, comma 4, ultimo periodo, ha previsto una sanzione pecuniaria da 1.184,00 a 11.847,00 euro.

Con la sentenza di condanna è, infine, disposta sempre la confisca dei veicoli dei partecipanti.

Alterazione di targhe

L'art. 100, comma 14, parte I, cod. strada punisce ai sensi del codice penale chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche. Sebbene la lettera della legge punisca solo la falsificazione di targhe automobilistiche, si ritiene che la disposizione – in sé superflua perché recante un mero rinvio materiale al codice penale – non sia in grado di imprigionare l'applicabilità diretta delle fattispecie di reato a tutte le altre targhe.

La giurisprudenza si è ormai consolidata nel ritenere che la targa abbia natura di “certificazione amministrativa” – documento dichiarativo che si limita ad attestare l'avvenuta immatricolazione dall'ufficio pubblico; altra giurisprudenza, l'ha ritenuta “atto pubblico”; mentre pronunce più datate l'hanno qualificata come “impronta di una pubblica certificazione”.

I reati di falsità materiale che vengono in rilievo nella fattispecie in esame, a seconda del soggetto attivo, risultano quelli previsti e puniti rispettivamente dagli articoli 477 c.p. – se il delitto sia commesso dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni – o 482 c.p. – se sia commesso da un privato o da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni.

I fatti che rientrano nelle formule con cui la legge designa le singole azioni sono innumerevoli.

Si tratta sempre di una immutatio veri, in quanto si fa apparire una provenienza diversa da quella reale.

La falsificazione si sostanzia allorché la targa sia creata da persona diversa (autore apparente) da quella da cui appare che provenga (autore reale); l'alterazione consiste nell'apportare modificazioni di qualsiasi specie, quali aggiunte, trasformazioni o cancellature, agli estremi (lettere o numeri) della targa autentica dopo la sua definitiva formazione ed in violazione della garanzia di integrità della medesima.

La falsità deve essere, tuttavia, giuridicamente rilevante e, cioè, idonea non solo a ingannare il pubblico, ma anche a ledere, o porre in pericolo, gli interessi specifici che trovano una garanzia nella genuinità della targa. Di conseguenza, l'alterazione o la contraffazione grossolana - falsità eseguita in maniera talmente approssimativa da non poter trovare credito presso il pubblico - e comunque quella che si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla norma e non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico (falso innocuo), non è punibile - falsitas non punitur quae non solum non nocuit, sed nec erat apta nocere. In tali casi dottrina e giurisprudenza fanno ricorso alla figura del reato impossibile di cui all'art. 49 c. 2 c.p., per inidoneità dell'azione.

Il delitto previsto dall'art. 477 c.p. è punibile con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Per il delitto punito dall'art. 482 c.p., si applica la pena stabilita dall'art. 477, ridotta di un terzo - reclusione da 4 mesi a 2 anni.

Inoltre, ai sensi del comma 15 dell'art. 100 cod. strada segue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Conseguentemente, dal combinato disposto degli artt. 216 c. 1 u.p. e 214, si procede al fermo amministrativo (indiretto) del veicolo. Infine, ai sensi del comma 2-sexies dell'art. 213, se il reato è stato commesso adoperando un ciclomotore o un motoveicolo, indipendentemente dalla circostanza che il conducente sia minorenne o maggiorenne, è “sempre” disposta la confisca del veicolo.

La seconda parte del comma 14 dell'art. 100, cod. strada punisce, sempre “ai sensi del codice penale”, chiunque “usa targhe manomesse, falsificate o alterate”.

La disposizione che viene qui in rilievo è, senza dubbio alcuno, l'art. 489 c.p.

Risponde di questo delitto comune, chi faccia uso dell'atto falso, “senza essere concorso nella falsità”. Punto di partenza del reato è, dunque, che l'autore non abbia preso parte all'azione del falsificare; laddove, infatti, avesse partecipato alla perpetrazione del delitto presupposto, verrebbe punito come concorrente nel falso, ma non per il successivo uso, che si porrebbe come normale prosecuzione dell'attività criminosa posta in essere.

L'uso contemplato dalla norma si manifesta in qualsiasi utilizzazione giuridicamente rilevante concretizzantesi nell'avvalersi del documento falso per uno scopo conforme alla natura - quantomeno apparente - dell'atto, ad esempio, mettendo in circolazione un veicolo munito di targa falsa.

Per quanto attiene specificamente all'uso di targhe falsificate, in giurisprudenza si è ritenuto che l'uso di una targa composta di cartone e pennarello o con lettere e numeri autoadesivi (e quindi palesemente fittizia) è condotta penalmente irrilevante, costituendo un illecito amministrativo ai sensi dell'art. 100, commi 4 e 11, cod. strada.

La pena è quella stabilita per la falsità ridotta di un terzo.

Guida sotto l'influenza dell'alcool

L'art. 186 (più volte oggetto di riflessione legislativa) pone il divieto di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

Conseguentemente il comma 2, prevede un reato (nella specie, contravvenzione) comune di pericolo presunto che può essere commesso da qualsiasi conducente a prescindere dal veicolo usato. L'illecito è suddiviso in 3 gradi di intensità di ebbrezza riferiti al tasso alcolemico accertato, cui corrispondono 3 livelli sanzionatori gradualmente afflittivi:

a) lieve - da 0,51 a 0,8 g/l - punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 532 a 2.127 euro e la sanzione accessoria della sospensione della patente da 3 a 6 mesi;

b) intermedia - da 0,81 a 1,5 g/l - punito con l'arresto fino a 6 mesi e l'ammenda da 800 a 3.200 euro, e la sanzione accessoria della sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno;

c) grave - oltre 1,51 g/l - punito con l'arresto da 6 mesi a 1 anno e l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, e la sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 2 anni.

Le varie ipotesi di guida in stato di ebbrezza, integrano autonome e distinte fattispecie, correlate alle diverse soglie alcolemiche, non ricorrendo alcun rapporto di specialità tra le diverse disposizioni, caratterizzate invece da reciproca alternatività.

Ai sensi del comma 3, gli organi di polizia stradale possono imporre al conducente di sottoporsi ad una prova preliminare, tesa a verificare su strada la sussistenza di tracce di uso di sostanze alcoliche, mediante “accertamenti qualitativi non invasivi” o “prove”, anche attraverso apparecchi hand pocket, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno.

Tre sono le modalità di accertamento del reato previste.

L'accertamento strumentale può essere posto in essere dagli organi di polizia a seguito dell'esito positivo della prova preliminare, “in ogni caso d'incidente” o quando abbiano altrimenti motivo di ritenere che il conducente sia in stato di ebbrezza. Il test viene effettuato mediante un apparecchio denominato “etilometro” che utilizza un criterio matematico-quantitativo-oggettivo.

La prova potrà essere effettuata, non solo sul luogo del controllo, ma anche - grazie all'estensione operativa voluta dal comma 4 - previo accompagnamentodel conducentepresso il più vicino ufficio o comando di polizia.

L'etilometro visualizza i risultati dei controlli, e fornisce la corrispondente “prova documentale”. Così, è considerato in stato di ebbrezza il conducente che presenti, dall'analisi dell'aria alveolare espirata (emuntore principale), una concentrazione alcolemica, automaticamente convertita in valore di alcool nel sangue, superiore a 0,5 grammi per litro, risultante da almeno due determinazioni concordanti effettuate a un intervallo di tempo di 5 minuti.

Nel caso di impossibilità di eseguire l'accertamento o di rifiuto del conducente di sottoporsi al test, lo stato di alterazione può essere accertato anche ictu oculi attraverso la descrizione degli indici sintomatici sensorialmente apprezzabili, relativi al comportamento o allo stato del soggetto.

Tali indici, pur nel silenzio normativo in ordine alla loro codificazione, possono attenere:

  1. allo stato del soggetto - quali: alito fortemente vinoso, linguaggio sconnesso, difficoltà di espressione verbale e di coordinamento motorio, tono di voce immotivatamente alto, eccessiva loquacità, forte euforia, stato confusionale, eccessiva sudorazione, andatura barcollante, respirazione affannosa;
  2. o alla condotta di guida - quali: andatura a zigzag, ingiustificati e improvvisi scarti laterali, utilizzazione dei dispositivi luminosi senza necessità, imprudenze varie anche con tono di sfida verso gli agenti del traffico, reazioni inconsulte e scoordinate all'intimazione dell'alt, ecc.

Infatti, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica da elementi sintomatici che, alla stregua di indizi, assurgono a prova del fatto, quando divengano gravi, precisi e concordanti. Di ciò il giudicante dovrà dare adeguato conto nella motivazione, ricostruendo scrupolosamente il percorso logico-conoscitivo della sua valutazione.

Il comma 5 si occupa della procedura connessa agli incidenti stradali a seguito dei quali il conducente, ferito, sia sottoposto a cure mediche.

In tali ipotesi, è legittimata la richiesta degli organi di polizia, di accertamento del tasso alcolemico da parte delle strutture sanitarie, di base o equiparate. Diviene quindi obbligatorio il rilascio all'organo di polizia della relativa certificazione medica, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della privacy.

Il comma 2-bis, nel duplicare le fattispecie base, prevede che se il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato (con responsabilità almeno parziale nella causazione) un incidente stradale “le sanzioni … sono raddoppiate”.

Nella nozione di “incidente stradale” rientra non soltanto lo scontro tra veicoli o tra veicoli e persone, ma anche l'urto di un veicolo contro ostacoli fissi ovvero la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale, in quanto situazione che esorbita dalla normale marcia del veicolo in un'area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l‘incolumità altrui e dello stesso conducente.

Ai sensi del comma 9-bis cod. strada, se non si sia verificato un incidente stradale, nelle ipotesi di guida in stato di ebbrezza intermedia (comma 2 lett. b) e grave (comma 2 lett. c), la pena detentiva e pecuniaria, può essere sostituita, per una sola volta, e se il reo non si oppone, con quella del L.P.U., secondo le modalità previste dall'art. 54 d.lgs. 274/2000, ma per una durata corrispondente a quella dell'arresto e della conversione dell'ammenda irrogata, ragguagliata a 250 euro/giorno.

L'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa non retribuita a favore della collettività non comporta la mera espiazione della pena, ma costituisce - a livello “premiale” - una vera e propria causa di estinzione del reato che deve essere dichiarata dal giudice in apposita udienza, unitamente alla riduzione a metà della durata della sospensione della patente e alla revoca della confisca del veicolo eventualmente sequestrato.

Guida in stato di alterazione psicofisica

L'art. 187 cod. strada pone il divieto di guidare qualsiasi veicolo in stato di alterazione psico-fisica in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, conseguentemente la violazione è punita con l'arresto da 6 mesi a 1 anno e l'ammenda da € 1.500 a 6.000, e la sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 2 anni.

Anche questo costituisce un reato comune di pericolo astratto che può essere commesso da qualsiasi conducente a prescindere dal veicolo che sta guidando.

Il comma 2 prevede che gli organi di polizia stradale “possono” sottoporre il conducente ad una prova preliminare, tesa a verificare su strada la sussistenza di tracce di sostanze stupefacenti, mediante accertamenti qualitativi non invasivi, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno.

Il comma 2-bis, prevede che in caso di esito positivo dello screening propedeutico previsto dal comma 2 e quando si abbia ragionevole motivo di ritenere che “il conducente” si trovi sotto l'effetto di sostanze, “i conducenti” possono essere sottoposti ad “accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia”, secondo le modalità e con gli strumenti stabiliti con decreto interministeriale dei Ministeri dei trasporti, dell'interno, della giustizia, del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Conseguentemente, ai sensi del comma 3, solo qualora non sia possibile effettuare il prelievo di cui al comma 2-bis, ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporvisi, gli organi di polizia stradale accompagnano il conducente sospetto presso strutture sanitarie pubbliche, accreditate o comunque equiparate, ovvero presso strutture sanitarie fisse o mobili di diretta responsabilità degli organi di polizia stradale, per effettuare il prelievo di campioni di liquidi biologici (riscontro analitico), al fine di accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

A tale controllo si potrà, inoltre, procedere anche in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.

Il comma 4 dell'art. 187 cod. strada prevede che le strutture sanitarie, su richiesta degli organi di polizia stradale, effettuino altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche; tali accertamenti possono anche essere estesi all'accertamento del tasso alcolemico.

A differenza dello stato di ebbrezza da alcol deve escludersi la possibilità di desumere la sussistenza del reato sulla base dei soli elementi sintomatici esterni, in quanto l'accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione e alla quantificazione delle sostanze che risultino, dalla sintomatologia clinica e comportamentale, aver interagito con l'organismo provocandone lo stato di alterazione (periodo di impairment o under effect).

Comportamento in caso di incidente

Per prevenire i danni ai quali determinati soggetti possono trovarsi esposti a causa della circolazione stradale il legislatore ha imposto due particolari comportamenti da tenere in caso di sinistro con feriti, cui corrispondono, in caso di omissione, altrettante figure delittuose. Tali obblighi costituiscono una specificazione del “principio informatore della circolazione”, autentica Grundnorm, contenuto nell'art. 140 cod. strada, a tenore del quale «gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia, in ogni caso, salvaguardata la sicurezza stradale».

Antefatto della condotta criminosa è un incidente stradale che abbia provocato “danno alle persone”.

I delitti previsti dai commi 6 e 7 dell'art. 189 cod. strada costituiscono ipotesi criminose distinte ed autonome, in quanto hanno diversa oggettività giuridica e risultano lesive di beni giuridici diversi. Soggetto attivo per ambedue le figure non è solo il conducente di un veicolo (a motore e non) ma ogni «utente della strada», compreso il pedone, al cui comportamento sia riconducibile l'incidente.

L'incriminazione del comma 6 mira a impedire che, verificatosi un incidente stradale, i responsabili possano eludere le investigazioni dell'Autorità o sottrarsi alle sue ricerche, per evitare la punizione dei reati eventualmente connessi al sinistro. Infatti, l'art. 189, impone al conducente l'obbligo di fermarsi per prestare assistenza e mettersi a disposizione degli organi di polizia giudiziaria per i rilevamenti tesi ad assicurare la compiuta ricostruzione della dinamica di verificazione dell'incidente e l'identificazione.

Si tratta di un reato omissivo (non facere quod debetur) di pericolo, che consiste nel mancato compimento dell'azione comandata, l'obbligo di fermarsi, per la sussistenza del quale non occorre il verificarsi di alcun evento materiale.

Il delitto si consuma nel momento in cui l'utente della strada si allontana dal luogo del sinistro proseguendo la marcia dopo la sua verificazione, ed ha carattere istantaneo.

La condotta può essere punita solo se commessa con dolo, occorre, cioè, che l'agente si sia rappresentato, almeno come possibile, il fatto che dal sinistro sia derivato un danno alla persona di uno dei coinvolti - presupposto dell'azione doverosa consistente nell'obbligo di fermarsi - e, malgrado ciò, abbia posto in essere la condotta omissiva accettando il rischio conseguente di verificazione (c.d. dolo eventuale). Ne discende che, la condotta inconsapevole, effetto di negligenza, imperizia, inosservanza di norme o addirittura di mancata percezione o di mancata conoscenza della situazione di fatto che è alla base dell'obbligo, resta penalmente irrilevante.

Il delitto di fuga è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

La ratio della norma di cui al comma 7 si identifica nel dovere di solidarietà sociale che impone la privata assistenza nei confronti delle persone ferite dal sinistro evitando il protrarsi delle conseguenze dannose.

L'"assistenza” si sostanzia in quel soccorso che si profila necessario e adeguato, tenuto conto del modo, del luogo, del tempo del sinistro, dei mezzi a disposizione e delle possibilità del soccorritore, per evitare il danno che si minaccia.

L'obbligo cessa, nel caso in cui il soggetto si trovi nell'assoluta impossibilità di adempierlo (ad impossibilia nemo tenetur).

Il delitto si consuma al momento della denegatio auxilii a seguito dell'incidente, ed ha carattere istantaneo.

Il dolo richiesto dalla norma, consiste nella volontarietà dell'omissione con la consapevolezza che l'investito aveva bisogno di assistenza. Tale consapevolezza si presume quando l'incidente, per le sue modalità, faccia ritenere che il coinvolto abbia riportato lesioni. Di conseguenza, non potrà invocare l'ignoranza dello stato di bisogno di assistenza chi, dopo aver cagionato un pauroso incidente, si sia dato alla fuga senza accertarsi dello stato delle vittime.

Il delitto di omesso soccorso in caso di investimento è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.

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