Stock option
17 Luglio 2015
Inquadramento
Con i piani stock options le società concedono la possibilità ai propri dipendenti di acquistare, entro un certo periodo di tempo, un numero prestabilito di azioni ad un prezzo prefissato detto, tecnicamente, strike price. Al momento dell'offerta del diritto di opzione, la società stabilisce sia il prezzo (che rimane fisso), sia il termine entro il quale esercitare l'opzione. Si tratta di una forma di incentivazione per il management, finalizzata al raggiungimento di determinati obiettivi per l'azienda ed oramai in molti Paesi le stock option prevedono, spesso, per tali categorie professionali, una remunerazione costituita da una parte fissa e da una quota variabile che aumenta o diminuisce in base ai risultati ottenuti.
II D.L. n. 112/2008 ha cancellato le norme fiscali di favore in tema di stock option. Le nuove regole, tassazione ordinaria dell'lRPEF secondo il criterio di progressività propria dell'imposta, vengono applicate in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ovvero dal 25 giugno 2008, mentre le regole più favorevoli (ora abrogate) si applicano alle assegnazioni effettuati prima di tale data. Se il reddito di lavoro dipendente derivante dall'esercizio del diritto di acquistare le azioni ad un prezzo predeterminato è diventato totalmente imponibile, viceversa il decreto, per tali tipologie di piani azionari, ha previsto un'esenzione totale sotto il profilo contributivo. Introduzione
Con i piani di stock options una società attribuisce ai propri dipendenti, amministratori, dirigenti, diritti di opzione, non cedibili a terzi, per l'acquisto di azioni della società stessa o della sua controllante, ad un prezzo generalmente almeno pari a quello di mercato al momento dell'offerta, stabilendo che l'opzione possa esercitarsi non prima di un certo periodo (vesting period). Il comma 23 dell'art. 82, D.L. 112/08, abrogando la lett. g-bis) del comma 2 dell'art. 51, Tuir, pone però fine al prelievo agevolato previsto per le assegnazioni a dipendenti e collaboratori dei predetti piani azionari, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero dal 25 giugno 2008. Agevolazioni fiscali si possono, invece, ancora rilevare per i piani di azionariato popolare, con assegnazione gratuita di azioni alla generalità dei dipendenti (stock granting), per un valore non superiore alla franchigia di €uro 2.065,83 annui (lett. g) del comma 2 dell'art. 51, Tuir). Regime fiscale previgente
Il trattamento fiscale delle stock option attribuiva un beneficio fiscale consistente nel tassare il differenziale di valore (plusvalore), secondo le regole del capital gain con aliquota del 12,5%, cioè quello previsto per le partecipazioni non qualificate (dal 1° gennaio 2012 l'aliquota è aumentata al 20%).
Originariamente, le condizioni richieste per fruire del regime fiscale agevolato erano fondamentalmente due (Circolare n. 98/E/2000, par. 5.1.7):
Il regime così delineato è stato oggetto di molteplici cambiamenti, tant'è che il Legislatore è intervenuto sia con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 sia, a brevissima distanza, con il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.
Il testo originario del D.L. n. 223/2006, art. 36, co. 25, prevedeva la completa abolizione del regime fiscale di favore, mentre la legge di conversione n. 248/2006 ha mantenuto in vita il discusso sistema incentivante introducendo due ulteriori vincoli, oltre a quelli già esaminati sopra, che hanno interessato le assegnazioni effettuate nel periodo dal 5 luglio al 2 ottobre 2006:
Successivamente l'art. 3, co. 12, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, con effetto dalle assegnazioni di azioni effettuate nel periodo dal 3 ottobre 2006 al 24 giugno 2008, ha previsto la sostituzione di tali ultimi requisiti con i seguenti tre, che vanno ad aggiungersi a quelli originari visti in precedenza:
Quanto alla base imponibile, la scelta del Legislatore, in linea con quella operata nella maggior parte degli altri ordinamenti tributari, era stata quella di effettuare la tassazione come capital gain del plusvalore fra valore normale delle azioni alla data di cessione delle stesse e valore delle stesse alla data di assegnazione.
Con riferimento al momento della tassazione, occorre ricordare un precedente intervento di prassi dell'Amministrazione finanziaria, che con Circolare 25 febbraio 2000, n. 30/E, e poi ribadito nel par. 5.1.4 della Circolare 17 maggio 2000, n. 98/E, facendo riferimento a quanto affermato dalla relazione governativa al D.Lgs. n. 505/1999, ha operato il seguente distinguo:
Regime fiscale vigente
Il comma 24-bis dell'articolo 82 del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008, ha previsto l'abrogazione della lettera g-bis) del co. 2 dell'art. 51 del TUIR, a decorrere dalle azioni assegnate ai dipendenti dal 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del decreto), indipendentemente dalla data di adozione del piano. Per individuare la data di assegnazione delle azioni occorre far riferimento alla Risoluzione 12 dicembre 2007, n. 366/E, dove è stato chiarito che occorre aver riguardo al trasferimento della proprietà dei titoli azionari e dei diritti in essi incorporati. La scelta fatta in occasione dell'introduzione del regime fiscale agevolato, art. 13, co. 2, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, diversamente da quanto deciso dal Legislatore del D.L. n. 112/2008, escludeva dal nuovo regime anche le future assegnazioni di titoli derivanti dall'esercizio di opzioni attribuite ai dipendenti dai «piani deliberati in precedenti periodi di imposta». Regime previdenziale
I commi 24-bis e 24-ter, aggiunti in sede di conversione in legge all'art. 82, D.L. n. 112/2008, modificano il comma 4 dell'art. 27 del D.P.R. n. 797/1955, escludendo dal calcolo della base imponibile contributiva il plusvalore delle azioni assegnate ai dipendenti a partire dal 25 giugno 2008, che precedentemente vedevano la loro totale imponibilità. Con la Circolare n. 123/2009 l'INPS fornisce in merito alcune importanti precisazioni, ovvero:
Di seguito una tabella riassuntiva delle modifiche legislative.
Addizionale sui compensi
L'art. 33, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge n. 122/2010, introduce un'addizionale del 10% sui compensi dei dirigenti e ai collaboratori coordinati e continuativi operanti nel settore finanziario, erogati sotto forma di bonus e stock options che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione erogata. L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011, ha precisato che il prelievo aggiuntivo del 10% hanatura autonoma rispetto all'IRPEF, pur mutuandone la disciplina in tema di accertamento, riscossione, sanzioni irrogabili e contenzioso. Con l'art. 23, comma 50-ter, D.L. n. 98/2011 (manovra estiva del 2011), la base di commisurazione del prelievo è stataampliata, prevedendo che l'addizionale del 10% sia dovuta sulla parte degli emolumenti variabili (bonus e stock option) “che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione”, dunque non più sull'eccedenza rispetto al triplo di quest'ultima. Nella Circolare n. 4/E del 2011, viene chiarito che, in assenza di una espressa definizione di settore finanziario, l'ambito soggettivo di applicazione dell'addizionale deve essere individuato nelle banche e negli altri enti finanziari, nonché negli enti e nelle altre società la cui attività consista in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni.
Decorrenza L'applicazione dell'addizionale riguarda i bonus e le stock option corrisposti a partire dall'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010, ovvero dal 31 maggio 2010, anche se maturati in anni precedenti. Quanto alla decorrenza dell'inasprimento dell'addizionale operato nel 2011 ad opera del D.L. n. 98/2011, la norma ha previsto espressamente che “la disposizione di cui al comma 50-bis si applica ai compensi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, dunque a partire dal 17 luglio 2011.
Codici Tributo Con la Risoluzione n. 64/E del 10 luglio 2015, sono stati istituiti i codici tributo per il recupero tramite ruolo delle addizionali sui compensi erogati per bonus e stock options. I nuovi codici per il recupero tramite ruolo dell'imposta sopra citata, unitamente ai relativi interessi e sanzioni, sono:
Regime fiscale e contributivo delle Stock Granting
La disciplina fiscale delle azioni assegnate alla generalità dei dipendenti di cui all'art. 51, comma 2, lett. g), del TUIR, rimane agevolata rispetto a quella delle stock option.
Nel caso le azioni vengono cedute prima che siano trascorsi tre anni dall'acquisto, l'importo escluso dall'imponibile è assoggettato nel periodo d'imposta nel quale avviene la cessione quale compenso in natura di lavoro dipendente (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 12 agosto 2005 n. 118). Nel caso di assegnazione gratuita delle azioni, all'atto della successiva cessione, l'intero importo del corrispettivo percepito si configura come plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva nella misura del 20%. Con la Risoluzione n. 3/2002 l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che dall'offerta delle azioni non possono essere esclusi i lavoratori part time, mentre con la Risoluzione n. 129/2004 che, invece, possono essere esclusi i lavoratori che abbiano preso sevizio da poco tempo in azienda, in quanto non ancora inseriti funzionalmente nell'impresa. Infine, in tema di “pluralità di assegnazioni” si evidenzia la Risoluzione n. 186/2002 dell'Agenzia delle Entrate che ha precisato: "Ai fini della verifica del rispetto della condizione temporale, si pone il problema dell'individuazione delle azioni cedute dal dipendente nel caso in cui abbia ricevuto una pluralità di assegnazioni in diverse annualità. In tal caso, si ritiene che possa farsi riferimento al criterio in base al quale si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data meno recente (cosiddetto criterio FIFO: first in first out)". Ai fini contributivi, le azioni cedute sono imponibili nel momento e nella misura in cui lo sono ai fini fiscali. Ai fini assicurativi, l'INAIL, ha provveduto, con la pubblicazione della Circolare n. 39 del 15 ottobre 2010, ad aggiornare le proprie istruzioni relativamente alla determinazione della base imponibile contributiva, distinguendo tra azioni offerta alla generalità dei dipendenti (stock granting) e azioni offerte a determinati dipendenti (stock option). Monitoraggio fiscale e quadro RW
A decorrere dal periodo d'imposta 2013 le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparati residenti nel territorio dello Stato che detengano investimenti all'estero e attività finanziarie estere, devono assolvere all'obbligo di monitoraggio fiscale ed alla liquidazione delle relative imposte, per il tramite della compilazione del quadro RW. Con riguardo ai contribuenti persone fisiche che detengono stock option su azioni estere, trascorso il vesting period, gli stessi devono indicare il loro importo nel quadro RW soltanto nei casi in cui, al termine del periodo d'imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante. In casi differenti infatti il beneficiario non dispone di un “valore” all'estero. La Circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013, ha precisato che il detentore di tali stock option non deve provvedere alla compilazione del quadro RW finché l'assegnatario non possa esercitare il proprio diritto di opzione (vesting period), in quanto, fino a quel momento, lo stesso diritto è soggetto a una sorta di condizione sospensiva.
L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 73/E del 25 luglio 2014, ha trattato 3 diversi casi in cui il contribuente detenga stock option su azioni estere, a seconda che siano cedibili o non cedibili, con o senza la clausola “Exercise and sell”, fornendo degli esempi numerici di compilazione dei quadri in oggetto. I diritti d'opzione devono essere sempre indicati nel quadro RW, anche nel periodo di sospensione (vesting period), quando siano cedibili dall'assegnatario; in questo caso andranno riportati a valori di mercato e saranno imponibili ai fini dell'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), come anche chiarito dalla Circolare 28/E del 2 luglio 2012. Nel caso di stock option non cedibili con clausola dell'Exercise and sell, qualora le medesime siano state esercitate alla scadenza del vesting period e nel medesimo periodo d'imposta siano anche state vendute le relative azioni, non sarà necessario procedere alla compilazione del quadro RW e non sarà dovuta nemmeno l'IVAFE. Riferimenti
Normativi
Giurisprudenza
Prassi
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