Postergazione dei crediti derivanti dai finanziamenti dei soci
16 Giugno 2015
Le espressioni contenute nell'articolo 2467, comma 2, del codice civile (“eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto” e “situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”), pur potendo consistere in situazioni diverse e più variegate, identificano, in primo luogo, una situazione di insolvenza o di crisi della società finanziata, nel senso previsto dall'articolo 160, ultimo comma, l. fall. I finanziamenti ai sensi dell'articolo 2467 del codice civile non sono solo quelli derivanti da meri trasferimenti di danaro infra-gruppo, ma anche da rapporti diversi, quali ad es. quelli di fornitura di merci e di servizi, qualora si accerti in concreto che le forniture di beni, di servizi, o l'erogazione di altre utilità, ab-iano assolto – sotto il profilo finanziario – alla stessa funzione della dazione di danaro. |