Postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci: deve esserci una effettiva situazione di crisi della società

La Redazione
05 Giugno 2015

La condizione di inesigibilità del credito ex art. 2467 c.c. deve eccepirsi al socio finanziatore solo laddove il finanziamento sia stato erogato, e il rimborso richiesto, in presenza di una situazione di specifica crisi della società.

Ai fini della postergazione ex art. 2467 c.c. del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, i presupposti dell'”eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio” ovvero della “situazione finanziaria della società della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento” devono interpretarsi come voluti, dallo stesso legislatore, ad individuare una nozione unitaria di crisi che coincida con il rischio di insolvenza, idoneo a fondare una sorta di “concorso potenziale” tra tutti i creditori della società.

La condizione di inesigibilità del credito ex art. 2467 c.c. deve eccepirsi al socio finanziatore solo laddove il finanziamento sia stato erogato, e il rimborso richiesto, in presenza di una situazione di specifica crisi della società.

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