Postergazione dei crediti derivanti dai finanziamenti dei soci

La Redazione
16 Giugno 2015

I finanziamenti ai sensi dell'articolo 2467 c.c. non sono solo quelli derivanti da meri trasferimenti di danaro infra-gruppo, ma anche da rapporti diversi, quali ad es. quelli di fornitura di merci e di servizi, qualora si accerti in concreto che le forniture di beni, di servizi, o l'erogazione di altre utilità, ab-iano assolto – sotto il profilo finanziario – alla stessa funzione della dazione di danaro.

Le espressioni contenute nell'articolo 2467, comma 2, del codice civile (“eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto” e “situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”), pur potendo consistere in situazioni diverse e più variegate, identificano, in primo luogo, una situazione di insolvenza o di crisi della società finanziata, nel senso previsto dall'articolo 160, ultimo comma, l. fall.
Tale interpretazione è coerente col tenore dell'art. 182 quater l. fall, dal quale si desume - a contrario - che ai finanziamenti effettuati dai soci al di fuori di un piano concordatario, quando la società è in condizioni economiche o finan-ziarie identificabili con l'insolvenza o la crisi, si applica il disposto dell'articolo 2467 c.c.
Vanno pertanto collocati al passivo in via chirografaria e con postergazione i crediti derivanti da finanziamenti dei soci effettuati quando la società finanziata e poi fallita era in stato di insolvenza.

I finanziamenti ai sensi dell'articolo 2467 del codice civile non sono solo quelli derivanti da meri trasferimenti di danaro infra-gruppo, ma anche da rapporti diversi, quali ad es. quelli di fornitura di merci e di servizi, qualora si accerti in concreto che le forniture di beni, di servizi, o l'erogazione di altre utilità, ab-iano assolto – sotto il profilo finanziario – alla stessa funzione della dazione di danaro.
Vanno pertanto collocati al passivo in via chirografaria e con po-stergazione i crediti derivanti da forniture di merci e servizi ef-fettuate dai soci quando la società finanziata e poi fallita era in stato di insolvenza.

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