SPA a capitale ridotto e SRL senza revisore
25 Giugno 2014
Riduzione da 120.000 a 50.000 euro del capitale sociale minimo necessario per la costituzione di una SPA e contestuale abrogazione dell'art. 2477 c.c. nella parte in cui impone la nomina del revisore o dell'organo di controllo nelle SRL con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le SPA, sono le novità appena entrate in vigore con la pubblicazione in Gazzetta del D.L. n. 91/2014, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale ed l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
Il Decreto, dunque, introduce la possibilità di costituire una società per azioni con un capitale sociale inferiore rispetto a quello fino ad oggi in vigore. L'art. 20, co. 7, a modifica dell'art. 2327 c.c., porta da 120.000 a 50.000 euro la soglia minima di capitale utile alla costituzione della società. Del resto, si legge nella relazione illustrativa che accompagna il testo del provvedimento, a determinare il ricorso alla tipo della SRL, preferendolo alla SPA, è proprio l'ammontare minimo del capitale sociale.
Sempre l'art. 20, co. 8, “per motivi sistematici e in un'ottica di semplificazione e di riduzione dei costi per le piccole e medie imprese”, dispone anche l'abrogazione del secondo co. dell'art. 2477 c.c.: la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle SRL dipende solo dal superamento dei parametri che obbligano la società alla redazione del bilancio in forma ordinaria, dal fatto che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlli altra società tenuta alla revisione legale dei conti (art. 2477 c.c., co. 3). Bussole di inquadramento |