La compensazione infragruppo è sanzionabile se manca la garanzia fideiussoria
05 Gennaio 2016
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25328 depositata il 16 dicembre 2015, ribadisce come la mancata presentazione della garanzia fideiussoria da parte della società infragruppo al momento della compensazione con credito infragruppo dia luogo ad un comportamento oggettivamente sanzionabile.
Con tale provvedimento i Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate che aveva impugnato la sentenza della CTR con la quale veniva annullato l'avviso di irrogazione di sanzioni a carico di una società emesso per la mancata prestazione di polizza fideiussoria all'atto della compensazione di debiti IVA con crediti di imposta del gruppo del quale era membro in qualità di controllante. La Commissione Tributaria Regionale riteneva infatti che il credito IVA portato in compensazione non fosse messo in discussione: la mera mancanza della garanzia fideiussoria, inoltre, non aveva apportato alcun danno all'Erario e la condotta contestata non poteva per tale motivo essere assimilabile a quella di omesso versamento.
La Cassazione valuta però diversamente l'oggetto del contendere sottolineando che “la mancata presentazione della garanzia fideiussoria da parte della società che porta in compensazione del proprio debito IVA con un credito del gruppo dà luogo a un comportamento oggettivamente sanzionabile”. Il principio espresso si conforma ad un orientamento ormai consolidato della Corte, in ultimo con la sentenza n. 8534/2014. I Supremi Giudici hanno infine aggiunto che la compensazione infragruppo riveste anche i caratteri funzionali propri del rimborso di imposta, e che l'onere di prestare la garanzia fideiussoria “trova direttamente fonte nella norma di Legge, art. 38-bis, co. 1, D.P.R. n. 633/1972". |