Atti costitutivi e modificativi di start up innovative: chiarimenti del MISE
02 Gennaio 2017
Con una nota del 22 dicembre scorso, il MISE torna ad occuparsi della costituzione delle start up innovative, con o senza notai: sono possibili due distinte modalità di costituzione – e modifica – delle start up costituite in forma di srl, la prima è quella ordinaria (atto pubblico) disciplinata dal codice civile e dalla legge notarile, l'altra è quella mediante atto elettronico privato, che non richiede l'intervento dei notai. Doppia modalità di costituzione. La questione controversa deriva, ancora una volta, dalle modalità di costituzione delle start up senza la necessità dell'atto pubblico, di cui agli artt. 25 ss. D.L. n. 179/2012. Uno studio notarile chiede se sia conforme alla legge costituire una start up con atto pubblico secondo quanto previsto dal codice civile, e altresì modificarla con la stessa modalità, quand'anche la società mantenga i requisiti per essere iscritta nel registro speciale delle start up. In particolare, il quesito dello studio notarile riguarda l'art. 4, comma 10-bis del D.L. n. 3/2015, ai sensi del quale l'atto costitutivo può essere redatto, in deroga alle norme del codice civile, anche in forma elettronica; l'art. 1 del D.M. 28.10.2016 (su cui si veda la news, In Gazzetta il modello per le modifiche dell'atto costitutivo di start up innovative, in questo portale) recita che l'atto modificativo è redatto in modalità esclusivamente informatica, e se sottoscritto in modalità diversa non è iscrivibile nel registro delle imprese. Da qui il dubbio dello studio: può un decreto ministeriale superare la disciplina legislativa. Ebbene, il MISE ribadisce che l'art. 4, comma 10-bis D.L. n. 3/2015 introduce una modalità alternativa e semplificata di costituzione delle start up, che si affianca a quella ordinaria per atto pubblico, ex art. 2463 c.c. I decreti ministeriali attuativi non possono, ovviamente, disporre in maniera difforme dalla legge: semplicemente, dispongono le modalità di redazione e compilazione del file elettronico, mentre le modalità ordinarie rimangono invariate. In conclusione, allo stato vi sono due differenti modalità di costituzione e modifica delle start up, alternative tra loro: quella ordinaria, rimessa al rogito notarile, e quella semplificata, disciplinata dai decreti ministeriali (si veda, sul punto: Fregonara, La costituzione della start up innovativa s.r.l. con un “click”: luci ed ombre, in questo portale). |