A.T.I.: responsabilità solidale delle imprese associate (e della capogruppo) per crediti da lavoro

Alessandro Corrado
23 Agosto 2017

Le A.T.I. hanno la funzione di consentire alle imprese, che stipulino tra di loro un accordo in tal senso, la partecipazione ad appalti per i quali singolarmente non possiederebbero le caratteristiche adeguate. L'Autore si concentra, in particolare, sulla responsabilità solidale delle imprese associate (e della capogruppo) per crediti da lavoro vantati dal dipendente di una delle imprese.
Funzionalità e caratteristiche delle A.T.I.

L'associazione temporanea di imprese, anche nota con l'acronimo A.T.I., nasce in materia di appalto pubblico, ma si ritiene pacificamente applicabile anche all'appalto tra soggetti privati. Essa nasce per sopperire alla mancanza di requisiti delle imprese, che non consentirebbe a queste ultime di partecipare a gare di appalto.

Può, infatti, capitare che le imprese non possiedano singolarmente le caratteristiche e le competenze per la partecipazione ad una gara di appalto, mentre associandosi tra di loro riescano a sopperire a tale carenza (creando appunto un'A.T.I.), potendo così accrescere i propri livelli di redditività e incrementare la propria efficienza produttiva, acquisendo altro spazio sul mercato, limitando e ripartendo i rischi tra loro.

Dunque si ritiene che le A.T.I. quali forme collaborative fra imprese, rinvengano le proprie radici nelle c.d. joint ventures di matrice anglosassone, quali modelli superindividuali di organizzazione economica.

L'A.T.I. si costituisce mediante l'accordo in base al quale più imprese effettuano il conferimento di un mandato collettivo speciale con rappresentanza gratuito ed irrevocabile ad una di esse, qualificata come “capogruppo”, che dovrà agire in nome e per conto dei mandanti per effettuare un'offerta congiunta; è da sottolineare che per la realizzazione dell'offerta congiunta non vi è necessità di costituire un soggetto giuridico autonomamente identificato, quindi il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Una definizione dell'istituto in esame ci viene offerta dal Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 5514/2011), che qualifica l'A.T.I. come un raggruppamento temporaneo, e, quindi, “uno strumento temporaneo, occasionale e limitato di cooperazione o di integrazione messo in opera, di volta in volta, per consentire a più imprese, tra cui una capogruppo, di presentare un'offerta unitaria in gare d'appalto, alle quali non avrebbero potuto altrimenti partecipare per mancanza dei requisiti tecnici o finanziari o per eccessivo rischio”.

L'A.T.I., così come previsto dall'art. 34, D.Lgs. n. 163/2006, può essere realizzata da imprese individuali, società commerciali, cooperative, consorzi tra cooperative, consorzi tra imprese artigiane. Dunque si può affermare che l'A.T.I. è caratterizzata dai requisiti di occasionalità, temporaneità e limitatezza del raggruppamento che non consentono alla stessa di creare un nuovo soggetto giuridico, né una nuova associazione.

Come è già stato affermato in precedenza, le A.T.I. sono state utilizzate in materia di appalti per l'esecuzione dei lavori pubblici ed è proprio in quest'ultimo ambito che sono intervenute le prime decisioni della Corte Suprema di Cassazione, le quali hanno riconosciuto e definito quello di associazione temporanea di imprese come contratto innominato diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela. E' stata infatti sancita, nel nostro ordinamento, l'ammissibilità “del contratto associativo atipico, distinto dal contratto di società, con il quale le parti pongono in essere un vincolo soltanto interno, non esteriorizzato e senza costituire un'impresa autonoma dotata di un proprio patrimonio distinto da quello dei singoli associati, avente in comune la gestione di un appalto di cui una delle parti risulti aggiudicataria” (Cass. Civ. n. 681/1975).

Le principali caratteristiche di tale associazione sono individuabili da un lato, nell'autonomia economica giuridica e negoziale di ogni impresa partecipante, dall'altro nella presenza di una minima organizzazione destinata a svolgere compiti di coordinamento tra le imprese e in nessun modo idonea a far assurgere il gruppo a centro autonomo di impresa rimanendo ferme quindi le singole individualità giuridiche. Dunque la disciplina sull'associazione temporanea di imprese è volta a regolare essenzialmente le modalità di coordinamento tra le imprese per l'esecuzione dei lavori e i loro rapporti con l'esterno.

Responsabilità solidale delle imprese associate per crediti vantati dal dipendente di una di esse

Come già affermato precedentemente, l'A.T.I. è un raggruppamento di imprenditori costituito allo scopo di partecipare alla procedura d'appalto mediante la presentazione di un'unica offerta. Si prevede il conferimento di un mandato ad un'impresa, definita capogruppo, la quale è legittimata a compiere, nei rapporti con l'amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'appalto e produttiva di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti sino all'estinzione del rapporto, salvo restando in capo alle imprese l'autonomia per quanto riguarda la gestione dei lavori ad esse affidati.

Lo stesso principio vale per il potere di rappresentanza conferito alla “capogruppo”, il quale si estende solamente ai rapporti con la stazione appaltante, per le operazioni e gli atti dipendenti dall'appalto, e non si estende nei confronti di terzi estranei al rapporto di appalto.

Nel contesto della disciplina dell'istituto, si inserisce la problematica della responsabilità della “capogruppo” dell' A.T.I. in relazione ai crediti vantati dal singolo dipendente di una delle imprese associate. Per rispondere a tale questione, viene in soccorso l'art. 13, comma 2, L. n. 109/1994 (legge sui lavori pubblici), a norma del quale “l'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori”.

Con una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha offerto un'interpretazione estensiva del concetto di “fornitore” arrivando a ricomprendervi il lavoratore dipendente che abbia prestato la propria attività lavorativa a favore di una delle società dell'Associazione nel contesto dell'appalto, la cui prestazione si atteggia quale oggetto della fornitura resa per la realizzazione dell'opera pubblica e dev'essere considerato elemento indispensabile al fine dell'esecuzione delle opere appaltate (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 24063/2015)

In applicazione di tale principio, con la richiamata pronuncia, la Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso promosso dal titolare di un'impresa individuale mandataria di un'ATI che aveva proposto opposizione all'esecuzione iniziata nei propri confronti dal dipendente di un'altra società del raggruppamento, sul rilievo della propria carenza di legittimazione passiva, atteso che la sentenza posta in esecuzione aveva condannato unicamente l'ATI e la società datrice di lavoro.

Conclusioni

La soluzione prospettata dalla Suprema Corte consente così di garantire un effetto protettivo a favore dei soggetti che mettono a disposizione delle imprese associate o consorziate nell'A.T.I. le proprie prestazioni.

Tale meccanismo appare del resto in linea con la disciplina prevista dal contratto di appalto, sia in ambito civilistico, sia in quello del diritto del lavoro.

Sia l'art. 1676 c.c., sia l'art. 29, D.Lgs. n. 276/03 prevedono infatti la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore, per quanto è dovuto ai dipendenti di quest'ultimo per l'attività eseguita nell'appalto, nei limiti del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.

In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Trib. Grosseto, 3 maggio 2005, in Lav. giur. 2006, 2, 193), con l'art. 1676 c.c. il legislatore ha voluto predisporre uno strumento che è rivolto a tutelare una categoria di soggetti particolarmente deboli come quella dei lavoratori subordinati per preservarli dal rischio dell'inadempimento o, peggio ancora, dall'insolvenza del datore di lavoro. Tale strumento” – secondo il tribunale toscano – “va equiparato a quelle figure giuridiche, come i privilegi, destinate automaticamente dalla legge a rafforzare, per coloro che si trovano in una determinata situazione, la garanzia generica che tutti i creditori hanno sul patrimonio del debitore”

In definitiva, l'art. 1676 c.c. attribuisce ai lavoratori un'azione eccezionale che trova giustificazione proprio nel beneficio che il committente trae dai risultati conseguiti dallo svolgimento della attività da parte dei lavoratori dipendenti dell'impresa appaltatrice.

Nella stessa direzione si colloca il regime di responsabilità solidale previsto dall'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/03 a carico del committente entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto per i i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, reso ancora più incisivo dopo l'abrogazione – ad opera dell'art. 2, D.L. n. 25/2017 – del beneficio della preventiva escussione dell'appaltatore.

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