Non è ammissibile il concordato preventivo di gruppo, in assenza di una disciplina positiva del fenomeno nel nostro ordinamento: non può essere, quindi omologata una domanda unitaria di concordato preventivo riguardante un gruppo di società.
È il principio affermato dalla Cassazione, nella sentenza n. 20559 depositata il 13 ottobre.
Il caso. Il Tribunale di La Spezia omologava il concordato preventivo presentato da una s.n.c., costituita nell'anno precedente il deposito della domanda, tramite conferimento del patrimonio di quattro società di capitali, a loro volta ammesse al concordato quali soci illimitatamente responsabili. La Corte d'Appello rigettava i reclami formulati da alcuni creditori e la vicenda giungeva, infine, in Cassazione.
Il concordato di gruppo non è disciplinato espressamente dal legislatore. Prima ancora di esaminare nel merito i motivi di ricorso formulati, la S. Corte rileva che il giudizio non avrebbe potuto essere proposto, in ragione del fatto che nel nostro ordinamento non vi è una espressa disciplina del fenomeno del c.d. concordato di gruppo.
È vero che nella realtà economica attuale frequentemente le imprese si organizzano in forma di gruppi, così come si sono registrati tentativi di coordinamento delle procedure concorsuali di distinte società e di una gestione unitaria dell'insolvenza e della crisi; peraltro, la giurisprudenza di merito si è pronunciata più volte sul concordato di gruppo (Ravina, Il concordato di gruppo: presupposti di ammissibilità e fusione delle società facenti parte del gruppo; Palladino, Ancora sul concordato di gruppo: questioni di competenza territoriale e rapporti con la dichiarazione di insolvenza, entrambi in IlFallimentarista.it).
La Cassazione, tuttavia, afferma espressamente che “l'attuale sistema del diritto fallimentare” non conosce il fenomeno del concordato di gruppo, e l'assenza di una disciplina positiva al riguardo, che ne regoli la competenza, le forme del ricorso, la nomina degli organi, le formazioni delle classi e delle masse, non può essere superata, in via interpretativa, mediante la presentazione di un unico piano concordatario per le società facenti parte del gruppo.
Un concordato per ogni società: separazione delle masse attive e passive delle società e maggioranze per l'approvazione. Non è, quindi, ammissibile, un unico giudizio omologatorio per il gruppo, ma le proposte di concordato devono riguardare individualmente le singole società del gruppo, con la precisazione che, pur in presenza di società legate da un rapporto di controllo, anche ove soggette a direzione unitaria, vanno sempre tenute distinte le masse attive e passive, che conservano un'autonomia giuridica.
Per altro verso, le maggioranze necessarie per l'approvazione del concordato devono essere calcolate in riferimento alle singole imprese del gruppo: non è ammissibile una procedura, come quella avvenuta nel caso di specie, che non preveda adunanze separate, senza votazioni e maggioranze distinte per ciascuna società.
L'estensione del concordato ai soci. La Cassazione ha anche modo di ribadire che il concordato preventivo della società non si estende ai soci illimitatamente responsabili, i quali beneficiano solo dell'effetto esdebitatorio, ex art. 184, comma 2, l. fall. peraltro solo per i debiti sociali e non per quelli personali (Cass. n. 3022/2015).
La competenza per territorio. Altro profilo rilevante è quello relativo alla competenza territoriale per l'omologazione del concordato preventivo: l'art. 161 l. fall. radica tale competenza in capo al tribunale nel cui circondario la società ha la sede principale. In caso di più società, non è prevista da alcuna norma l'attrazione degli altri fori a favore di quello della capogruppo, allorchè le diverse società abbiano sede legale in circondari diversi. Sul punto, la Cassazione ha già affermato in passato il principio secondo cui la competenza ad accertare lo stato di insolvenza appartiene al tribunale del luogo in cui la singola impresa ha la propria sede principale, senza la possibilità di deroghe a tale criterio per ragioni di connessione con alte procedure relative a società facenti parte di un gruppo.
Anche sotto questo profilo, dunque, non può ritenersi ammissibile un unico concordato di gruppo.