Riorganizzazione della rete di vendita: né condotta anti-concorrenziale né abuso di posizione dominante

La Redazione
17 Ottobre 2016

La ristrutturazione della rete di distribuzione non integra né una condotta anticoncorrenziale né un abuso di posizione dominante ma una legittima scelta imprenditoriale qualora la nuova rete di cessionari sia realizzata nel rispetto della tutela delle condizioni concorrenziali e di libertà di impresa. Tali condizioni sarebbero pregiudicate nel caso in cui la ristrutturazione prevedesse una rigida compartimentazione territoriale o di brand, o, più in generale, qualora s'imponessero ai nuovi cessionari delle condizioni limitative della concorrenza. Così si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 20688/2016.

La ristrutturazione della rete di distribuzione non integra né una condotta anticoncorrenziale né un abuso di posizione dominante ma una legittima scelta imprenditoriale qualora la nuova rete di cessionari sia realizzata nel rispetto della tutela delle condizioni concorrenziali e di libertà di impresa. Tali condizioni sarebbero pregiudicate nel caso in cui la ristrutturazione prevedesse una rigida compartimentazione territoriale o di brand, o, più in generale, qualora s'imponessero ai nuovi cessionari delle condizioni limitative della concorrenza. Così si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 20688/2016.

La vicenda. VGI (Volkswagen Group Italia s.p.a.) veniva citata in giudizio dal Fallimento di una s.r.l. che aveva stipulato con VGI un contratto di cessione dal quale poi VGI era receduta. Infatti, a fronte della scelta imprenditoriale di VGI di dare maggior visibilità al marchio Audi rispetto a Volkswagen, la società in questione aveva deciso di procedere ad una riorganizzazione della rete di cessionari rivenditori. La Procedura chiedeva il risarcimento del danno contestando che la condotta di riorganizzazione di VGI integrasse violazione delle normative in materia di concorrenza, nonché abuso di posizione dominante – artt. 2 e 3 L. n. 287/1990. La Corte d'appello riteneva infondate sia l'una che l'altra doglianza. Per il giudice di secondo grado gli articoli di cui si contestava la violazione erano stati interpretati erroneamente dalla ricorrente: questi non mirano, infatti, ad impedire la conquista di posizioni dominanti sul mercati, ma impediscono che tali posizioni tolgano competitività al mercato stesso. La questione è stata quindi rimessa in Cassazione.

Ristrutturazione della rete di vendita come scelta imprenditoriale. Secondo quanto rilevato in appello, e condiviso dal giudice di Cassazione, la condotta di VGI non integra una condotta realizzata in violazione delle norme anticoncorrenziali: la ristrutturazione della rete distributiva non era stata infatti realizzata per acquisire o abusare di una posizione dominante, ma per rispondere a delle esigenze imprenditoriali vere e proprie. In primis si ricorda che il comportamento tenuto da un'impresa finalizzato ad acquisire una posizione di leadership di un determinato settore di mercato non costituisce di per sé abuso di posizione dominante ove non leda la libertà di azione delle imprese concorrenti.

Condizioni dei nuovi concessionari: limitative alla concorrenza? Al fine di valutare se la riorganizzazione della rete di cessionari rivenditori integri una condotta anticoncorrenziale o di abuso di posizione dominante bisogna valutare le condizioni che agli stessi sono state imposte. Se, infatti, si realizzasse una rigida compartimentazione territoriale o di brand, tali condizioni sarebbero limitative della libertà d'impresa e tali da far qualificare la riorganizzazione come un comportamento contrario alle disposizioni in materia di concorrenza. Nel caso di specie la Corte d'appello ha escluso la presenza di entrambi i profili negativi, in quanto i nuovi contratti non creano un'esclusiva a favore dei concessionari ma stabiliscono che ciascun cessionario possa rivendere le proprie autovetture Audi in tutti gli Stati membri dell'UE e non, mantenendo le condizioni affinché si abbia comunque concorrenza tra concessionari della stessa marca. Non si può quindi ritenere che nel caso di specie siano state imposte ai nuovi concessionari delle condizioni limitative della concorrenza.

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