Regole uniformi per le comunicazioni societarie alle camere di commercio
17 Luglio 2015
Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della Giustizia, ha adottato tre direttive, registrate dalla Corte dei Conti con data 13 luglio, in tema di comunicazioni societarie destinate agli uffici del Registro delle imprese, istituiti presso le camere di commercio del territorio nazionale. Tale intervento si è reso necessario a fronte delle divergenze applicative e delle disomogeneità interpretative di alcune disposizioni codicistiche. PEC. Le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali non soggette a procedura concorsuale devono munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, il quale dovrà essere iscritto nel registro delle imprese e mantenuto attivo. Al fine di garantire la validità delle comunicazioni e delle notificazioni effettuate per via telematica, l'indirizzo PEC registrato deve essere nell'esclusiva titolarità della società. Per le imprese e le società neocostitute s'impone, di conseguenza, la necessità di procedere all'iscrizione al registro delle imprese esclusivamente con comunicazione telematica, pena la sospensione dell'istanza. Società di persone. Le vicende relative alla vita sociale delle società di persone, tra cui il decesso o il recesso del socio, costituendo eventi modificativi dell'atto costitutivo devono essere iscritti al registro entro 30 giorni, a cura di uno degli amministratori. La notizia sulla posizione del socio iscritta a cura dell'ufficio del registro assume dunque efficacia pubblicitaria ex art. 2193 c.c. Ove gli amministratori non provvedano ad attivarsi tempestivamente per la comunicazione del recesso per giusta causa di uno dei soci, quest'ultimo non può provvedere individualmente alla procedura di iscrizione d'ufficio di cui all'art. 2190 c.c., ma dovrà essere intrapreso un giudizio di merito che accerti l'effettiva sussistenza della giusta causa. Versamento del capitale sociale. Le modifiche del capitale sociale versato da s.r.l. e s.p.a. in fasi successive alla costituzione diventano oggetto di un autonomo obbligo in capo agli amministratori di comunicazione e iscrizione presso il registro delle imprese. In caso di omissioni o ritardi trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 2630 c.c. |