FNC: l’esercizio dei diritti di controllo dei soci sull’amministrazione della s.r.l.

La Redazione
17 Ottobre 2016

Il 15 ottobre 2016 la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un approfondimento dal titolo “Il controllo individuale dei soci sull'amministrazione della s.r.l.”. L'obiettivo del contributo è quello di definire i tratti essenziali dell'istituto del controllo individuale del socio, come previsto dall'art. 2476, comma 2 del c.c., sottolineandone il contenuto sostanziale, le modalità di attuazione e le diverse interpretazioni che riguardano i limiti entro cui è possibile definire gli estesi spazi di autonomia riconosciuti ai soci, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.

Il 15 ottobre 2016 la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un approfondimento dal titolo “Il controllo individuale dei soci sull'amministrazione della s.r.l.”. L'obiettivo del contributo è quello di definire i tratti essenziali dell'istituto del controllo individuale del socio, come previsto dall'art. 2476, comma 2 del c.c., sottolineandone il contenuto sostanziale, le modalità di attuazione e le diverse interpretazioni che riguardano i limiti entro cui è possibile definire gli estesi spazi di autonomia riconosciuti ai soci, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.

Le imprese che adottano il modello societario della s.r.l. consentono al socio non amministratore di incidere sull'andamento della gestione attraverso l'esercizio di un ampio ed incisivo potere di controllo. La Riforma del diritto societario del 2003 ha dato maggiore rilevanza al socio, consentendo quella che viene definita come “privatizzazione” del controllo gestionale.

Tale controllo trova la sua attuazione attraverso l'esercizio dei diritti di informazione e di consultazione che permettono di garantire la tutela dell'interesse individuale che il singolo socio possiede riguardo al buon funzionamento dell'attività gestoria, consentendo il rilievo degli elementi istruttori utili a fondare la responsabilità degli amministratori, in caso di compimento di atti di mala gestio e permettendo l'attuazione dei meccanismi sanzionatori previsti dalle legge, a presidio dei diritti del singolo che discendono dal contratto sociale.

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