Gruppo Due: il danno biologico intermittente

05 Luglio 2016

L'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, affidando il lavoro al Gruppo Due, coordinato dal dr. Giuseppe Buffone e dal dr. Daniele Moro, ha ritenuto di elaborare una tabella funzionale alla quantificazione del danno non patrimoniale risarcibile nell'ipotesi in cui un soggetto, che subisca una certa menomazione invalidante a seguito di un evento lesivo, deceda prima della liquidazione del pregiudizio sofferto per una causa esterna ed indipendente dalla lesione subita. Questa voce di pregiudizio è espressa dalla sintesi lessicale «danno biologico intermittente».

L'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, affidando il lavoro al Gruppo Due, coordinato dal dr. Giuseppe Buffone e dal dr. Daniele Moro, ha ritenuto di elaborare una tabella funzionale alla quantificazione del danno non patrimoniale risarcibile nell'ipotesi in cui un soggetto, che subisca una certa menomazione invalidante a seguito di un evento lesivo, deceda prima della liquidazione del pregiudizio sofferto per una causa esterna ed indipendente dalla lesione subita. Questa voce di pregiudizio è espressa dalla sintesi lessicale «danno biologico intermittente» poiché è un danno liquidato in un “intervallo” (tra la data della lesione e la data del decesso). L'Osservatorio ha vagliato le principali tesi formatesi in giurisprudenza e dottrina sull'argomento: ha scartato l'orientamento favorevole all'equità pura (inidoneo a rendere la decisione prevedibile) e quelli che non assegnano maggiore rilevanza ai primi anni di vita successivi alla lesione, ai fini della quantificazione del pregiudizio (criterio cd. matematico puro) o che escludono un adeguamento del risarcimento alla durata effettiva della vita (criterio contrario alla riduzione del quantum), poiché non conformi alle direttive interpretative collaudate della Suprema Corte (da ultimo, v. Cass. civ., n. 679/2016). In tale ricostruzione, attesa l'esistenza di un arco temporale ben determinato – che termina con la morte del soggetto - all'interno del quale il pregiudizio si è prodotto, si ritiene che un criterio liquidativo diversificato per fasce di età sia inidoneo ad esprimere la peculiarità della fattispecie, se solo si consideri che il fattore anagrafico, nell'ipotesi tradizionale, è utilizzato quale parametro in base al quale calcolare l'aspettativa di vita, ossia il probabile tempo durante cui la lesione subita dispiegherà i suoi effetti dannosi.

Alla luce di quanto affermato, si è perciò optato per l'adozione di un criterio liquidativo che utilizzi quale parametro il risarcimento annuo mediamente corrisposto ad ogni percentuale invalidante secondo i valori monetari individuati dalle Tabelle di Milano; esso corrisponde al rapporto tra il risarcimento medio e l'aspettativa di vita media. Più dettagliatamente:

  1. Il risarcimento medio si può definire come il quantum liquidato mediamente dalla Tabella di Milano per una data percentuale invalidante. In altre parole, è il risultato della media matematica, per ogni percentuale di invalidità, tra il quantum liquidabile ad un soggetto di anni 1 e quello liquidabile ad un soggetto di anni 100, e cioè della media tra la somma risarcitoria massima e quella minima.
  2. L'aspettativa di vita media è la vita potenziale di un soggetto di età compresa tra anni 1 e 100 (che corrispondono agli estremi anagrafici presi in considerazione dalla Tabella di Milano), a prescindere dal sesso di appartenenza, e rileva (come sopra osservato) quale elemento oggettivo attraverso cui poter calcolare il risarcimento medio annuo. In particolare, l'aspettativa di vita annua si ricava dalla media matematica tra le aspettative di vita di ogni soggetto compreso tra 1 e 100 anni (in sostanza si sommano le aspettative di vita di tutte le fasce di età e si divide per 100) mentre l'eliminazione delle divergenze dovute al sesso maschile o femminile dell'interessato si ottiene attraverso una preventiva media tra aspettativa di vita maschile e femminile per ogni fascia di età.
  3. Il risarcimento medio annuo corrisponde al rapporto tra il risarcimento medio e l'aspettativa di vita media; in sostanza è la distribuzione annua, in funzione dell'aspettativa di vita media, della massa risarcitoria media per ogni percentuale invalidante. Esso è espresso nella tabella alla colonna n. 4 denominata «danno non patrimoniale per ogni ulteriore anno successivo».

Ciò detto, è necessario sottolineare che il danno non è una funzione costante nel tempo ma esso è ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi. Siffatta considerazione è la base teorica delle colonne n. 2 e n. 3 denominate rispettivamente «danno non patrimoniale per il primo anno» e «danno non patrimoniale per il primo e secondo anno» e relative alla somma risarcibile nell'ipotesi in cui un soggetto deceda a distanza di un anno o due anni dal fatto lesivo. Nello specifico si ritiene che il pregiudizio sofferto nel primo e nel secondo annuo abbiano una intensità maggiore rispetto a quello sofferto dal terzo anno in avanti sicché i valori risarcitori relativi a quell'arco temporale devono essere più elevati: si è ritenuto dunque equo un incremento del risarcimento medio annuo nella misura del 100% per il primo anno e del 50% per il secondo. Per ogni ulteriore anno di vita vissuta, si procederà, invece, ad addizionare la somma prevista nella colonna n. 4.

In conclusione, la colonna n. 5 relativa alla «personalizzazione del danno» (colonna n. 5) segue, per la sua applicazione, l'andamento già consolidato delle Tabelle di Milano, pur precisando che, per la nuova tabella di cui si discute, il fattore anagrafico del danneggiato viene reintrodotto come elemento da tenere in considerazione ai fini della personalizzazione.

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