Marchio complesso o d’insieme: distinzione rilevante ai fini della contraffazione

La Redazione
29 Gennaio 2016

Con la sentenza n. 1275, depositata il 25 gennaio scorso, la Cassazione chiarisce che un marchio è complesso ove costituito da più elementi, dei quali ciascuno possieda capacità caratterizzante, anche se la forza distintiva dello stesso è affidata ad un elemento che costituisce il c.d. cuore del marchio. Il marchio d'insieme, invece, è privo di un elemento caratterizzante ed è composto da più fattori costitutivi che, valutati singolarmente, sono privi di distintività, e la acquisiscono soltanto ove combinati tra loro.

Con la sentenza n. 1275, depositata il 25 gennaio scorso, la Cassazione chiarisce che un marchio è complesso ove costituito da più elementi, dei quali ciascuno possieda capacità caratterizzante, anche se la forza distintiva dello stesso è affidata ad un elemento che costituisce il c.d. cuore del marchio. Il marchio d'insieme, invece, è privo di un elemento caratterizzante ed è composto da più fattori costitutivi che, valutati singolarmente, sono privi di distintività, e la acquisiscono soltanto ove combinati tra loro.

Il caso. La Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti di una s.p.a., operante nel settore delle telecomunicazioni.

L'impugnante aveva contestato la contraffazione di un marchio registrato per contrassegnare una gara di somiglianza tra cani e padroni, che si teneva nella Capitale con scadenza periodica.

La Corte territoriale respingeva quanto affermato dall'appellante, sul rilievo che l'uso di un'espressione linguistica comune e di larga diffusione, da parte della s.p.a. per una propria produzione televisiva, non potesse integrare una condotta di contraffazione, in considerazione della natura complessa del marchio.

Parte soccombente ricorreva per cassazione, lamentando falsa applicazione degli artt. 17 r.d. n. 929/1942 e 13 d. lgs. n. 30/2005, non avendo il giudice di merito verificato se il marchio di cui al procedimento fosse un marchio forte.

Il marchio d'insieme e il carattere distintivo. La Suprema Corte ha ritenuto corretto il percorso argomentativo del giudice di merito, rilevando come, pur qualificando come complesso il marchio controverso, la Corte territoriale avesse escluso che la mera espressione linguistica, dell'insieme costitutivo del contrassegno, potesse denotare l'evento, tutelato con la registrazione.

I giudici di legittimità hanno ribadito l'orientamento giurisprudenziale per cui un marchio può definirsi complesso ove costituito da più elementi, dei quali ciascuno possieda capacità caratterizzante, “pur essendone la forza distintiva affidata all'elemento costituente il c.d. cuore del marchio”.

L'esame del giudice, in queste ipotesi, deve essere focalizzato su ciascun elemento, preso singolarmente.

Infine, il Collegio ha sottolineato come il marchio complesso si distingua da quello d'insieme, il quale è privo di un elemento caratterizzante e composto da più fattori costitutivi che, valutati singolarmente, sono privi di distintività, e giungono ad acquisire tale ultima caratteristica soltanto ove combinati tra loro.

Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

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