17 Luglio 2015

Con i piani stock options, le società concedono la possibilità ai propri dipendenti di acquistare, entro un certo periodo di tempo, un numero prestabilito di azioni ad un prezzo prefissato detto, tecnicamente, strike price . Al momento dell'offerta del diritto di opzione, la società stabilisce sia il prezzo che rimane fisso, sia il termine entro il quale esercitare l'opzione. Si tratta di una forma di incentivazione per il management, finalizzata al raggiungimento di determinati obiettivi per l'azienda, ed oramai in molti Paesi le stock option prevedono, spesso, per tali categorie professionali, una remunerazione costituita da una parte fissa e da una quota variabile che aumenta o diminuisce in base ai risultati ottenuti. II D.L. n. 112/2008 ha cancellato le norme fiscali di favore in tema di stock option. Le nuove regole, tassazione ordinaria dell'lRPEF secondo il criterio di progressività propria dell'imposta, vengono applicate in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ovvero dal 25 giugno 2008, mentre le regole più favorevoli (ora abrogate) si applicano alle assegnazioni effettuati prima di tale data. Se il reddito di lavoro dipendente derivante dall'esercizio del diritto di acquistare le azioni ad un prezzo predeterminato è diventato totalmente imponibile, viceversa il decreto, per tali tipologie di piani azionari, ha previsto un'esenzione totale sotto il profilo contributivo.
Inquadramento

Con i piani stock options le società concedono la possibilità ai propri dipendenti di acquistare, entro un certo periodo di tempo, un numero prestabilito di azioni ad un prezzo prefissato detto, tecnicamente, strike price. Al momento dell'offerta del diritto di opzione, la società stabilisce sia il prezzo (che rimane fisso), sia il termine entro il quale esercitare l'opzione. Si tratta di una forma di incentivazione per il management, finalizzata al raggiungimento di determinati obiettivi per l'azienda ed oramai in molti Paesi le stock option prevedono, spesso, per tali categorie professionali, una remunerazione costituita da una parte fissa e da una quota variabile che aumenta o diminuisce in base ai risultati ottenuti.

II D.L. n. 112/2008 ha cancellato le norme fiscali di favore in tema di stock option. Le nuove regole, tassazione ordinaria dell'lRPEF secondo il criterio di progressività propria dell'imposta, vengono applicate in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ovvero dal 25 giugno 2008, mentre le regole più favorevoli (ora abrogate) si applicano alle assegnazioni effettuati prima di tale data. Se il reddito di lavoro dipendente derivante dall'esercizio del diritto di acquistare le azioni ad un prezzo predeterminato è diventato totalmente imponibile, viceversa il decreto, per tali tipologie di piani azionari, ha previsto un'esenzione totale sotto il profilo contributivo.

Introduzione

Con i piani di stock options una società attribuisce ai propri dipendenti, amministratori, dirigenti, diritti di opzione, non cedibili a terzi, per l'acquisto di azioni della società stessa o della sua controllante, ad un prezzo generalmente almeno pari a quello di mercato al momento dell'offerta, stabilendo che l'opzione possa esercitarsi non prima di un certo periodo (vesting period).
Il piano così delineato consente a colui al quale è attribuito il diritto di opzione di lucrare sulla crescita prospettica di valore dei titoli della società. La convenienza ad esercitare tale opzione si ha quando le azioni, al momento dell'assegnazione (cioè al momento dell'esercizio dell'opzione stessa), valgono di più del valore di opzione, ossia più di quanto è stato pagato per venire in possesso delle opzioni. Il guadagno dato dalla differenza di valore si potrà ottenere vendendo successivamente le azioni sul mercato.
La società emittente, d'altro lato, attua una politica retributiva e una politica di fidelizzazione nell'ottica di migliorare i risultati gestionali.

Il comma 23 dell'art. 82, D.L. 112/08, abrogando la lett. g-bis) del comma 2 dell'art. 51, Tuir, pone però fine al prelievo agevolato previsto per le assegnazioni a dipendenti e collaboratori dei predetti piani azionari, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero dal 25 giugno 2008. Agevolazioni fiscali si possono, invece, ancora rilevare per i piani di azionariato popolare, con assegnazione gratuita di azioni alla generalità dei dipendenti (stock granting), per un valore non superiore alla franchigia di €uro 2.065,83 annui (lett. g) del comma 2 dell'art. 51, Tuir).

Regime fiscale previgente

Il trattamento fiscale delle stock option attribuiva un beneficio fiscale consistente nel tassare il differenziale di valore (plusvalore), secondo le regole del capital gain con aliquota del 12,5%, cioè quello previsto per le partecipazioni non qualificate (dal 1° gennaio 2012 l'aliquota è aumentata al 20%).

Originariamente, le condizioni richieste per fruire del regime fiscale agevolato erano fondamentalmente due (Circolare n. 98/E/2000, par. 5.1.7):

  1. il dipendente doveva pagare le azioni assegnate (al momento dell'esercizio del diritto di opzione), almeno quanto valevano al momento dell'offerta (al momento dell'attribuzione del diritto di opzione);
  2. la partecipazione nella società erogante non doveva superare la soglia del 10% del capitale sociale o dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee ordinarie.

Il regime così delineato è stato oggetto di molteplici cambiamenti, tant'è che il Legislatore è intervenuto sia con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 sia, a brevissima distanza, con il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

Il testo originario del D.L. n. 223/2006, art. 36, co. 25, prevedeva la completa abolizione del regime fiscale di favore, mentre la legge di conversione n. 248/2006 ha mantenuto in vita il discusso sistema incentivante introducendo due ulteriori vincoli, oltre a quelli già esaminati sopra, che hanno interessato le assegnazioni effettuate nel periodo dal 5 luglio al 2 ottobre 2006:

  1. un vincolo dispositivo: la necessità di mantenere le azioni per almeno 5 anni dalla data di assegnazione;
  2. un vincolo retributivo: il limite di valore delle azioni assegnate era pari alla retribuzione lorda dell'anno precedente.

Successivamente l'art. 3, co. 12, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, con effetto dalle assegnazioni di azioni effettuate nel periodo dal 3 ottobre 2006 al 24 giugno 2008, ha previsto la sostituzione di tali ultimi requisiti con i seguenti tre, che vanno ad aggiungersi a quelli originari visti in precedenza:

  1. l'opzione non può essere esercitata prima che siano trascorsi 3 anni dalla sua attribuzione;
  2. la società emittente, al momento dell'assegnazione delle azioni (esercizio dell'opzione), deve essere quotata in mercati regolamentati;
  3. il mantenimento, per almeno 5 anni dopo l'assegnazione, di azioni oggetto dell'opzione per un valore almeno pari alla differenza fra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente (in pratica un investimento in titoli non inferiore al capital gain latente, non tassato fino alla cessione delle azioni).

Quanto alla base imponibile, la scelta del Legislatore, in linea con quella operata nella maggior parte degli altri ordinamenti tributari, era stata quella di effettuare la tassazione come capital gain del plusvalore fra valore normale delle azioni alla data di cessione delle stesse e valore delle stesse alla data di assegnazione.

Definizione di valore normale ai sensi dell'art. 9, co. 4 del Tuir

(Circolare 25 febbraio 2000 n. 30/ECircolare 17 maggio 2000 n. 98/E, par. 5.1.3)

Titoli:

Valore normale:

Azioni, obbligazioni, altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri.

E' determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese.

Per ultimo mese si intende non al mese solare, ma al periodo che va dal giorno di riferimento (quello di assegnazione dei titoli al dipendente) allo stesso giorno del mese solare precedente.

Inoltre, ai fini del calcolo della media, si assume quale divisore solo i giorni di effettiva quotazione del titolo, cioè tutti quei giorni cui si riferiscono le quotazioni presa a base del calcolo. Se nel periodo considerato non vi sono state rilevazioni di prezzi, si deve fare riferimento al primo mese solare antecedente (inteso come spiegato poc'anzi) nel corso del quale risulta effettuata la suddetta rilevazione (Circ. ABI 21 giugno 1999, n. TR/4707; Circ. ABI 4 novembre 1999, n. TR-VE-FI/007271).

Altre azioni, quote di società non azionarie, titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società.

è determinato in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti.

Si noti il riferimento al «valore» del patrimonio netto e non semplicemente al patrimonio netto contabile.

Con riferimento al momento della tassazione, occorre ricordare un precedente intervento di prassi dell'Amministrazione finanziaria, che con Circolare 25 febbraio 2000, n. 30/E, e poi ribadito nel par. 5.1.4 della Circolare 17 maggio 2000, n. 98/E, facendo riferimento a quanto affermato dalla relazione governativa al D.Lgs. n. 505/1999, ha operato il seguente distinguo:

  • l'attribuzione di un diritto di opzione cedibile va assoggettato come reddito di lavoro dipendente fin dal momento della sua attribuzione;
  • se il diritto di opzione non è cedibile l'attribuzione dello stesso non è di per sé tassabile, essendo invece assoggettati a tassazione i titoli e valori acquisiti a seguito dell'esercizio dell'opzione (fermo restando il rispetto delle altre condizioni stabilite dalla legge). Tuttavia, qualora un diritto non cedibile perda successivamente tale requisito, nel periodo d'imposta in cui è reso trasferibile il relativo valore (determinato secondo il criterio del valore normale di cui all'art. 9, co. 3, TUIR richiamato dall'art. 51, co. 3, TUIR) è assoggettato a tassazione.
Regime fiscale vigente

Il comma 24-bis dell'articolo 82 del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008, ha previsto l'abrogazione della lettera g-bis) del co. 2 dell'art. 51 del TUIR, a decorrere dalle azioni assegnate ai dipendenti dal 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del decreto), indipendentemente dalla data di adozione del piano.
Dal punto di vista fiscale la cancellazione di tale norma ha determinato la totale concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei redditi derivanti dall'esercizio dei piani di stock option.

Per individuare la data di assegnazione delle azioni occorre far riferimento alla Risoluzione 12 dicembre 2007, n. 366/E, dove è stato chiarito che occorre aver riguardo al trasferimento della proprietà dei titoli azionari e dei diritti in essi incorporati.

La scelta fatta in occasione dell'introduzione del regime fiscale agevolato, art. 13, co. 2, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, diversamente da quanto deciso dal Legislatore del D.L. n. 112/2008, escludeva dal nuovo regime anche le future assegnazioni di titoli derivanti dall'esercizio di opzioni attribuite ai dipendenti dai «piani deliberati in precedenti periodi di imposta».

Regime previdenziale

I commi 24-bis e 24-ter, aggiunti in sede di conversione in legge all'art. 82, D.L. n. 112/2008, modificano il comma 4 dell'art. 27 del D.P.R. n. 797/1955, escludendo dal calcolo della base imponibile contributiva il plusvalore delle azioni assegnate ai dipendenti a partire dal 25 giugno 2008, che precedentemente vedevano la loro totale imponibilità.

Con la Circolare n. 123/2009 l'INPS fornisce in merito alcune importanti precisazioni, ovvero:

  • l'esclusione dall'imponibile contributivo dei redditi derivanti dall'esercizio di piani di stock option non è subordinata ad alcuna condizione e, pertanto, la differenza tra il valore di mercato delle azioni al momento dell'esercizio del diritto di opzione e il prezzo pagato dal dipendente è sempre escluso dalla base imponibile contributiva;
  • il nuovo regime contributivo si applica alle azioni assegnate a decorrere dal 25 giugno 2008, indipendentemente dalla data in cui i piani sono stati deliberati;
  • la data di assegnazione coincide con quella di esercizio dell'opzione, indipendentemente dal fatto che la materiale emissione o consegna del titolo avvengano in un momento successivo (come affermato anche dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 54/E/2008);
  • il regime di esenzione contributiva trova applicazione anche per i piani azionari non generalizzati che prevedano, previo rispetto di determinate condizioni, l'assegnazione a titolo gratuito delle azioni.

Di seguito una tabella riassuntiva delle modifiche legislative.

Periodo di Assegnazione delle Azioni

Condizioni necessarie per l'attribuzione del beneficio fiscale

Fino al 4.7.2006

Dal 5.7.2006 al 2.10.2006

Dal 3.10.2006 al 24.6.2008

Dal 25.6.2008

Art. 51,Tuir

D.L. n. 223/2006

D.L. n. 262/2006

D.L. n. 112/2008

Prezzo di acquisto al momento dell'offerta almeno pari al valore delle azioni al momento dell'attribuzione del diritto di opzione

SI

SI

SI

Abrogazione del regime fiscale di favore, consistente nell'esclusione del compenso in natura alla formazione del reddito di lavoro dipendente e nella tassazione del capital gain con imposta sostitutiva del 12,5%

Azioni possedute in misura non superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee ordinarie

SI

SI

SI

Le azioni assegnate devono essere emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché da quelle che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa o ne sono controllate

SI

SI

SI

Mantenimento delle azioni per almeno 5 anni dalla data di assegnazione

SI

Valore delle azioni assegnate non superiore alla retribuzione lorda dell'anno precedente

SI

Decorso un periodo di almeno 3 anni tra attribuzione del diritto ed possibilità di esercizio dell'opzione (vesting period)

SI

Quotazione in mercato regolamentato della società al momento in cui il diritto di opzione può essere esercitato

SI

Mantenimento delle azioni, per almeno 5 anni, per un ammontare almeno pari alla differenza tra il valore alla data dell'assegnazione e il costo pagato per l'acquisto (1)

SI

(1) La norma precisava (art. 51, co. 2-bis, Tuir) che qualora i titoli oggetto di investimento fossero ceduti o dati in garanzia prima che fossero trascorsi 5 anni dalla loro assegnazione, l'importo che non aveva concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione doveva essere assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avveniva la cessione ovvero la costituzione in garanzia.

Addizionale sui compensi

L'art. 33, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge n. 122/2010, introduce un'addizionale del 10% sui compensi dei dirigenti e ai collaboratori coordinati e continuativi operanti nel settore finanziario, erogati sotto forma di bonus e stock options che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione erogata.

L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011, ha precisato che il prelievo aggiuntivo del 10% hanatura autonoma rispetto all'IRPEF, pur mutuandone la disciplina in tema di accertamento, riscossione, sanzioni irrogabili e contenzioso.

Con l'art. 23, comma 50-ter, D.L. n. 98/2011 (manovra estiva del 2011), la base di commisurazione del prelievo è stataampliata, prevedendo che l'addizionale del 10% sia dovuta sulla parte degli emolumenti variabili (bonus e stock option) “che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione”, dunque non più sull'eccedenza rispetto al triplo di quest'ultima.

Nella Circolare n. 4/E del 2011, viene chiarito che, in assenza di una espressa definizione di settore finanziario, l'ambito soggettivo di applicazione dell'addizionale deve essere individuato nelle banche e negli altri enti finanziari, nonché negli enti e nelle altre società la cui attività consista in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni.

In evidenza: Lavoro prestato all'estero

L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 4/E del 2001, ha precisato che sono soggetti al prelievo dell'addizionale “anche i dirigenti del settore bancario e finanziario che prestano la loro attività lavorativa all'estero, per i quali, ai fini dell'applicazione dell'aliquota addizionale del 10 per cento, occorrerà tener conto della retribuzione effettiva prevista dal contratto di lavoro, a prescindere dai criteri convenzionali di determinazione del relativo reddito da lavoro dipendente dettati dall'art. 51, co. 8-bis, del T.U.I.R.”

Decorrenza

L'applicazione dell'addizionale riguarda i bonus e le stock option corrisposti a partire dall'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010, ovvero dal 31 maggio 2010, anche se maturati in anni precedenti.

Quanto alla decorrenza dell'inasprimento dell'addizionale operato nel 2011 ad opera del D.L. n. 98/2011, la norma ha previsto espressamente che “la disposizione di cui al comma 50-bis si applica ai compensi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, dunque a partire dal 17 luglio 2011.

Codici Tributo

Con la Risoluzione n. 64/E del 10 luglio 2015, sono stati istituiti i codici tributo per il recupero tramite ruolo delle addizionali sui compensi erogati per bonus e stock options.

I nuovi codici per il recupero tramite ruolo dell'imposta sopra citata, unitamente ai relativi interessi e sanzioni, sono:

  • 1059 denominato “Addizionale su compensi a titolo di bonus e stock options maturati fuori territorio Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta”;
  • 105B denominato “Addizionale su compensi a titolo di bonus e stock options maturati fuori territorio Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta interessi”;
  • 105C denominato “Addizionale su compensi a titolo di bonus e stock options maturati fuori territorio Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta sanzione”.
Regime fiscale e contributivo delle Stock Granting

La disciplina fiscale delle azioni assegnate alla generalità dei dipendenti di cui all'art. 51, comma 2, lett. g), del TUIR, rimane agevolata rispetto a quella delle stock option.
Pertanto, continua ad essere escluso dal reddito di lavoro dipendente, il valore delle azioni offerte ai dipendenti, a condizione che le azioni:

  • siano offerte alla generalità dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
  • abbiano un valore complessivamente non superiore ad euro 2.065,83 per ciascun periodo di imposta; superata tale soglia, viene assoggettata ad imposizione la sola eccedenza;
  • non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o, comunque, cedute prima di tre anni.

Nel caso le azioni vengono cedute prima che siano trascorsi tre anni dall'acquisto, l'importo escluso dall'imponibile è assoggettato nel periodo d'imposta nel quale avviene la cessione quale compenso in natura di lavoro dipendente (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 12 agosto 2005 n. 118).

Nel caso di assegnazione gratuita delle azioni, all'atto della successiva cessione, l'intero importo del corrispettivo percepito si configura come plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva nella misura del 20%.

Con la Risoluzione n. 3/2002 l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che dall'offerta delle azioni non possono essere esclusi i lavoratori part time, mentre con la Risoluzione n. 129/2004 che, invece, possono essere esclusi i lavoratori che abbiano preso sevizio da poco tempo in azienda, in quanto non ancora inseriti funzionalmente nell'impresa.

Infine, in tema di “pluralità di assegnazioni” si evidenzia la Risoluzione n. 186/2002 dell'Agenzia delle Entrate che ha precisato: "Ai fini della verifica del rispetto della condizione temporale, si pone il problema dell'individuazione delle azioni cedute dal dipendente nel caso in cui abbia ricevuto una pluralità di assegnazioni in diverse annualità. In tal caso, si ritiene che possa farsi riferimento al criterio in base al quale si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data meno recente (cosiddetto criterio FIFO: first in first out)".

Ai fini contributivi, le azioni cedute sono imponibili nel momento e nella misura in cui lo sono ai fini fiscali.

Ai fini assicurativi, l'INAIL, ha provveduto, con la pubblicazione della Circolare n. 39 del 15 ottobre 2010, ad aggiornare le proprie istruzioni relativamente alla determinazione della base imponibile contributiva, distinguendo tra azioni offerta alla generalità dei dipendenti (stock granting) e azioni offerte a determinati dipendenti (stock option).

Monitoraggio fiscale e quadro RW

A decorrere dal periodo d'imposta 2013 le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparati residenti nel territorio dello Stato che detengano investimenti all'estero e attività finanziarie estere, devono assolvere all'obbligo di monitoraggio fiscale ed alla liquidazione delle relative imposte, per il tramite della compilazione del quadro RW.

Con riguardo ai contribuenti persone fisiche che detengono stock option su azioni estere, trascorso il vesting period, gli stessi devono indicare il loro importo nel quadro RW soltanto nei casi in cui, al termine del periodo d'imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante. In casi differenti infatti il beneficiario non dispone di un “valore” all'estero.

La Circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013, ha precisato che il detentore di tali stock option non deve provvedere alla compilazione del quadro RW finché l'assegnatario non possa esercitare il proprio diritto di opzione (vesting period), in quanto, fino a quel momento, lo stesso diritto è soggetto a una sorta di condizione sospensiva.

In evidenza: Valorizzazione

La Circolare n. 38/E del 2013, ha chiarito che per la valorizzazione della consistenza delle stock option devono essere indicati nel quadro RW quale “valore iniziale” il prezzo di esercizio previsto dal piano e quale “valore finale” il valore corrente del sottostante al termine del periodo di imposta.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 73/E del 25 luglio 2014, ha trattato 3 diversi casi in cui il contribuente detenga stock option su azioni estere, a seconda che siano cedibili o non cedibili, con o senza la clausola “Exercise and sell”, fornendo degli esempi numerici di compilazione dei quadri in oggetto.

I diritti d'opzione devono essere sempre indicati nel quadro RW, anche nel periodo di sospensione (vesting period), quando siano cedibili dall'assegnatario; in questo caso andranno riportati a valori di mercato e saranno imponibili ai fini dell'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), come anche chiarito dalla Circolare 28/E del 2 luglio 2012.

Nel caso di stock option non cedibili con clausola dell'Exercise and sell, qualora le medesime siano state esercitate alla scadenza del vesting period e nel medesimo periodo d'imposta siano anche state vendute le relative azioni, non sarà necessario procedere alla compilazione del quadro RW e non sarà dovuta nemmeno l'IVAFE.

Riferimenti

Normativi

  • Art. 33, D.L. 31 maggio 2010, n. 78
  • Legge 6 agosto 2008, n. 133
  • Art. 82, co. 23, 24-ter, D.L. 25 giugno 2008, n. 112
  • Art. 51, co. 2, lett. g), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Giurisprudenza

  • Trib. Milano, sentenza 23 giugno 2010, n. 6862

Prassi

  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 25 luglio 2014, n. 73
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 23 dicembre 2013, n. 38
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 28 marzo 2012, n. 11
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 15 febbraio 2011, n. 4/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 9 settembre 2008, n. 54
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 19 gennaio 2007, n. 1
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 4 agosto 2006, n. 28
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 17 maggio 2000, n. 98
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 3 luglio 2008, n. 270
  • INPS, Circolare 11 dicembre 2009, n. 123
  • INAIL, Circolare 15 ottobre 2010, n. 39