False comunicazioni sociali: la Relazione della Cassazione sulla nuova disciplina

La Redazione
23 Novembre 2015

La Corte di Cassazione ha pubblicato, lo scorso 20 novembre, la Relazione n. 3 del 15 ottobre sulla riformulazione delle false comunicazioni sociali, ad opera della l. n. 69/2015, che ha modificato gli artt. 2621 ss. c.c.

La Corte di Cassazione ha pubblicato, lo scorso 20 novembre, la Relazione n. 3 del 15 ottobre sulla riformulazione delle false comunicazioni sociali, ad opera della l. n. 69/2015, che ha modificato gli artt. 2621 ss. c.c.

Dopo aver esaminato le singole fattispecie incriminatrici (fatti di lieve entità, ex art. 2621-bis c.c., che costituiscono le due meno gravi figure delittuose; false comunicazioni sociali, ex art. 2621 c.c., che si colloca al gradino intermedio e, infine, il delitto ex art. 2622 c.c. per le società quotate in Italia o in altri mercati regolamentati UE), la Relazione si concentra sulla condotta penalmente rilevante.

Il dato testuale parla, infatti, di “fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero”, mentre è venuto meno il sintagma “ancorché oggetto di valutazioni”.

Viene, quindi, analizzata la rilevanza penale delle valutazioni (il c.d. falso valutativo), che costituisce un tema già dibattuto in dottrina e giurisprudenza. Se, in un primo momento, la Cassazione si era espressa nel senso di escludere la rilevanza penale del falso valutativo (così Cass. Pen. n. 33774/2015), si è registrato un orientamento contrario in dottrina (e, di recente, anche nella stessa Cassazione: si veda l'informazione provvisoria del 13 novembre, nelle news di questo portale).

La Relazione della Cassazione giunge alla conclusione per cui si deve escludere che la non riproposizione, nel nuovo art. 2621 c.c., del sintagma “ancorché oggetto di valutazioni” debba essere intesa nel senso che sono state eliminate le valutazioni dall'ambito di applicabilità del nuovo falso in bilancio.

Si specifica, inoltre, che la nuova locuzione “fatti materiali” non può avere un significato più restrittivo rispetto a quello di “fatti”.

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