Cancellazione di S.A.S. dal Registro delle imprese
05 Febbraio 2016
Con un Parere emesso il 3 febbraio scorso, il MISE fornisce indicazioni sulla mancata iscrizione del recesso del socio accomandante da parte del socio accomandatario e sui connessi risvolti in tema di applicabilità della previsione di cancellazione d'ufficio ex D.P.R. n. 247/2004. Non può essere la società a dare impulso al procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese ex D.P.R. n. 247/2004 che la riguarda. Anche se, in termini economici, sarebbe sicuramente più vantaggioso per la società. È questa, in estrema sintesi, la risposta fornita dal MISE tramite Parere (Prot. 27782 del 3 febbraio) alla società che, a seguito di una serie di vicissitudini, chiedeva al Ministero la possibilità di procedere alla cancellazione d'ufficio, anziché secondo le forme ordinarie disciplinate dal codice civile, al fine di risparmiare all'incirca 1.500 euro tra sanzioni e costi del Commercialista. Nello specifico, la situazione che aveva spinto la società alla richiesta di una soluzione “più vantaggiosa” era la seguente: al 31 dicembre 2013 veniva resa inoperativa alla CCIAA e contestualmente cancellata dall'INPS, il successivo 22 gennaio 2014 il socio accomandante comunicava alla società, all'altro socio e alla CCIAA il proprio recesso che però non veniva iscritto da parte del socio accomandatario ( nella richiesta di parere si legge, “purtroppo per svista non è stata riconfermata dal socio accomandatario il recesso dell'accomandante”). Fatti e “sviste”, secondo il MISE, non legittimano in alcun modo una deroga alla procedura di cancellazione d'ufficio: “E' da escludersi […] che il promotore della verifica dell'accertamento possa essere l'impulso del privato (ad es.: titolare dell'impresa, erede, amministratore), infatti nel caso in cui quest'ultimo comunichi al registro delle imprese l'avverarsi di una delle circostanze indicate dal regolamento come sintomo di inattività, si dovrà attivare il procedimento di cancellazione ai sensi delle disposizioni dettate dal codice civile”. |