Impugnative dei bilanci d’esercizio e diritti dei soci

Alberto Molgora
07 Aprile 2016

La delibera di approvazione del bilancio è nulla allorché le violazioni civilistiche commesse comportino una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche ogni qual volta dal bilancio e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni per ciascuna delle singole poste iscritte.
Massima

La delibera di approvazione del bilancio è nulla allorché le violazioni civilistiche commesse comportino una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche ogni qual volta dal bilancio e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni previste dalla legge per ciascuna delle singole poste iscritte.

Il socio ha diritto di agire per l'impugnativa della delibera di approvazione del bilancio solo quando egli possa essere, in concreto, indotto in errore dall'inesatta informazione fornita sulla consistenza patrimoniale e sull'efficienza economica della società, ovvero quando, per l'alterazione od incompletezza dell'esposizione dei dati, derivi o possa derivare un pregiudizio di ordine patrimoniale.

Il caso

Nel caso di specie, i ricorrenti, già soccombenti in entrambi i giudizi di merito, hanno lamentato, in quanto soci di società di capitali, l'invalidità della delibera di approvazione del bilancio d'esercizio 2006, quale conseguenza della pretesa invalidità della delibera assembleare adottata l'anno precedente ed avente ad oggetto la rettifica dei bilanci degli anni 1979, 1980 e 1981; rettifica di bilanci, per inciso, eseguita a distanza di tempo considerevole in conseguenza di uno specifico pronunciamento al riguardo disposto dalla Suprema Corte.

Alla base della propria pretesa, i ricorrenti hanno ribadito anche innanzi ai Giudici Ermellini la presunta violazione del diritto di percepire gli utili del triennio 1979-1981 – in assenza di alcuna disposizione al riguardo adottata nella delibera rettificativa – nonché il mancato rispetto dei postulati di chiarezza, continuità e veridicità dei bilanci ex art. 2423, comma 2, c.c. che avrebbe sostanzialmente inficiato, a “cascata”, i bilanci successivi rispetto a quelli oggetto di avvenuta rettifica.

Le questioni

La sentenza in commento si concentra sui possibili profili di invalidità della delibera di approvazione del bilancio quale conseguenza della violazione dei diritti dei soci relativi 1) alla percezione degli utili d'esercizio e 2) all'esistenza di un bilancio redatto nel rispetto dei postulati della chiarezza e veridicità.

In tale contesto, la Corte di Cassazione, a parziale correzione della pronuncia di secondo grado, evidenzia, in primis, che i ricorrenti, in quanto soci dell'epoca, risultavano legittimati all'impugnativa della delibera di specie, sebbene la delibera de qua avesse ad oggetto la rettifica di bilanci relativi ad esercizi in cui i medesimi soggetti non appartenevano alla compagine sociale.

Quanto sopra premesso, la Suprema Corte si sofferma sui diritti a conseguire l'utile d'esercizio risultante del bilancio, ricordando come il diritto individuale del singolo azionista alla percezione del dividendo sussista unicamente laddove e nella misura in cui la competente assemblea dei soci ne abbia deliberato espressamente l'erogazione.

In forza di tali principi, la Sentenza de qua agitur ritiene insussistente il preteso diritto dei ricorrenti alla percezione dei dividendi relativi al triennio 1979-1981, posto che l'assemblea di approvazione (in rettifica) dei relativi bilanci aveva espressamente deliberato “il riporto a nuovo“ degli utili d'esercizio. In ordine al profilo in questione, viene quindi negata l'esistenza di alcun vizio nell'ambito della delibera di rettifica dei bilanci risalenti al triennio 1979-1981, nonché di quella, immediatamente successiva, di approvazione del bilancio 2006 di cui era invocata l'invalidità derivata.

In relazione ai principi di chiarezza a veridicità del bilancio ex art. 2423, comma 2, c.c., la Suprema Corte conferma che, laddove se ne accerti l'avvenuta violazione, il bilancio risulta illecito, con la conseguenza che la relativa delibera di approvazione deve ritenersi radicalmente nulla.

Ai fini dell'accertamento della violazione dei postulati di cui supra, statuisce la sentenza in commento, è necessario che si verifichi una divaricazione tra il risultato reale dell'esercizio e quello formalmente risultante dal bilancio, ovvero che dal bilancio medesimo non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni all'uopo previste dalla norma civilistica. In altri termini, prosegue la sentenza de qua, il socio ha diritto ad agire in giudizio allorché indotto fattivamente in errore a causa della inesatta informazione sulla consistenza economico patrimoniale della società, ovvero laddove, per l'incompletezza od alterazione dei dati, derivi o possa derivare, in danno del socio medesimo, un pregiudizio di carattere patrimoniale (in termini, ad esempio, di minori dividendi percepibili).

In applicazione di simili postulati, la commentata sentenza conferma il giudicato di secondo grado e riconosce la delibera di approvazione in rettifica dei bilanci del triennio 1979-1981 del tutto immune da censure in ordine ai citati principi di chiarezza e veridicità. Tale delibera si è infatti limitata a rettificare i bilanci de quibus in conformità al giudicato della Cassazione del tempo. Pertanto, in mancanza di impugnazioni o contestazioni delle delibere di approvazione dei bilanci degli esercizi immediatamente precedenti e successivi rispetto a quelli del triennio di riferimento, i bilanci degli anni post rettifica devono ritenersi in tutto legittimi, anche nel rispetto del postulato civilistico della continuità.

Osservazioni

La commentata sentenza ha il pregio di evidenziare alcuni importanti principi in tema di impugnativa delle delibere di approvazione del bilancio d'esercizio da parte dei soci, allorché lesi nei propri diritti.

Si tratta, come noto, di azioni che – al fine di garantire stabilità e certezza attesa la continuità esistente tra i bilanci dei singoli esercizi – possono essere proposte entro l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, giusto il disposto dell'art. 2434-bis c.c.

Nello specifico caso di interesse, appaiono in tutto condivisibili, oltre che conformi alla dominante giurisprudenza di Cassazione (v. Cass. nn. 16049/2015, 2020/2008, 2959/1993), le conclusioni della sentenza de qua in tema di diritti alla percezione degli utili d'esercizio risultanti da bilancio. Deve infatti ritenersi esclusa la sussistenza di pretese creditorie dei soci in proposito, laddove la delibera assembleare di approvazione del bilancio stabilisca la definitiva acquisizione dell'utile da parte della società mediante l'allocazione dello stesso tra le riserve di patrimonio netto.

Diversamente, qualora il bilancio d'esercizio dia evidenza di utili di cui la competente assemblea delibera la distribuzione ex art. 2433, comma 1, c.c., in capo al socio maturerà un diritto alla percezione del dividendo.

Peraltro, innanzi al mancato pagamento di utili pur al cospetto di una delibera assembleare che ne stabilisce la distribuzione ai soci, questi ultimi, per tutelare i propri diritti, non dovrebbero verosimilmente impugnare alcunché, in quanto più propriamente tenuti ad instaurare un ordinario giudizio di cognizione teso all'accertamento del proprio credito.

Qualche riflessione in più merita l'azione di nullità ex art. 2379 c.c., esperibile avverso la delibera assembleare che approva un bilancio viziato in termini di chiarezza e veridicità.

In tale contesto, la sentenza de qua, nel solco tracciato dall'insegnamento delle Sezioni Unite (v. Cass. SS.UU. 27/2000), attribuisce ai postulati civilistici di cui supra pari dignità; viene così confermata l'insostenibilità di una collocazione del principio della chiarezza in posizione di subordine rispetto a quello della veridicità, invero propria di un orientamento giurisprudenziale ormai superato.

Di conseguenza, la delibera di approvazione del bilancio è nulla allorché le violazioni civilistiche commesse comportino un'alterazione del risultato economico dell'esercizio e/o della consistenza patrimoniale della società (veridicità), ma anche ogni qual volta dal bilancio e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni previste dalla legge per ciascuna delle singole poste iscritte (chiarezza).

Il diritto del socio ad invocare giudizialmente la nullità la delibera di approvazione del bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali non dipende, dunque, solo dalla aspettativa di un vantaggio economico patrimoniale che una rappresentazione veritiera e corretta dei dati di bilancio consentirebbe di evidenziare (in termini, ad esempio, di maggior dividendo distribuibile o maggior valore della partecipazione); il diritto de quo può altresì legittimamente derivare dall'esigenza del socio di disporre di tutte le informazioni in merito alla efficienza economica ed alla consistenza patrimoniale della società, così da poterne intendere appieno le prospettive future ed esercitare consapevolmente i propri diritti corporativi, senza essere indotto in errore (v. Cass. nn. 23976/2014, 2758/2012).

Peraltro, resta pur sempre necessario verificare, in concreto, la sussistenza dell'interesse del socio ad impugnare la delibera assembleare invocando l'invalidità del bilancio (v. Cass. nn. 11554/2008, 8001/2004). Un simile interesse potrebbe infatti difettare, ad esempio, allorquando la violazione risulti nella sostanza irrilevante, giacché priva di reale consistenza, ovvero qualora la lacuna appaia agevolmente colmabile dalla presenza di chiare indicazioni in proposito nei documenti posti ex lege a corredo del bilancio, piuttosto che a seguito di esaustivi chiarimenti all'uopo resi in sede assembleare (Cass. SS.UU. 27/2000).

Conclusioni

La sentenza de qua agitur, valorizzando a dovere alcuni precedenti postulati giurisprudenziali,ha il pregio di confermare una serie condivisibili principi in tema di violazione dei diritti dei soci alla base di possibili impugnative del bilancio d'esercizio.

L'auspicio è quello che gli amministratori delle società di capitali, all'uopo sensibilizzati, osservino scrupolosamente, in sede di redazione dei bilanci d'esercizio, tanto il postulato della rappresentazione veritiera e corretta quanto quello della chiarezza di cui all'art. 2423, comma 2, c.c., nel rispetto dei diritti in proposito spettanti alla compagine sociale cui i bilanci vengono sottoposti per la relativa approvazione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.