Risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni : criteri di accertamento

Redazione Scientifica
13 Febbraio 2017

La risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni è garantita indipendentemente dalla sussistenza del danno biologico documentato, qualora sia riferibile alla lesione di diritti costituzionalmente garantiti.

IL CASO Un uomo, unitamente alla moglie ed ai figli, denuncia al Tribunale di Treviso il fratello, lamentando violazione dell'art. 1102 c.c. in relazione all'area antistante le rispettive proprietà per l'abbattimento di un muro divisorio e per l'apertura di un cancello automatico, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dovuti alle immissioni provenienti dal suo fondo e la cessazione della sua attività, consistente in un officina di lavorazione del ferro, per impedirgli l'utilizzo di un maglio ad aria, di un carroponte e l'accesso di automezzi al suo capannone. Le immissioni consistevano negli strumenti rumorosi utilizzati nell'officina e nei gas nocivi sprigionati dai lavori di verniciatura. Il Tribunale, accogliendo la richiesta attorea, condannava il convenuto a rimuovere il carroponte, ad astenersi dall'invadere l'area comune, alla cessazione delle immissioni acustiche con inibizione all'uso di determinati macchinari ed al risarcimento del danno; il giudizio d'appello conferma tale giudizio.

Il convenuto ricorre ora in Cassazione, articolandolo in sei motivi.

FUNZIONE PERCIPIENTE DELLE INDAGINI DEL CTU La Cassazione approfitta del caso in concreto per ribadire i criteri di accertamento di tollerabilità delle immissioni. Il convenuto si dogliava del fatto che la Corte di merito avesse dato importanza solo alle indagini svolte dal CTU, senza considerare le deduzioni fornite di prova testimoniale. La Corte sul punto ricorda come i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. siano accertamenti di natura tecnica, da attuarsi mediante apposita consulenza «con funzione percipiente, poiché solo un esperto è in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone, l'intensità dei suoni o delle emissioni di vapori o gas, nonché il loro grado di sopportabilità per le persone». Ed ancora che in tale materia la prova testimoniale è da ritenersi ammissibile solo ove «verta su fatti caduti sotto la diretta percezione sensoriale dei deponenti, e non si riveli espressione di giudizi valutativi» (Cass. civ., sez. II, 31 gennaio 2006 n. 2166).

RAPPORTI TRA PROPRIETARI DI FONDI VICINI Nonostante il DM Ambiente, del 16 marzo 1988, all'art. 16 ALL. A stabilisca che per l'inquinamento acustico, nel periodo diurno, la presenza di rumore a tempo parziale sia da considerarsi solo nel caso di persistenza dello stesso per massimo un'ora, stabilendo una diminuzione del valore del rumore ambientale di 3 dB, la Corte ricorda come la giurisprudenza costante abbia invero stabilito diversamente. In tema di immissioni sonore, infatti, le modalità di rilevamento stabilite da leggi speciali o regolamenti di carattere pubblico disciplinano solo i rapporti tra privati e PA: i criteri stabiliti, meno rigorosi, sono infatti volti a proteggere la salute pubblica mediante predisposizione di illecito amministrativo. Per disciplinare i rapporti tra proprietari di fondi vicini è invece necessario applicare l'art. 844 c.c. che «nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni» (ex multis, Cass. civ., sez. II, 1 febbraio 2011 n. 2319).

CRITERIO COMPARATIVO Nella valutazione il giudice di merito deve effettuare una valutazione comparativa, avendo riguardo sia alla sensibilità del luogo che alla situazione locale. Doveroso è infatti considerare la vicinanza dei luoghi e i possibili effetti dannosi delle immissioni. La Corte ricorda come il limite di tollerabilità delle immissioni non sia mai assoluto, bensì «relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, non potendo prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori abnormi».

VIOLAZIONE DI DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI La Cassazione ribadisce la necessità di garantire la risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni indipendentemente dalla sussistenza del danno biologico documentato, qualora sia riferibile alla lesione dei seguenti diritti costituzionalmente garantiti:

  • diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione;
  • diritto a libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane.

La tutela è stata ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della Convenzione europea sui Diritti dell'Uomo.

SUSSISTENZA DELLA FATTISPECIE INCRIMINATRICE Infine, nel confutare il sesto motivo di ricorso, la Suprema Corte ricorda che, ai fini della risarcibilità ex art. 2059 c.c. in relaziona all'art. 185 c.p., è bastevole che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, ritendo sufficiente che il giudice del merito abbia accertato la sussistenza degli elementi costitutivi di una fattispecie incriminatrice (Cass. civ., sez. I, 24 giugno 2015 n. 13085).

Dal momento che la Corte di Venezia aveva affermato l'esistenza di un pregiudizio alla libera e normale esplicazione della personalità ed alla qualità della vita derivante dallo stress e dal grave disagio cagionato dalle immissioni sonore provenienti dall'officina, la Corte non può che rigettare il ricorso proposto.