Estinzione del diritto alla prestazione nei contratti atipici

Daniele Moro
02 Agosto 2017

Polizza fideiussoria: i differenti termini prescrizionali dei premi pattuiti in virtù della causa concreta del contratto e dell'autonomia negoziale

Polizza fideiussoria assicurativa prescritta, perché trascorsi 10 anni e 3 mesi dall'ultima diffida. La compagnia assicurativa sostiene che i ratei annuali, mai richiesti alla scadenza naturale, non si sono prescritti. È possibile ritenere che seguano la sorte del contratto principale e pertanto anche essi devono intendersi prescritti?

Preliminarmente è necessario osservare che la locuzione nominale “polizza fideiussoria assicurativa” non si riferisce a contratti tipici o standardizzati di identico contenuto ma è un'espressione polivalente all'interno della quale è ricompresa una pluralità di accordi con divergenti pattuizioni, accomunati dall'essere strutturalmente articolati secondo lo schema del contratto a favore di terzo e funzionalmente caratterizzati dall'assunzione dell'impegno, da parte di una compagnia assicurativa o di un istituto di credito, di corrispondere un importo determinato al beneficiario in caso di inadempimento della prestazione garantita e dovuta dal contraente della polizza.

Alla luce della predetta considerazione, il regime prescrizionale del diritto della compagnia assicurativa o dell'istituto bancario di pretendere l'adempimento dell'obbligazione pattuita con il contraente per la garanzia prestata è differente a seconda delle caratteristiche strutturali del contratto stipulato e della causa concreta che lo stesso è diretto a soddisfare.

Analizzando l'istituto della prescrizione delle più significative fattispecie contrattuali sussumibili nell'espressione “polizza fideiussoria”, è possibile distinguere:

  1. polizze fideiussorie la cui funzione, analogamente a quella di un contratto tipico di assicurazione, è volta al trasferimento o alla copertura di un rischio predeterminato. In tali ipotesi il diritto di pretendere il pagamento dei premi si prescrive, a norma dell'art. 2952 c.c., in un anno decorrente dalle singole scadenze pattuite;
  2. polizze fideiussorie nelle quali la funzione di garanzia è prevalente rispetto a quella assicurativa ma le parti, nella loro piena autonomia contrattuale, hanno voluto comunque richiamare la disciplina propria dell'assicurazione, con particolare riguardo ai rapporti tra l'assicuratore e l'altro contraente (volontà desumibile dall'esame e dall'interpretazione delle clausole di polizza). In tali fattispecie il diritto di pretendere il pagamento dei premi si prescrive, a norma dell'art. 2952 c.c., in un anno decorrente dalle singole scadenze pattuite (Cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 31 luglio 2015, n. 16283);
  3. polizze fideiussorie con prevalente funzione di garanzia rispetto a quella assicurativa, nelle quali la controprestazione del garantito consista nell'adempimento di un'unica prestazione (ad esempio, il pagamento di una certa somma di denaro in una data stabilita). In tali ipotesi, il diritto di pretendere l'adempimento della prestazione si prescrive, a norma dell'art. 2946 c.c., in dieci anni decorrenti dalla scadenza pattuita;
  4. polizze fideiussorie con prevalente funzione di garanzia rispetto a quella assicurativa, nelle quali il garantito abbia assunto l'obbligo di adempiere periodiche prestazioni annuali o infrannuali.

In tali fattispecie si possono distinguere le seguenti ipotesi:

a) l'obbligazione assunta dal garante è suscettibile di adempimento solo col decorso del tempo in quanto la causa del rapporto obbligatorio trova realizzazione con l'esecuzione di una pluralità di prestazioni distinte ed autonome (ad esempio, polizza fideiussoria decennale con “premi semestrali” ognuno dei quali è diretto a garantire solamente le prestazioni del debitore relative a quei sei mesi di riferimento) (Cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 3 settembre 1993 n. 9295; Cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 1 luglio 2005 n. 14080);

b) gli adempimenti periodici rappresentino solamente le “rate” di un'unica prestazione pattuita, analogamente a quanto accade nell'istituto del mutuo.

Ebbene, nell'ipotesi a) il diritto di pretendere il pagamento dei premi si prescrive, a norma dell'art. 2948 c.c., in cinque anni decorrenti dalle singole scadenze pattuite; nell'ipotesi b) il diritto ad ottenere il versamento di tutti i corrispettivi si prescrive, a norma dell'art. 2946 c.c., in dieci anni decorrenti dalla scadenza dell'ultima “rata” pattuita (Cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 30 agosto 2011 n. 17798; Cass. civ., sez. I, sent., 8 agosto 2013 n. 18951).

Ora, rilevato che la maggior parte dei contratti denominati “polizze fideiussorie” sono diretti a garantire al beneficiario l'adempimento di obblighi assunti dal contraente, e non a coprire un rischio predeterminato, e che le plurime prestazioni promesse rappresentino solamente le “rate” di un'unica prestazione pattuita, il caso in esame appare ragionevolmente sussumibile nell'ipotesi numero 4) lett. b), sicché si è in presenza di un unico termine prescrizionale decennale, decorrente dalla data statuita per il pagamento dell'ultima “rata”.

In siffatto contesto, l'esistenza di una diffida ad adempiere, presumibilmente idonea ad interrompere la prescrizione, ha determinato, nella circostanza in cui sia stata formulata alla scadenza del termine per il pagamento dell'ultima “rata”, l'effetto di far decorrere da quella data un nuovo termine prescrizionale decennale, mentre, nel caso in cui sia avvenuta in un'epoca antecedente alla suddetta scadenza è priva di rilevanza giuridica poiché il termine per adempiere la prestazione unica non era ancora scaduto.

In conclusione, alla luce delle sopra esposte considerazioni, sono da ritenersi prescritti tutti i diritti di credito vantati dalla compagnia assicurativa solo qualora, successivamente all'intervenuta diffida, non risultassero esservi ulteriori prestazioni periodiche da adempiere.

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