Il caso - Una s.r.l. eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice italiano con riferimento ad una pluralità di ricorsi per la dichiarazione di fallimento proposti nei suoi confronti.
A sostegno dell'eccezione adduce che, antecedentemente alla presentazione dei ricorsi, l'assemblea aveva deliberato il trasferimento della sede sociale in Bulgaria; ne era poi seguita la cancellazione dal Registro delle imprese italiano e la contestuale iscrizione in quello bulgaro.
La società debitrice propone dunque alle Sezioni Unite regolamento di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c., ma nel frattempo il Tribunale fallimentare emette sentenza di fallimento.
Il difetto di legittimazione attiva del curatore - La curatela del fallimento propone controricorso in Cassazione eccependo l'inammissibilità del ricorso per regolamento, in quanto proposto da un amministratore unico che, però, non risultava essere anche il rappresentante legale della società. Il controricorso viene dichiarato inammissibile: il curatore fallimentare, infatti, non era parte, e non avrebbe in alcun modo potuto esserlo, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, procedimento nel quale era stato richiesto il regolamento di giurisdizione. Nel caso di specie, la legittimazione del curatore non poteva ricavarsi nemmeno dalla funzione di rappresentante degli interessi dei creditori propria di tale organo, in quanto, pure avendo tutti i creditori istanti ricevuto la notifica della presentazione del ricorso, nessuno di essi aveva presentato controricorso. Peraltro, l'intervento del curatore risultava essere comunque tardivo rispetto al termine fissato dall'art. 370 c.p.c., essendosi egli attivato solo in un momento successivo alla dichiarazione di fallimento.
La prova del trasferimento fittizio - La società dichiarata fallita nega la giurisdizione italiana facendo riferimento all'art. 3, paragrafo 1, del Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346 sulle procedure di insolvenza. Secondo tale disposto la competenza a dichiarare il fallimento risiede in capo ai giudici dello Stato membro nel cui territorio vi è il centro degli interessi principali del debitore, “presumendosi, per le società e le persone giuridiche, che detto centro coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria”.
Nel caso specifico, sempre secondo quanto sostenuto dalla società dichiarata fallita, la giurisdizione è da rinvenirsi in capo al giudice bulgaro, in quanto già antecedentemente alla presentazione delle istanze fallimentari la sede era stata trasferita in un altro Stato appartenente all'Unione europea e di tale trasferimento era stata data la dovuta pubblicità nei registri delle imprese di entrambi i Paesi.
I giudici di legittimità ritengono al contrario che, nel caso di specie, sussista la giurisdizione in capo al giudice italiano, in quanto, secondo l'insegnamento della Corte di giustizia dell'Unione europea, in presenza delle suddette condizioni di fatto dev'essere preferito l'ultimo centro degli interessi esistente al momento della cessazione di ogni attività d'impresa.
Spiegano i giudici della S. Corte che non sussiste alcun contrasto tra la norma comunitaria e quanto contenuto nel secondo comma dell'art. 9 l. fall., ossia che “il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza”. Tale disposizione, infatti, è da riferirsi alla sola competenza interna e non regola il riparto di giurisdizione tra diversi Stati. A sostegno di quanto affermato vi è la stessa lettera dell'art. 9 l. fall., che, al comma quarto, fa salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, mentre,al comma successivo, precisa che, nel caso in cui si sia verificato un trasferimento di sede all'estero, questo non rileva se avvenuto dopo il deposito dell'istanza per la dichiarazione di fallimento.
Chiarito che la presunzione relativa di corrispondenza tra la sede statutaria e il centro di interessi principale opera anche nell'ipotesi in cui il trasferimento abbia avuto luogo nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento, i giudici di legittimità proseguono spiegando che tale circostanza, qualora concorra con ulteriori elementi, come la presenza di attivi sociali e la presenza di contratti relativi alla loro gestione finanziaria in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria, la presunzione può essere superata, purché una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consenta di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi (essendo i loro interessi quelli da tutelare), il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, sia situato in un diverso Stato membro. Occorre, in altre parole, dimostrare che tale trasferimento sia stato meramente strumentale e fittizio, in quanto l'effettivo centro degli interessi principali della società debitrice non si è mai realmente spostato in un altro Stato.
La prova del carattere fittizio del trasferimento può essere inoltre desunta ex actis dallo stesso giudice.