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Stalking

Giuseppe Spadaro
15 Aprile 2015

Il reato di stalking, termine mutuato dalla lingua inglese (il verbo di riferimento è to stalk, e che può essere tradotto con “seguire ossessivamente”, “braccare”, “perseguitare”), è stato introdotto nel nostro ordinamento recentemente, con il d.l. 11/2009, converito in l. 38/2009, e la relativa disposizione, ossia l'art. 612-bis c.p., è stata già due volte oggetto di revisione da parte del legislatore
Inquadramento

Il reato di stalking, termine mutuato dalla lingua inglese (il verbo di riferimento è to stalk, e che può essere tradotto con “seguire ossessivamente”, “braccare”, “perseguitare”), è stato introdotto nel nostro ordinamento piuttosto recentemente, con il d.l. 11/2009, convertito in l. 38/2009, e la relativa disposizione, ossia l'art. 612-bis c.p., è stata già tre volte oggetto di revisione da parte del legislatore: la prima per l'inasprimento della pena, con l'aumento del massimo edittale da 4 a 5 anni di reclusione (con il minimo edittale sempre il medesimo: 6 mesi di reclusione), la seconda per la modifica di alcuni termini e l'inserimento di alcune nuove previsioni nel secondo e nel quarto comma; la terza e più recente, infine, con la l. 69/2019, per un ulteriore inasprimento della pena (l'attuale cornice edittale va da un minimo di un anno di reclusione a un massimo di sei anni e sei mesi di reclusione).

In particolare, il reato in esame punisce chiunque, mediante condotte reiterate, «minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita». I commi successivi prevedono circostanze aggravanti qualora il fatto sia commesso da persona legata affettivamente alla vittima o con l'utilizzo di strumenti informatici o telematici (comma 2) e qualora il soggetto passivo sia un minore, una donna in stato di gravidanza o una persona con disabilità (comma 3). L'ultimo comma (comma 4), infine, riguarda la disciplina della condizione di procedibilità, ed enuclea i casi in cui il reato è procedibile d'ufficio.

Oggetto tutelato

Inserito nel titolo dei delitti contro la persona, nel capo dei delitti contro la libertà individuale e nella sezione dei delitti contro la libertà morale, il reato qui in esame intende proteggere proprio il bene della libertà morale del soggetto passivo, che viene turbata dal comportamento delittuoso del reo. È tuttavia opinione comune che si sia in presenza di un reato cosiddetto plurioffensivo, come d'altra parte emerge chiaramente da un'attenta lettura dell'articolato normativo: la disposizione non si limita infatti a tutelare la sola libertà morale, ma anche la salute psico-fisica della vittima, nonché il bene dell'incolumità fisica o psichica dei prossimi congiunti o delle persone legate affettivamente al soggetto passivo. Tale assunto è stato anche recentemente condiviso dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione (Cass. pen., S.U., 29 gennaio 2016, n. 10959), le quali hanno ripercorso l'origine dell'istituto, ne hanno evidenziato le finalità anche richiamando la disciplina di contorno (per la quale si vedano i paragrafi successivi), e ne hanno giustificato l'introduzione nel nostro ordinamento.

Soggetti attivi e passivi

L'utilizzo del pronome “chiunque”, nel comma 1, induce a ritenere che si sia in presenza di un reato comune. Se, da una parte, v'è da attendersi che, nella maggior parte dei casi, la condotta criminosa sia posta in essere da un soggetto di sesso maschile nei confronti di una donna con la quale tale soggetto intrattiene o intratteneva un rapporto affettivo, il legislatore ha ritenuto che il disvalore penale non sussistesse solo in questo caso (che pure viene ritenuto più grave, costituente un'aggravante ai sensi dell'art. 612-bis comma 2 c.p.), ma lo ha esteso, in via generale, prevedendo proprio un reato comune.

Tale identico discorso si può fare in relazione al soggetto passivo, che può essere chiunque (la disposizione utilizza il pronome «taluno»; cfr. art. 612-bis comma 1 c.p.), non potendosi categorizzare a priori la tipologia o le tipologie di vittime.

Condotte

Il reato di atti persecutori parla di «condotte reiterate», che si sostanziano in minacce o molestie.

Alcune note preliminari: l'utilizzo dell'aggettivo “reiterate” induce a ritenere di essere in presenza di un reato abituale, come d'altra parte ha sottolineato la giurisprudenza (così, inter alia, Cass. pen. sez. V, 27 novembre 2012, n. 20993; Cass. pen., sez. I, 8 febbraio 2011, n. 9117, la quale ha attribuito al tribunale ordinario la competenza a giudicare del reato in oggetto nel caso di un soggetto che aveva posto in essere le condotte criminose inizialmente da minorenne, e le aveva proseguite anche dopo il compimento della maggiore età; Cass. pen., sez. V, 5 giugno 2013, n. 46331, per la quale «integrano il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p. anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costruire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice» e, ugualmente ma a contrario, Cass. pen., sez. V, 24 settembre 2014, n. 48391, per cui il delitto di atti persecutori, in quanto reato necessariamente abituale, non è configurabile in presenza di un'unica, per quanto grave, condotta di molestie e minaccia, neppure unificando o ricollegando la stessa ad episodi pregressi oggetti di altro procedimento penale attivato nella medesima sede giudiziaria. E ciò in virtù del noto principio del ne bis in idem).

Chiarito ciò, è possibile circoscrivere la portata delle condotte incriminate che, al fine dell'integrazione del reato in esame, sulla base della congiunzione disgiuntiva «o», possono sussistere anche singolarmente:

  • Minacce. Pochi dubbi sorgono nel dare un significato a questo termine, visto che è senz'altro possibile fare riferimento all'art. 612 c.p. (rubricato appunto «minaccia»); di conseguenza, è affermabile che le minacce consistano nella prospettazione di un male futuro (così anche Corte cost., sent. n. 172/2014), che sia causato per volontà del soggetto agente.
  • Molestie. Anche in questo caso è possibile fare un riferimento a un altro articolo del codice penale (la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p.), di tal ché le molestie sono definibili come un'alterazione fastidiosa o importuna dell'equilibrio psichico di una persona normale (ancora Corte cost., sent. n. 172/2014).

Tuttavia, limitarsi a questi riferimenti sarebbe riduttivo e non rispettoso né della ratio della norma né della volontà del legislatore che ha introdotto il reato di stalking nel nostro ordinamento. Infatti, la fattispecie de qua deve essere calata nel caso concreto e non sottostare a rigidi formalismi, come d'altra parte ha chiarito la Corte delle leggi nella citata sentenza 172/2014: è compito del giudice valutare le condotte e stabilire se integrino quelle punite dall'articolo in commento; limitarsi a richiamare gli artt. 612 e 660 c.p. non è corretto proprio perché il legislatore ha inteso andare oltre i reati di minaccia e di molestia prevedendo una fattispecie nuova e specificamente finalizzata alla repressione delle condotte di stalking.

Eventi

La Corte di cassazione ha specificato che il delitto di atti persecutori ha una struttura causale e non è di mera condotta, e si caratterizza per la produzione di un evento di danno – alterazione di abitudini di vita o perdurante stato d'ansia – o di un evento di pericolo – fondato timore per l'incolumità – (Cass. pen., sez. III, 7 marzo 2014, n. 23485), e si differenzia proprio per questo dai reati di molestie ex art. 660 c.p. e di minacce ex art.612 c.p. (Cass. pen., sez. III, 16 gennaio 2015, n. 9222).

Infatti, affinché le condotte di minacce o molestie siano penalmente perseguibili, devono cagionare nel soggetto passivo anche uno solo dei tre eventi specificati nel primo comma dell'art. 612-bis c.p., ossia:

  • un perdurante e grave stato di ansia o di paura;
  • un fondato timore per l'incolumità propria di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva;
  • costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

Il fatto che gli eventi siano tra loro alternativi, oltre ad essere suggerito dal dato letterale (utilizzo delle congiunzioni disgiuntive «ovvero»), è stato indicato anche dalla giurisprudenza, per la quale «il delitto di atti persecutori è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo» (Cass. pen., sez. V, 19 maggio 2011, n. 29872; ugualmente anche Cass. pen., sez. V, 12 gennaio 2010, n. 11945).

Per quanto riguarda il perdurante e grave stato di ansia o di paura, esso è configurabile in presenza del destabilizzante turbamento psicologico, che può essere determinato da reiterate condotte (consistenti, per esempio, nel rivolgere apprezzamenti, nell'invitare la vittima a salire a bordo del proprio veicolo, nell'indirizzare a essa sguardi insistenti e minacciosi; così Cass. pen., sez. V, 12 gennaio 2010, n. 11945; in tal caso il soggetto passivo era una ragazza minore d'età).

In giudizio, può essere difficoltosa la prova di tale stato, perdurante e grave, di ansia e paura:

  • non è necessario l'esperimento di una perizia, potendo il giudice argomentare la sussistenza degli effetti destabilizzanti della condotta dell'agente sull'equilibrio psichico della persona offesa anche sulla base di massime di esperienza (Cass. pen., sez. V, 19 febbraio 2014, n. 18999);
  • la prova può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante (Cass. pen., sez. V, 9 maggio 2012, n. 24135);
  • la prova deve essere comunque ancorata ad elementi sintomatici di turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (Cass. pen., sez. V, 28 febbraio 2012, n. 14391; più recentemente anche Cass. pen., sez. VI, 19 marzo 2014, n. 20038 e Cass. pen., sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 50746, che aveva desunto lo stato perdurante e grave di ansia e paura a seguito delle condotte del reo il quale aveva più volte aggredito e ingiuriato l'ex convivente, le era entrato in casa bruciando alcuni oggetti, l'aveva aggredita in discoteca e l'aveva indotta a trovare rifugio presso alcuni amici).

Circa il fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, anche qui sarà compito del giudice valutare in concreto la fondata sussistenza del timore, desumibile «dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell'agente, che denotino un'apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima» (C. cost., sent. n. 172/2014).

Infine, pochi dubbi suscita anche l'evento legato all'alterazione delle proprie abitudini di vita. Ai fini dell'individuazione del cambiamento delle abitudini, occorre comunque considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere costretta e non la valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportate (Cass. pen., sez. V, 29 aprile 2014, n. 24021).

È chiaro che gli eventi di cui si è discusso in questo paragrafo debbano essere eziologicamente collegati alle condotte poste in essere dal soggetto attivo. Così, l'evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell'ennesimo atto persecutorio: dalla reiterazione di tali episodi, infatti, nella vittima deriva un progressivo accumulo di disagio che, solo alla fine della sequenza, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme previste dalla norma incriminatrice (Cass. pen., sez. V, 5 novembre 2014, n. 51718); e tuttavia la prova del nesso causale non può limitarsi alla dimostrazione dell'esistenza dell'evento, né collocarsi sul piano dell'astratta idoneità della condotta a cagionare l'evento, ma deve essere concreta e specifica, dovendosi tenere conto della condotta posta in essere dalla vittima e dei mutamenti che sono derivati a quest'ultima nelle abitudini e negli stili di vita (Cass. pen., sez. III, 23 ottobre 2013, n. 46179).

Indeterminatezza della fattispecie?

La formulazione letterale della norma ha suscitato dubbi di costituzionalità, in particolare per violazione dell'art. 25 comma 2 Cost.; il giudice rimettente riteneva che non fosse sufficientemente determinato il minimum della condotta intrusiva temporalmente necessaria e sufficiente affinché potesse dirsi integrata la sua persecuzione penale. Per la Corte delle leggi (sent. n. 172/2014), «il reato di cui all'art. 612-bis c.p. non attenua in alcun modo la determinatezza della incriminazione rispetto alle fattispecie di molestie o minacce, di cui costituisce una specificazione». Infatti, la constatazione che il legislatore non abbia formulato un'elencazione puntuale delle condotte e degli eventi punibili, ma abbia invece fatto ricorso a una enunciazione sintetica, non comporta un vizio di indeterminatezza, «purché attraverso l'interpretazione integrata, sistemica e teleologica (per la Corte certamente possibile, come testimoniano anche le numerose pronunce di legittimità citate in questo contributo, nda), si pervenga alla individuazione di un significato chiaro, intelligibile e preciso dell'enunciato». La Corte parla inoltre di «formula elastica», spesso utilizzata quand'anche non necessaria vista l'impossibilità di elencare analiticamente tutte le situazioni possibili.

Elemento soggettivo

Il reato in esame è a dolo generico, integrato dalla volontà del soggetto agente di porre in essere le condotte di minacce o di molestie nei confronti della vittima, qualora vi sia anche la consapevolezza dell'idoneità delle medesime alla produzione di anche uno solo dei tre eventi lesivi codificati dall'art. 612-bis c.p. nel primo comma (così Cass. pen., sez. V, 27 novembre 2012, n. 20993); il dolo, essendo il reato abituale, deve comunque essere unitario, dovendo esprimere un'intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, che comunque può realizzarsi in modo graduale (Cass. pen., sez. V, 19 febbraio 2014, n. 18999).

Circostanze aggravanti

Il secondo comma dell'art. 612-bis c.p. prevede una circostanza aggravante comune: la pena base (da un anno a sei anni e sei mesi di reclusione) è aumentata qualora il fatto sia commesso «dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici» (l'originaria disposizione prevedeva l'aumento di pena solo nel caso in cui la condotta fosse stata agita dal coniuge, legalmente separato o divorziato – non già anche –, o da persona che era stata – non già che è – legata da relazione affettiva alla persona offesa).

V'è da specificare che la riforma in materia di unioni civili e convivenze di fatto (l. n. 76/2016) non apporta alcuna modifica alla disciplina di cui si tratta: difatti, nel concetto di persone legate o che sono state legate da relazione affettiva potevano essere certamente ricomprese, anche prima dell'entrata in vigore della l. n. 76/2016, le coppie omosessuali.

Il terzo comma dell'art. 612-bis c.p. prevede invece una circostanza aggravante speciale (dal momento che comporta un potenziale aumento di pena superiore al terzo della pena base, ossia un aumento fino alla metà) qualora il fatto sia commesso in danno di una persona debole, che può essere:

  • un minore;
  • una donna in stato di gravidanza;
  • una persona con disabilità ai sensi dell'art. 3 l. n. 104/1992,

o nel caso in cui il fatto – indipendentemente dal soggetto passivo – sia commesso con armi o da persona travisata.

Essendo di natura differente, le circostanze di cui ai commi 2 e 3 possono tra di loro concorrere.

L'art. 8 comma 3 d.l. n. 11/2009, conv. in l. n. 38/2009, prevede infine un'aggravante qualora il colpevole sia stato precedentemente ammonito dal questore (per cui si veda il successivo paragrafo).

L'ammonimento del questore

Il citato art. 8 d.l. n. 11/2009, convertito in l. n. 38/2009, attribuisce al questore la facoltà di ammonire oralmente il soggetto che sia stato segnalato, dalla vittima, quale autore delle condotte di cui all'art. 612-bis c.p. e prima che quest'ultima abbia proposto querela.

Tale previsione ha una chiara finalità preventiva e dissuasiva: la speranza è che il soggetto ammonito desista dalle sue condotte, nel tentativo di evitare quella che è stata definita una «progressione criminale» (così Cass. pen., sez. V, 27 giugno 2014, n. 47371).

L'ammonimento del questore è un provvedimento amministrativo, e come tale disciplinato, in linea generale, dalla l. n. 241/1990. Va da sé che tale provvedimento può quindi essere impugnato, sia con i rimedi di natura amministrativa, sia con quelli di natura giurisdizionale.

Il relativo procedimento è a iniziativa esclusivamente di parte (non è previsto un avvio d'ufficio): il soggetto che si ritiene leso, e comunque prima della proposizione della querela, può rivolgersi all'autorità di pubblica sicurezza e chiedere l'intervento del questore. La richiesta è trasmessa senza ritardo a quest'ultimo che, assunte se del caso le opportune informazioni dagli organi investigativi e dalle persone informate sui fatti, ove ritenga fondata l'istanza ammonisce oralmente il soggetto nei confronti del quale è stato richiesto l'intervento, invitandolo a tenere una condotta conforme alle leggi. Di tale ammonimento deve essere redatto processo verbale.

La giurisprudenza ha chiarito che non sussiste obbligo, in capo al questore o agli organi di pubblica sicurezza, di trasmettere gli atti del procedimento alle autorità giudiziarie (Cass. pen., sez VI, 24 febbraio 2011, n. 10221).

Profili processuali

Il quarto comma dell'art. 612-bis c.p. precisa che il delitto è punito a querela della persona offesa. Tuttavia, il termine per la proposizione non è quello ordinario di 3 mesi, ma è di 6 mesi; tale previsione rispecchia la volontà del legislatore – già evidente nel caso dei reato a sfondo sessuale di cui agli artt. 609-bis, 609-ter e 609-quater c.p. per i quali è anche previsto un termine di proposizione della querela di 6 mesi – di concedere alla vittima un margine di riflessione più ampio, attesa la particolare natura dei reati in questione.

La querela può essere rimessa solo processualmente. In questo senso, la Cassazione ha chiarito che è sufficiente anche una remissione di querela effettuata davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria, e non solo quella ricevuta dall'autorità giudiziaria, «atteso che l'art. 612-bis comma 4 c.p., laddove fa riferimento alla remissione “processuale”, evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dagli art. 152 c.p. e art. 340 c.p.p.» (Cass. pen., sez. V, 28 novembre 2014, n. 2301). La querela non può essere revocata se il fatto è stato commesso con minaccia grave, con armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritti anonimi, o valendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, esistenti o supposte (il riferimento è all'art. 612 comma 2 c.p.).

Il reato diventa invece procedibile d'ufficio qualora i fatti siano commessi nei confronti di minori o di persone con disabilità, nonché quando il fatto è commesso «con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio» (art. 612-bis comma 4 c.p.).

Competente a giudicare è il giudice monocratico. L'arresto è facoltativo e il fermo non è consentito.

Rapporti con altri reati

È configurabile il concorso del reato di atti persecutori con quello di violenza privata, dal momento che le due fattispecie tutelano beni giuridici diversi: l'art. 610 c.p. il processo di formazione e di attuazione della volontà personale, o la libertà individuale come libertà di autodeterminazione e di azione; l'art. 612-bis c.p. la tranquillità psichica, e in definitiva la persona nel suo insieme, che costituisce condizione essenziale per la libera formazione ed estrinsecazione della predetta volontà (Cass. pen., sez. V, 11 novembre 2014, n. 2283; sul fatto che il reato di violenza privata sia speciale rispetto al reato di atti persecutori, anche Cass. pen., sez. III, 20 marzo 2013, n. 25889; si veda anche Cass. pen., sez. VI, 25 novembre 2010, n. 44803, che ha ritenuto sussistente il reato di violenza privata e non quello di atti persecutori nel caso di un datore di lavoro che aveva costretto un suo dipendente a tollerare una situazione di denigrazione e deprezzamento).

L'iniziale clausola dell'art. 612-bis c.p.(«salvo che il fatto costituisca più grave reato»), pare potersi applicare solo nel caso di condotte che possano integrare anche il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., punito più severamente (in tal senso, Cass. pen., sez. VI, 24 novembre 2011, n. 24575).

Il delitto di atti persecutori assorbe poi il reato di minacce ma non quelli di ingiurie (art. 594 c.p.), di diffamazione (art. 595 c.p.) e di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.), dal momento che le ingiurie non sono elementi qualificanti della fattispecie ed incidono su un bene della vita diverso da quello tutelato dall'art. 612-bis c.p. (Cass. pen., sez. V, 10 luglio 2014, n. 41182; per il concorso del reato di diffamazione Cass. pen., sez. V, 5 novembre 2014, n. 51718; per le molestie, Cass. pen., sez. VI, 4 aprile 2014, n. 19924).

Misure cautelari (cenni)

Sia infine consentito un seppur breve richiamo alla giurisprudenza in materia di misure cautelari applicabili nei casi di atti persecutori. La Cassazione ha specificato che è legittima l'adozione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ex art. 282-ter c.p.p., anche nel caso in cui la condotta sia consistita solo in minacce a distanza compiute attraverso reiterati contatti telefonici ed epistolari, quando sussiste il fondato timore di una progressione criminosa (Cass. pen., sez. V, 27 giugno 2014, n. 47371). Il provvedimento cautelare deve comunque indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi oggetto della proibizione, perché solo in tal modo il provvedimento assicura sia l'esigenza di praticabilità della misura sia la necessità di contenere le limitazioni imposte all'indagato nei confini strettamente necessari alla tutela della vittima (Cass. pen., sez. V, 10 dicembre 2014, n. 5664; tuttavia, per Cass. pen., sez. V, 26 marzo 2013, n. 19552 il divieto di avvicinamento si riferisce alla persona offesa in quanto tale e non ai luoghi da questa frequentati. Di tal ché, il legislatore ha espresso una precisa scelta normativa di privilegio della libertà di circolazione del soggetto passivo ovvero di priorità dell'esigenza di consentire alla persona offesa il completo svolgimento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza, anche laddove la condotta di persistenza persecutoria non sia legata a particolari ambiti locali. Da tali considerazioni, deriva come ulteriore conseguenza che il contenuto concreto della misura deve modellarsi alle predette esigenze e che la tutela della libertà di circolazione e di relazione della persona offesa non trova limitazioni nella sola sfera del lavoro, degli affetti familiari e degli ambiti ad essa assimilati).

Si segnala che le modifiche al d.lgs. n. 159/2011 (cd. “codice antimafia”) contenute nella legge 17 ottobre 2017, n. 161, hanno esteso l'applicabilità delle misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, divieto di soggiorno in uno o più comuni, obbligo di soggiorno) anche agli indiziati del delitto di stalking.

Inoltre, si evidenzia che la l. n. 172/2017 (cd. legge di conversione del decreto fiscale 2017) ha modificato il neointrodotto art. 162-ter c.p., il quale prevede l'estinzione di alcuni reati a seguito di condotte riparatorie del reo; da tali reati è stato espressamente escluso quello di stalking, anche alla luce dell'elevato numero di donne italiane vittime di quest'ultimo reato (così come indicato nella relazione illustrativa della legge).

Le novità della l. 69/2019

La l. 69/2019, in vigore dall'8 agosto 2019, con riferimento al reato qui in esame:

- ha apportato una modifica all'art. 347 comma 3, c.p.p.: anche nel caso di stalking, la comunicazione della notizia di reato è data dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero in forma orale (cui comunque segue la comunicazione scritta), al fine di accelerare le indagini;

- ha apportato una modifica all'art. 362 c.p.p. con l'introduzione di un nuovo comma 1-ter: il pubblico ministero, di fronte al reato di stalking, assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato la denuncia, la querela o l'istanza, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato; l'obbligo è tuttavia temperato dall'eccezione che lo stesso legislatore ha previsto nel caso in cui sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minorenni o di riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa;

- in caso di condanna, l'eventuale sospensione condizionale della pena può essere concessa solo nel caso in cui il reo partecipi a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, di assistenza psicologica e di recupero di soggetti condannati per lo stesso reato.

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