Amministrazione dei beni sociali durante la procedura concordataria
09 Novembre 2015
Ai limitati fini concordatari, ai sensi dell'art. 167 l. fall. sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione tutti quelli che possono avere una concreta incidenza sugli interessi della massa dei creditori e, quindi, sull'attivo o sul passivo concordatario, diminuendo il primo o aumentando il secondo o, comunque, alterando in peius il differenziale rispetto all'alternativa fallimentare, sempre possibile, finché non sia intervenuta l'omologa.
Ai fini dell'estensione dell'art. 2467 c.c. (dettato in tema di s.r.l.) alle s.p.a. ciò che rileva è l'evidenza di una posizione particolarmente informata del socio sulla reale situazione della società: il bagaglio di tali specifiche conoscenze determina uno squilibrio informativo, rispetto alle cognizioni possedute dai terzi creditori, che consente al socio finanziatore di organizzare il rimborso del finanziamento in situazioni di crisi e pre-crisi. |