L'articolo prende in esame uno degli snodi più significativi della novella, che introduce la facoltà, del tutto eccezionale per il danneggiato, di derogare allo schema dell'art. 1917 c.c. e citare in giudizio con azione diretta l'assicuratore del responsabile civile, azienda sanitaria o medico libero professionista. Tale facoltà tradisce l'intento del legislatore di assimilare la disciplina della rc sanitaria a quella auto sul piano dell'obbligo assicurativo e delle tutele sociali a favore delle vittime di errore medico.
Premessa e ratio legis
Quasi quattro anni di lavori parlamentari (il primo d.d.l. fu presentato il 15 marzo 2013), approfondimenti, istanze, emendamenti e dibattiti in commissione ed in aula hanno portata alla promulgazione della l. n. 24 dell'8 marzo 2017, che a lungo ricorderemo come un provvedimento di riscrittura radicale e complesso di una materia giuridica a grande impatto sociale, che avrà una ricaduta su tutti i profili che caratterizzano la realtà sanitaria nel nostro Paese.
La proposta di legge si proponeva il non semplice compito di riequilibrare una realtà giuridica, sociale ed economica da più fonti disegnata come critica e distorta.
Si allude alla realtà principalmente giudiziaria delle controversie legate alla responsabilità dei medici per errori professionali, governata per molti anni dal diritto vivente reso dalle corti superiori ed incanalato verso una responsabilità contrattuale sempre e comunque riferibile all'operatore sanitario, anche a quello “strutturato” all'interno della azienda sanitaria.
Da più parti e in più studi era segnalato il fenomeno, strettamente collegato, di un progredire statistico delle controversie civili contro i medici, con parallelo incremento dei volumi risarcitori e, con essi, dei costi di reperibilità sul mercato delle idonee coperture assicurative atte a proteggere il patrimonio dei medici convenuti sempre più spesso nel contenzioso settoriale.
La collocazione della responsabilità del sanitario all'interno della filiera della colpa contrattuale generava quindi uno sbilanciamento processuale del medico rispetto al paziente sul piano dell'onere probatorio e per il profilo di autodifesa del professionista, che spesso determinava il ricorso a quella “medicina difensiva” che costituisce un percorso di adozione di protocolli terapeutici e diagnostici atti a precostituire una ampiezza di strumenti difensivi (spesso superflui nei fatti) in previsione di possibili contestazioni future sulle opzioni cliniche adottate di volta in volta dal professionista.
Non si deve aver timore nel rammentare che tutto l'impianto della legge 24 è pensato nell'ottica sia di riequilibrare quello che era inteso come uno sbilanciamento giuridico a sfavore del professionista medico, sia di decentrare, per così dire, la domanda risarcitoria verso altri soggetti patrimonialmente più solidi, come la stessa azienda sanitaria e le imprese di assicurazione, che la normativa fresca di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si propone di coinvolgere sempre più nel meccanismo risarcitorio.
Come e se tali obbiettivi saranno raggiunti saranno due importanti passaggi a dirlo: i futuri decreti attuativi, dei quali la legge necessita per andare a pieno regime e, soprattutto, quella che registreremo come la futura giurisprudenza interpretativa dei numerosi aspetti critici e conflittuali che la novella sembra, fin in questa fase embrionale, porre all'attenzione dell'interprete.
Rimanendo nel contesto della finalità di legge di decentrare la posizione processuale del medico, in questa direzione sono da registrare le norme centrali della legge: gli artt. 6 e 7, che propendono per un alleggerimento della posizione giudiziaria penale e civile del medico, con la non punibilità per imperizia del medico allineato ai canoni comportamentali scientifici, nel primo caso, e con la non più equivocabile riconduzione della colpa del sanitario nell'ambito più protettivo della responsabilità contrattuale, per effetto dell'art. 7, comma 3.
Analogamente, in tale direzione, è da leggere la struttura fortemente delimitativa dell'azione di rivalsa verso l'operatore sanitario disciplinata nell'art. 9 della legge n. 24/2017.
Anche la struttura del nuovo obbligo assicurativo a carico delle aziende sanitarie pubbliche e private (disciplinato all'art. 10) e l'onere per le stesse di contrarre (al comma 1) idonee garanzie a favore dell'operatore sanitario strutturato, è tesa a decentrare l'azione di responsabilità verso soggetti finanziari protettivi per il professionista.
Certamente, il provvedimento qui in esame e la presenza dell'assicuratore fin dalle battute inziali della controversia (si pensi all'obbligo di partecipazione attiva all'ATP exart. 696-bis, nuova condizione di procedibilità del giudizio prevista all'art. 8 della legge) è indice di questa finalità socioprotettiva e riparatoria del danno deviata verso soggetti professionali ad alta potenzialità tecnica e finanziaria.
L'azione diretta del soggetto danneggiato
Entriamo ora nel merito della analisi dell'art. 12 l. n. 24 del 2017.
Il comma 1 dell'art. 12 dispone che «Fatte salve le disposizioni dell'art. 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1, art. 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo art. 10».
È chiara la volontà di sussumere nel contesto sanitario una regolamentazione che rappresenta un pilastro del nostro sistema di assicurazione obbligatoria nel comparto della rc auto.
Su questo parallelismo (su cui torneremo) e sul raffronto con le interpretazioni consolidatesi nel tempo di alcuni snodi della disciplina auto avremo a che fare dunque in una analisi che voglia esaminare l'applicazione pratica del principio nel comparto sanitario.
La legge dunque, facendo salvo l'esperimento delle procedure alternative al giudizio imposte dall'art. 8, concede al “soggetto danneggiato” la facoltà di agire direttamente contro l'impresa di assicurazione che presti la copertura alle aziende sanitarie ed all'esercente la professione in regime libero professionale.
La norma pone dunque, come già per la rc auto, la deroga alla azione prevista in applicazione dell'art. 1917 c.c. che conceda al solo assicurato la facoltà di chiamata (a garanzia in quel caso) il proprio assicuratore.
Sul piano soggettivo quindi, la facoltà è concessa alla vittima primaria dell'errore medico ed ai suoi congiunti o aventi diritto (cd danni indiretti o da rimbalzo), secondo il principio dell'ampliamento della titolarità attiva dell'azione a coloro che subiscano in via diretta le conseguenze dell'illecito (per un maggior approfondimento, si veda anche P. MARIOTTI, P.CAMINITI, Azione diretta in Ridare.it e M.ROSSETTI, Il diritto delle assicurazioni, Padova, 2013, vol. III, 314).
Non certamente, riteniamo, la facoltà di agire contro l'assicuratore sarà concessa a chi sarà legittimato all'azione di rivalsa ex art. 9 della legge: l'azienda sanitaria e l'assicurazione che intervenga a norma dell'art. 1916 c.c., per i quali permarranno i limiti di cui all'art. 1917 c.c. , in ragione anche della diversa regolamentazione speciale prevista proprio dall'art. 9.
Sul piano del soggetto passivo, la norma appare chiara nell'attribuire l'azione diretta alle sole ipotesi in cui la vittima agisca contro la struttura sanitaria, pubblica o privata, e contro l'esercente la professione sanitaria in regime libero professionale.
Appare esclusa, dunque, tale facoltà nella ipotesi in cui la vittima di errore sanitario voglia agire nei confronti del medico cd “strutturato” (non libero professionista), quello per intenderci a favore del quale le aziende sanitarie devono contrarre (art. 10, comma 1) polizze assicurative o comunque operare con ritenzione finanziaria sul proprio patrimonio.
In questi casi il medico se convenuto dovrà provvedere alla chiamata in causa del proprio assicuratore, ovvero, profilo non indifferente, della stessa azienda per la quale opera, in un rapporto di garanzia del tutto nuovo legato all'obbligo di quest'ultima di garantirlo appunto attraverso l'adozione di «altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi».
Proprio quest'ultimo elemento (e la generazione di una nuova e assai complessa azione di garanzia diretta verso l'azienda nella quale il medico è inquadrato) costituisce una delle (molteplici) diversificazioni strutturali tra la disciplina socioprotettiva della rc auto e quella nuova della rc sanitaria.
La non opponibilità al danneggiato delle eccezioni derivanti dal contratto e la rivalsa dell'assicuratore verso l'assicurato
Il comma 2 dell'art. 12 prevede che «Non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, eccezioni derivanti dal contratto diverse da quelle stabilite dal decreto di cui all'art. 10, comma 6, che definisce i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'art. 10, comma 2».
È questo uno snodo disciplinare assai critico ed ancora in parte ermetico, in assenza dei decreti attuativi che circoscriveranno il contenuto dell'obbligo assicurativo come previsto dall'art. 10, comma 6, della legge.
La norma evoca il testo e la elaborazione interpretativa vigente dell'analogo limite previsto dall'art. 144 cod. ass. (d.lgs. n. 209/2005), e con essa la funzione di rilievo sociale attribuita all'assicuratore di proteggere il vero soggetto tutelato da un obbligo assicurativo: il danneggiato.
Con la non opponibilità delle «eccezioni derivanti dal contratto diverse da quelle stabilite dal decreto» che definirà il futuro obbligo assicurativo, il Legislatore ha voluto estendere dunque la analoga tutela del danneggiato anche al contesto della rc sanitaria.
Va detto subito che allo stato, in attesa dei futuri canoni obbligatori della assicurazione, non è lecito attendersi interpretazioni diverse sul concetto di «eccezioni contrattuali non opponibili» rispetto a quanto è già consolidato in dottrina ed in giurisprudenza su tale fronte disciplinare.
Così, a titolo di esempio, si può rammentare che l'assicuratore non ha facoltà di opporre al terzo danneggiato eccezioni derivanti dall'aggravamento (art. 1898 c.c.) o alterazione colposa (artt. 1892 e 1893 c.c.) del rischio, dalla responsabilità contrattuale per omessa denuncia (art. 1915 c.c.), ovvero per mancato pagamento del premio (art. 1901 c.c.), ovvero ancora altre delimitazioni del rischio esclude dal contesto obbligatorio (si veda M. ROSSETTI, cit, p. 319).
Sono ritenute normalmente opponibili al terzo danneggiato, insomma, le eccezioni riguardati la nullità assoluta o l'inesistenza del contratto assicurativo per assenza del rischio, ovvero quelle legate al mancato pagamento delle rate di premio successive alla prima (Cass. civ., 24 marzo 2006 n. 6635, resa però in contesto appunto rc auto).
Più complesso sarà valutare se, fra le eccezioni non opponibili vi possano essere quelle relative, ad esempio, alle franchigie contrattuali (singoli, frontali, aggregate che dir si vogliano), ovvero alle ipotesi in cui l'azienda sanitaria opti per una parziale ritenzione delle riserve finanziarie a bilancio (secondo la facoltà concessa loro, in alternativa all'obbligo assicurativo, dall'art. 10, comma 1).
Per parte nostra non riteniamo che tali limiti di impegno dell'assicuratore possano essere inopponibili al terzo danneggiato, ciò per un duplice ordine di ragioni, l'una tecnica e normativa e l'altra, per così dire, logica e pragmatica.
La prima ragione è che, proprio alla luce di quelle che in giurisprudenza sono le ipotesi canoniche di inopponibilità nel regime rc auto di cui si è detto sopra, le franchigie o scoperti di polizza non hanno una genesi propria nel contrato assicurativo ma costituiscono, semmai, una scelta libera dell'assicurato del tutto opposta: quella appunto di ritenere parzialmente a proprio carico il rischio (nei limiti di quanto concederà la decretazione attuativa ovviamente).
Non estranea a questo ragionamento, poi, è il passaggio letterale della norma che richiama la non opponibilità delle eccezioni “diverse da quelle stabilite dal decreto” attuativo, con ciò concedendo che, al di fuori di tale obbligo, le delimitazioni liberamente assunte dalle parti non possano obbligare l'assicuratore ad una garanzia mai assunta.
La terza ragione tecnico normativa di tale nostra opinione sta nella considerazione che, a differenza di quanto stabilito dall'art. 14 cod. ass., nella odierna novella non è espressamente esclusa la opponibilità di «clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno».
La mancanza, insomma, di una specifica indicazione della non opponibilità al terzo danneggiato (come per l'auto) di forme di contribuzione o ritenzione in proprio dell'assicurato, devono far propendere per la opponibilità distintiva nel comparto sanitario dei limiti della esposizione finanziaria, tanto nei massimali di polizza, quanto nelle franchigie, quanto, e a maggior ragione, in ipotesi di SIR (Self Insurance Retention) dell'azienda.
La ragione, infine, di natura più prettamente logico – empirica risiede nella considerazione che – ove fosse diversamente – il mercato assicurativo non potrebbe recepire, oltre al rischio proprio della copertura obbligatoria, anche quello legato ad una gestione e valutazione di un rischio di credito verso l'assicurato, da esercitare nella azione di rivalsa contrattuale come previso dal successivo comma 3.
Se, come sostenuto nelle relazioni di accompagnamento ai lavori parlamentari, e come appare evidente dalla lettura del testo di legge, la novella si propone di agevolare l'allargamento della platea di assicuratori disponibili a contrarre il rischio (integrale o parziale) della rc sanitaria, una tale preclusione sul piano finanziario passivo avrebbe una ricaduta economica (anche difficilmente preventivabile) sulla complessiva gestione del rischio e, pertanto, sulla generazione attuariale di una tariffa o addirittura sulla disponibilità ad entrare o rimanere degli stessi operatori assicurativi sul mercato della rc sanitaria.
Litisconsorzio necessario
Il comma 4 dell'art. 12 dispone che «Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata a norma del comma 1 è litisconsorte necessario la struttura medesima; nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria a norma del comma 1 è litisconsorte necessario l'esercente la professione sanitaria».
La norma pone dunque, anche in questo caso alienandosi alla disciplina rc auto, una nuova ipotesi legislativa di litisconsorzio necessario, exart. 102 c.p.c., tra l'assicuratore convenuto in giudizio ed i soggetti garantiti, siano essi le imprese sanitarie ovvero l'esercente la professione sanitaria in regime libero-professionale.
Di buon impatto anche il secondo periodo dello stesso comma nel quale è disposto che «l'impresa di assicurazione, l'esercente la professione sanitaria e il danneggiato hanno diritto di accesso alla documentazione della struttura relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro».
L'oggetto di questo vero e proprio diritto di accesso agli atti riguarderà quindi tutta la documentazione che potrà divenire utile in sede di istruttoria del fatto e che sarà reperibile presso gli uffici amministrativi e legali delle strutture sanitarie che a tali richieste dovranno essere attrezzate.
L'obbligo in questione fa il paio con quello articolato nell'art. 4 della legge (definito “trasparenza dei dati”) e previsto a favore di una ampia categoria di altri soggetti, definiti «interessati aventi diritto».
Manca nella norma una previsione sanzionatoria in ipotesi di omesso tempestivo riscontro alla richiesta, tuttavia la struttura che non desse colpevolmente seguito alla legittima istanza presentata ai sensi di legge, incorrerebbe in una responsabilità diretta per eventuali pregiudizi arrecati alla parte richiedente, come le conseguenze, ad esempio, di una corretta ed esauriente difesa giudiziale con pregiudizio economico per la parte non correttamente informata dei fatti.
Raccordo normativo e decreti attuativi
Detto che la legge al comma 5 prevede una mera norma di allineamento del regime prescrizionale tra l'azione del danneggiato verso il responsabile e contro l'impresa di assicurazione, il successivo comma 6 dispone che l'intero impianto dell'articolo in commento entrerà in vigore solo con l'emanazione e la cogenza dei decreti attuativi che disciplineranno l'obbligo assicurativo conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 6 della legge.
Precisazione questa del tutto opportuna se si considera che, altrimenti, pur in assenza del decreto regolatore dei minimi di polizza obbligatori, la natura socioprotettiva della norma avrebbe consentito una immediata applicazione almeno in una interpretazione fin da subito volta al favor del danneggiato che ispira in ogni caso ampia parte della novella.
L'azione diretta contro l'assicuratore si esplica anche nella fase preliminare al giudizio, se si considera gli obblighi di partecipazione ed attivazione alla trattaiva previsti dall'art. 8, comma 4, della legge (“tentativo obbligatorio di conciliazione”)
Quello che semmai potrà essere auspicabile, proprio in sede di legislazione regolatrice demandata al piano amministrativo, è che la stessa futura regolazione dia una chiara indicazione non solo dei contenuti minimi dell'obbligo assicurativo, ovvero solo dei criteri di derogabilità e di delimitazione del rischio, ma, soprattutto, che dia conto – in un'ottica emendativa ed integrativa di un testo di legge non chiarissimo – di quali siano le “eccezioni contrattuali” opponibili e quali quelle non opponibili al terzo danneggiato in sede di esperimento della azione diretta giudiziale.
Come si è detto più sopra, l'ampiezza del rischio che l'assicuratore conosce in sede di stipula della polizza non deve essere reso oltre misura aleatorio da esposizioni patrimoniali generate non dal contratto ma dalla inopponibilità delle stesse condizioni di polizza al danneggiato.
Ciò a pena di una disincentivazione al proporsi al mercato che andrebbe nella direzione opposta a quella voluta dalla legge stessa.
Conclusioni e principali criticità operative
La norma si ispira come abbiamo detto, alla visione pubblicistica di una assicurazione obbligatoria del rischio sanitario, mutuando la disciplina auto che – va detto – aveva una ispirazione originale di diritto comunitario europeo e si proponeva di disciplinare un rischio a forte impatto sociale, collegato ad una attività ritenuta a tal punto pericolosa per la collettività, da generare una norma altrettanto protettiva quale quella contenuta nell'art. 2054 c.c. che allinea la guida del veicolo ad una gravosa presunzione di colpa per i danni arrecati dall'uso nel mezzo stradale.
Verrebbe dunque da dire che nel progetto di sussunzione del meccanismo proprio della assicurazione obbligatoria auto nel contesto sanitario, se è presente un forte rilievo sociale, manca del tutto, invece, una disciplina protettiva per il soggetto debole del rapporto (il paziente nel caso), a maggior ragione ora che la legge stessa ha chiaramente ricondotto la responsabilità del medico al di fuori di qualunque ipotesi applicativa di colpa presunta.
La diversa disciplina giuridica della responsabilità tra rc auto e rc sanitaria, insomma, unitamente ad un obbligo assicurativo del tutto anomalo (sul piano della sua derogabilità con “altre analoghe misure” e su quello della assenza di un obbligo a contrarre per l'assicuratore, invece presente nel contesto rc auto) e, non ultimo, la assoluta diversità strutturale dei due prodotti assicurativi mediamente presenti sul mercato (con meccanismi del tutto avulsi dal contesto rc auto: si pensi a franchigie sostanziose, esclusioni contrattuali tipiche, claims made, SIR, eccetera), rendono l'assimilazione di sistema che ispira la norma in parte forzato e, per altro verso, fonte di criticità.
Vediamone brevemente alcune.
a. L'introduzione nel processo della nuova figura dell'assicuratore non sempre potrà portare ad una semplificazione del giudizio, ma, forse spesso, ad un appesantimento dello stesso rito, tanto sul piano ovviamente soggettivo, quanto su quello della diversità di domande collegate fra loro.
La inopponibilità di eccezioni al terzo danneggiato, ad esempio, non farà venir meno, ed anzi incentiverà nello stesso giudizio la presenza di una domanda di rivalsa che l'assicuratore precluso muoverà verso il suo assicurato e che ben potrà essere esercitata nello stesso procedimento.
Nello stesso giudizio, se intentato anche contro il medico, si articoleranno dunque domande dirette e domande subordinate e collegate a quelle principali, che si potranno incrociare con rivalse per responsabilità e per i limiti contrattuali inopponibili e con altre molteplici istanze, fino a raggiungere un cumulo che potrà pregiudicare la celerità del rito.
b. La grande differenza tra le tecniche assicurative che si sono consolidate nei due settori disciplinari della responsabilità civile auto e medica, portano a ritenere assai improbabile che la semplice chiamata in causa con azione diretta dell'assicuratore possa costituire (come si ritenne) una agevolazione della composizione della lite.
Si pensi (solo a titolo di esempio e con riserva di approfondimenti futuri) alla semplice linearità del contratto assicurativo auto (assenza di franchigie, unilateralità del rapporto assicuratore-assicurato, ampiezza dell'obbligo assicurativo allineato all'art. 2054 c.c., presenza di accordi collaudati tra imprese assicurative per la gestione del flusso finanziario, tipo CARD, eccetera) e, dall'altro, alla complessità strutturale del contratto rc sanitaria in molte delle sue clausole tipiche (franchigie importanti, frontali e aggregate, delimitazioni del rischio, coassicurazioni dirette ed indirette, esclusione della solidarietà passiva, regime claims made, clausole di regolazione del premio e così via).
Tutte queste disposizioni non sono mai state, sia detto, un mero “capriccio” del mondo assicurativo, ovvero un semplice escamotage per sottrarsi all'obbligo contrattuale. Sono invece la struttura oramai tipizzata di una offerta assicurativa che ha negli anni conciliato il sottile margine di utile del settore con una offerta possibile a prezzi sostenibili dalla platea degli assicurati.
Queste clausole delimitative del rischio nella sostanza e nel patrimonio, insomma, sono frutto storicamente generato della articolazione del rapporto sinallagmatico tra soggetto professionale ed assicuratore.
Ipotizzare poi dei decreti attuativi che delimitino fortemente tali margini operativi delle coperture oggi presenti sul mercato potrà solo avere il duplice ed alternativo riflesso di portare ad una esplosione del costo delle polizze o, di contro, alla ulteriore uscita dal settore delle imprese oggi ancora presenti.
c. Un accenno merita, infine, anche una considerazione di sistema sulla sovrapposizione forzosa del reparto rc auto a quello sanitario.
Tali settori appaiono difficilmente assimilabili sotto vari profili.
Si pensi, si è già detto, alla diversità di disciplina della responsabilità.
Ancora, l'utente della strada (protetto dalla normativa comunitaria e nazionale) entra col responsabile del fatto in un rapporto del tutto occasionale ed unico (che si materializza con il sinistro stradale), mentre il paziente è portatore di una vicenda clinica mediamente lunga e complessa sia sul paino soggettivo (molti i possibili autori dell'illecito, tra azienda, medici, altri operatori, eccetera), sia su quello tecnico (la eziopatogenesi del danno per lo più concausato dall'errore medico, a differenza del sinistro stradale), sia, infine, sul piano macro e socioeconomico.
Il paziente attinge infatti ad un sistema sanitario (pubblico o privato che sia) che è portatore non solo della missione di salvaguardia del singolo, ma che semmai realizza la difficile sintesi tra quella funzione protettiva e di salvaguardia unitaria, col ben più ampio diritto collettivo ad accedere ad un servizio sanitario efficiente e tecnicamente idoneo.
Volàno di questo sistema articolato e plurisoggettivo è, neanche a dirlo, il valore macroeconomico della sanità al quale concorrono molteplici aspetti, tra i quali la organizzazione del sistema, l'accesso libero al servizio di ogni utente, la ricerca e l'aggiornamento scientifico dei suoi attori principali (i medici) e, non ultimo, il costo anch'esso sociale dei risarcimenti, ovvero il trasferimento degli stessi in tutto o in parte nel mondo assicurativo.
In buona sostanza sono molte più le ragioni che diversificano il settore rc auto da quello della rc sanitaria di quelle che li uniscono e la semplice sovrapposizione o sussunzione di una disciplina parziale, oramai collaudata, in un'altra avente struttura ed equilibri assai diversi, appare una opzione alchimica forzata, se non azzardata.
Si vuol dire, in conclusione, che i due sistemi qui a lungo messi a confronto presentano peculiarità assolutamente non compatibili e la cui affiliazione dovrà passare attraverso una attenta e ragionata regolamentazione che dovrà caratterizzare i futuri decreti attuativi (molta parte proprio destinata a disciplinare il comparto assicurativo).
Sarà quella la vera fase delicata e di attuazione della novella voluta con questo testo unitario che avrà il non arduo compito di rendere la disciplina della rc sanitaria compatibile con il sistema della assicurazione obbligatoria (benché derogabile).
Una regolamentazione futura di questa materia, troppo appiattita sull'esperienza della rc auto non consentirà, a nostro giudizio, di raggiungere quello che è uno degli obbiettivi dichiarati dalla legge, vale a dire la resa di compatibilità del settore, soprattutto della responsabilità civile di aziende sanitarie e medici, al mercato ed alla offerta assicurativa che potrà, al contrario, in caso di una regolamentazione non adeguata alle peculiarità del ramo, portare anche ad un appesantimento del conteggio dei premi (soprattutto per le aziende sanitarie) e ad una ulteriore riduzione della offerta assicurativa nel mercato che sarà.
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Sommario
L'azione diretta del soggetto danneggiato
La non opponibilità al danneggiato delle eccezioni derivanti dal contratto e la rivalsa dell'assicuratore verso l'assicurato