Dei danni a terzi può rispondere non solo l’appaltatore ma anche il committente

Redazione Scientifica
06 Marzo 2015

L'appaltatore è di regola esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi, salvo le ipotesi di ingerenza del committente, che integrino gli estremi della culpa in eligendo.

La culpa in eligendo del committente. Attesa l'autonomia che contraddistingue la posizione dell'appaltatore nell'ambito del contratto di appalto, costui è, di regola, esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nella realizzazione dell'opera o del servizio cui si è obbligato, salve le ipotesi di ingerenza del committente con direttive vincolanti o di presenza degli estremi della culpa in eligendo, la quale si verifica se il compimento dell'opera o del servizio sono stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi.

Al fine della configurazione di una culpa in eligendo, l'accertamento in sé del ridotto numero di dipendenti dell'appaltatore, ove non adeguatamente posto in relazione con la specificità delle opere oggetto dell'appalto, l'assenza in cantiere del responsabile della sicurezza e la limitata presenza del direttore dei lavori, non sono elementi sufficienti a far ritenere che l'impresa scelta sia incapace di eseguire i lavori appaltati.

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