Nella liquidazione coatta amministrativa tutti i crediti, anche i prededucibili, sono soggetti ai meccanismi concorsuali
17 Agosto 2015
Dopo aver svolto un incarico conferitogli dal Commissario liquidatore di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, un professionista otteneva ingiunzione di pagamento nei confronti della procedura per il pagamento dei propri compensi.
edura veniva accolta dal Tribunale competente, poiché il credito, di natura concorsuale, benché derivante da un incarico conferito dal commissario liquidatore, doveva considerarsi temporaneamente non azionabile, e fatto valere in sede concorsuale.
ribadendo lo stesso principio di diritto in merito all'improponibilità delle domande individuali dei creditori nei confronti di una società posta in liquidazione coatta amministrativa. Avverso la sentenza di appello ricorreva per cassazione il creditore, reclamando la procedibilità della domanda di accertamento del proprio credito in via ordinaria rispetto a quella concorsuale. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16884 del 13 agosto 2015 ha respinto il ricorso.
Secondo la Suprema Corte, infatti, nella liquidazione coatta amministrativa, tutti i crediti, compresi quelli prededucibili, devono essere fatti valere esclusivamente nelle forme previste dagli artt. 201, 207 e 209 l. fall., con la conseguente preclusione di forme di tutela differenti dall'accertamento endoconcorsuale.
A maggior sostengo di tale principio più volte affermato, la Corte ha richiamato, a contrario, altresì la norma di interpretazione autentica dettata dall'art. 111 bis l. fall., introdotto dal d.lgs. 5/2006 e modificato dal decreto correttivo n. 169/2007: tale norma infatti esclude dall'accertamento del passivo le sole posizioni prededucibili non contestate (nella loro esistenza, ammontare o rango creditorio), posto che quelle nate a favore degli incaricati della procedura (per compensi professionali) suppongono comunque un provvedimento di liquidazione da parte del Giudice Delegato ai sensi dell'art. 25 l. fall. (e se contestati, devono essere accertati con il procedimento ex art. 26 l. fall.). Tale meccanismo prevede dunque in ogni caso un accertamen to posticipato, se non necessariamente giudiziale,quantomeno endoconcorsuale. La disciplina della tutela dichiarativa del credito prededucibile, nella procedura fallimentare, è dunque così caratterizzata da tali elementi di specialità (soprattutto per la natura giudiziale dell'organo preposto alla tutela delle posizioni soggettive), da non poter essere applicata in via analogica nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa, ove la determinazione dei crediti ammessi viene effettuata dal Commissario Giudiziale (organo della P. A.), attraverso un atto che non ha carattere giurisdizionale bensì negoziale, contestabile con ricorso ex art. 99 l. fall. |