Il socio occulto di una s.a.s. non è sempre accomandatario
28 Dicembre 2016
Nelle società in accomandita semplice, caratterizzate dall'esistenza di due categorie di soci che si diversificano a seconda del livello di responsabilità, la situazione di socio occulto non è idonea, anche qualora una tale società sia irregolare, a far presumere la qualità di accomandatario, essendo all'uopo necessario accertare, di volta in volta, la posizione in concreto assunta dal socio. Lo ha affermato la Cassazione, nella sentenza n. 26944. Il caso. Dopo aver dichiarato il fallimento di una s.a.s., il Tribunale dichiarava anche il fallimento del socio occulto, rilevando che questi era intervenuto sistematicamente, negli anni, con attività di sostegno finanziario alla società nonché con atti gestori. Il suo reclamo veniva rigettato dalla Corte d'appello e veniva, quindi, proposto ricorso per cassazione. Sosteneva, in particolare, che i giudici di merito avessero omesso di motivare le informazioni assunte dal curatore circa gli atti gestori; si sarebbe trattato, al contrario, di meri atti esecutivi, da cui l'impossibilità di dichiarare il fallimento in estensione. La posizione di socio accomandatario occulto. La S.C. precisa che la presenza di un socio occulto di una s.a.s., caratterizzata dall'esistenza di due tipologie di soci, che si distinguono per il livello di responsabilità, non è idonea a far presumere la qualità di accomandatario. A tal fine – e al fine di poterne dichiarare il fallimento in estensione - occorre accertare, di volta in volta, la posizione assunta in concreto da tale socio occulto: come nelle società irregolari e come per i soci palesi, infatti, il socio assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ex art. 2320 c.c., solo ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione o di concludere affari in nome della società. Al contrario, va esclusa la responsabilità illimitata del socio occulto che rimanga accomandante. Nel caso di specie, tuttavia, la Corte di merito, con accertamento di fatto esente da vizi, ha rilevato che il ricorrente avesse realmente compiuto atti gestori, sì da assumere una responsabilità illimitata per i debiti sociali. |