Lesione del diritto di proprietà e risarcimento del danno

21 Gennaio 2016

Come è noto, le azioni previste dal legislatore a difesa della proprietà trovano la loro disciplina codicistica negli artt. 948-951 c.c. i quali si occupano, per l'appunto, dell'azione di rivendicazione, dell'azione negatoria, dell'azione di regolamento di confini e dell'azione di apposizione di termini. Tali azioni si dicono petitorie in quanto mirano ad accertare e affermare la titolarità del diritto di proprietà contro chi lo contesti direttamente (negandolo) o indirettamente (vantando diritti reali limitati sul bene).Le azioni possessorie, di contro, disciplinate dagli artt. 1168-1170 c.c., tendono soltanto a tutelare momentaneamente e rapidamente il possessore dallo spoglio o dalla molestia che egli abbia subito nel suo possesso.

L'azione di rivendicazione e le sue differenze con le altre azioni reali e personali

Come è noto, le azioni previste dal legislatore a difesa della proprietà trovano la loro disciplina codicistica negli artt. 948-951 c.c. i quali si occupano, per l'appunto, dell'azione di rivendicazione, dell'azione negatoria, dell'azione di regolamento di confini e dell'azione di apposizione di termini.

Tali azioni si dicono petitorie in quanto mirano ad accertare e affermare la titolarità del diritto di proprietà contro chi lo contesti direttamente (negandolo) o indirettamente (vantando diritti reali limitati sul bene).

Le azioni possessorie, di contro, disciplinate dagli artt. 1168-1170 c.c., tendono soltanto a tutelare momentaneamente e rapidamente il possessore dallo spoglio o dalla molestia che egli abbia subito nel suo possesso.

Tra le azioni previste dal legislatore a difesa del diritto di proprietà, particolare attenzione merita l'azione di rivendicazione.

Si tratta di un'azione reale volta all'accertamento del diritto di proprietà nei confronti di chiunque detenga o possegga il bene oggetto del diritto stesso e finalizzata, per l'effetto, al conseguimento della restituzione del bene. Con l'azione di rivendicazione di cui all'art. 948 c.c., dunque, il proprietario agisce per un duplice scopo: da un lato quello di risolvere, mediante l'accertamento, una contestazione sul titolo del suo diritto e, dall'altro, quello di riottenere il bene di cui è stato illegittimamente privato.

L'azione di rivendica si distingue dalle seguenti azioni:

  1. azione di mero accertamento della proprietà, la quale, pur non essendo espressamente prevista, si ritiene comunque ammissibile. Le principali differenze risiedono nella natura del rimedio azionato (trattasi questa di azione di mero accertamento mentre l'azione di rivendica è un'azione di condanna), nel presupposto (nella rivendica è necessario che il proprietario sia stato spogliato del bene, elemento che non è richiesto ai fini della formulazione dell'azione di accertamento della proprietà, che implica soltanto un contrasto in relazione al titolo), nella finalità dell'azione (la rivendica è volta in ultimo al recupero del bene, mentre l'azione di accertamento tende a risolvere una controversia sulla titolarità del diritto) ed ovviamente nell'onere probatorio, considerato che nell'azione di mero accertamento il proprietario deve solo provare l'inesistenza del diritto vantato dal convenuto e non anche l'esistenza del suo, mentre nell'azione di rivendicazione il proprietario deve dare la prova della fondatezza del proprio diritto risalendo, se si tratta di acquisto a titolo derivativo, sino all'acquisto a titolo originario del bene, oltre naturalmente a provare la legittimità e la validità dei successivi trasferimenti sino al suo (probatio diabolica). Certo, se il bene rivendicato è un bene immobile l'attore ha la possibilità di unire il suo possesso a quello del suo dante causa, dimostrando che la cosa è stata posseduta per tutto il tempo necessario per usucapirla. Se, invece, oggetto della rivendica è un bene mobile, allora basta provare di aver acquistato il possesso in buona fede e con un titolo astrattamente idoneo a trasferirlo (possesso vale titolo);
  2. azione di regolamento di confini. A differenza della rivendica, è un'azione di mero accertamento, la cui natura non muta neppure allorquando l'attore chiede contemporaneamente anche il rilascio delle zone di terreno possedute dal vicino indebitamente (questa rappresenta, infatti, una mera conseguenza dell'istanza principale di accertamento). L'aspetto distintivo principale riguarda però l'oggetto: in questo tipo di azione non è posto in discussione il diritto di proprietà del vicino ma la sola estensione di tale diritto e ciò a causa di un'incertezza dei confini. L'azione si potrà esercitare sia nel caso in cui le parti chiedano che sia determinata giudizialmente la linea di demarcazione tra i due fondi (actio finium regundorum simplex) ovvero nel caso in cui si tratti di zona di terreno ben delimitata di discussa appartenenza (actio finium regundorum qualificata);
  3. azione di restituzione. Azione di rivendica ed azione di restituzione, pur tendendo allo stesso risultato pratico rappresentato dal recupero della disponibilità materiale del bene, si distinguono, essenzialmente, sotto il profilo della causa petendi, in quanto la prima azione ha natura reale ed è fondata sul diritto di proprietà di un bene, di cui l'attore assume di esser titolare ma di non averne la materiale disponibilità, mentre la seconda azione ha ad oggetto una pretesa di carattere personale finalizzata alla restituzione della res e fondata sull'inesistenza, ovvero sul sopravvenuto venir meno, di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto da colui che glielo richiede o dal suo dante causa – e per questo ha natura personale – e come detto è volta, previo accertamento di tale mancanza, ad attuare il diritto – personale – alla consegna del bene. La causa petendi dell'azione di rivendica risiede nel diritto di proprietà, mentre quella dell'azione di restituzione in un rapporto obbligatorio. L'azione di restituzione ha, dunque, ad oggetto una prestazione di dare, che deriva da un rapporto di carattere obbligatorio, connotata da personalità e relatività, in opposto alla realità ed assolutezza dell'azione di rivendicazione. Anche in questo caso sussiste una notevole differenza sul piano della disciplina dell'onere probatorio. Mentre colui che agisce in restituzione può limitarsi a dimostrare l'avvenuta consegna del bene al convenuto sulla base di un titolo invalido o successivamente venuto meno, colui che agisce in giudizio con l'azione di rivendicazione deve vincere la naturale presunzione di proprietà da parte del possessore del bene, con la conseguenza che deve dimostrare non solo l'illegittimità del possesso altrui, ma anche la titolarità del proprio diritto di proprietà.

A tal fine, come è stato già detto, non sarà sufficiente provare in giudizio il proprio atto di compravendita, potendo lo stesso dante causa non essere proprietario, bensì si dovrà provare un acquisto a titolo originario (probatio diabolica), che normalmente implicherà la prova di un proprio possesso ovvero del cumulo del possesso dei vari danti ed aventi causa fino a raggiungere il termine dell'usucapione ventennale: l'attore, infatti, per provare di essere proprietario, deve dimostrare anche che il suo dante causa era effettivo titolare del bene, dovendosi così risalire la catena degli acquisti sino a raggiungere la dimostrazione di un acquisto a titolo originario da parte di un dante causa remoto, ovvero dimostrare l'intervenuta usucapione del bene stesso, attraverso il cumulo di successivi possessi “uti dominus”.

Va comunque osservato che dopo la sentenza della Sezioni Unite della Cass. n. 7305/2014 chi agisce nei confronti di colui che non ha alcun titolo a giustificazione della disponibilità materiale del bene oggetto della controversia al fine di ottenerne la restituzione dovrà dimostrare un acquisto a titolo originario del bene oggetto di giudizio da parte sua ovvero da parte di uno dei propri danti causa.

Andrà invece qualificata come azione di restituzione quando l'attore fa valere un rapporto nascente da un rapporto contrattuale o comunque obbligatorio in relazione al quale chiede la restituzione del bene deducendo l'invalidità o il sopravvenuto venir meno del titolo per la detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto da colui che glielo richiede o dal suo dante causa. Solo in questo caso, diversamente dall'azione di rivendicazione, l'attore che domandi la restituzione del bene non avrà l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, essendo sufficiente (e necessario) che questi dimostri l'insussistenza del titolo giuridico legittimante la detenzione del bene da parte del convenuto.

La tutela risarcitoria

A questi rimedi riparatori, che operano ex post, si affianca e si aggiunge l'azione inibitoria, strumento di carattere preventivo e generale che mira ad evitare il verificarsi di una lesione del diritto dominicale.

Rimane, poi, comunque sempre salva la possibilità per il proprietario di agire, contestualmente o meno ai rimedi giudiziali sopra ricordati, con l'azione risarcitoria, azione generale ed anch'essa di carattere personale (v. Cass. civ., sent. n. 27447/2006), che trova, in difetto di una previsione esplicita (salva l'ipotesi di cui all'art. 948, comma 1, c.c.), il suo fondamento nell'art. 2043 c.c., norma cardine in tema di responsabilità civile.

Peraltro, va considerato che talvolta l'azione risarcitoria è l'unico strumento a disposizione del proprietario non potendo quest'ultimo invocare altri strumenti di tutela.

E così, ad esempio, in presenza di molestie di fatto, non idonee a consentire l'esercizio dell'azione negatoria, il proprietario avrà a disposizione soltanto la via dell'azione risarcitoria (tranne che egli, in quanto anche possessore, non possa agire, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'art. 1140 c.c.).

Si pensi ancora al caso in cui non sia possibile recuperare la cosa a seguito dell'esercizio dell'azione di rivendicazione, caso quest'ultimo in cui il convenuto è tenuto a corrispondere al proprietario che agisce in rivendica il valore del bene ed a risarcirgli il danno (art. 948, comma 1, c.c.; v. Cass. 18 aprile 2001, n. 5702).

Quello del risarcimento del danno da lesione del diritto di proprietà costituisce, tra l'altro, un principio informatore che regola anche i rapporti di vicinato in tema di proprietà immobiliare, al fine di assicurare a ciascun proprietario l'effettivo esercizio del suo diritto.

L'esercizio del diritto dominicale incontra così un limite nella necessità di non menomare la proprietà del vicino che, eventualmente, ha diritto di essere risarcito, ricorrendone i presupposti, ex art. 2043 c.c. (cfr. Cass. 21 gennaio 2008, n. 1260; v. anche Cass. 16 giugno 1987, n. 5287).

Il risarcimento del danno non patrimoniale

Non c'è bisogno di ricordare che il tema del risarcimento del danno non patrimoniale è stato a lungo oggetto di vivaci dibattiti dottrinali e giurisprudenziali.

L'accostamento danno non patrimoniale – diritto di proprietà (rectius, lesione del diritto di proprietà) non è, infatti, così ardito come prima facie potrebbe sembrare, così come non deve far storcere il naso discutere del diritto di proprietà in termini di un (nuovo?) diritto della persona.

Perché è proprio quest'ultima la premessa dalla quale occorre prendere le mosse: il diritto di proprietà, pur avendo un contenuto economico, costituisce pur sempre un diritto della persona, nel senso che costituisce anch'esso una situazione giuridica soggettiva che consente la piena realizzazione della persona umana.

È bene, dunque, partire dalle sentenze cd. gemelle del 2003 (n. 8827 e 8828), con le quali è stata riconfermata la natura bipolare del sistema risarcitorio previsto nel nostro ordinamento, riconducendo la risarcibilità del danno patrimoniale alla clausola generale di cui all'art. 2043 c.c. e del danno non patrimoniale alle ipotesi tipizzate di cui all'art. 2059 c.c.

Invero, da un punto di vista strutturale le due ipotesi risarcitorie del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale differiscono soltanto in punto di evento dannoso, ossia di lesione dell'interesse protetto: il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c. la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (v. Cass. S.U. n. 500/1999); mentre il risarcimento del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, postulando l'ingiustizia del danno la lesione di specifici diritti inviolabili inerenti alla persona.

Orbene, tale selezione avviene sia a livello normativo (nei casi determinati dalla legge), sia a livello interpretativo, dovendo, in quest'ultimo caso, il giudice individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona, necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria (art. 2 Cost.).

Diritti che non costituiscono un numerus clausus, ma che sono suscettibili di continua evoluzione, adattandosi alle mutevoli coordinate socio-culturali che caratterizzano il nostro ordinamento.

Il diritto di proprietà come diritto “dell'uomo”

Al fine, dunque, di valutare la risarcibilità del danno non patrimoniale per lesione del diritto dominicale, occorre verificare, in primo luogo, se il diritto di proprietà possa essere considerato come un diritto fondamentale inerente la persona.

In passato le scuole giusnaturaliste ed illuministe avevano esaltato la concezione individualistica della proprietà, tant'è che nel corso del ‘700 la proprietà era inserita tra i diritti naturali ed innati dell'uomo. Basti pensare che la Dichiarazione dei diritti del 1789 qualificava la proprietà come un «droit inviolable et sacre».

Analogo riconoscimento era previsto nella Costituzione del 1791 e nel Code Napoléon nonché, nell'Ordinamento italiano, dallo Statuto Albertino del 1848 (art. 29) e, successivamente, dal codice civile del 1865 (art. 536).

Le trasformazioni sociali avvenute nella seconda metà del diciannovesimo secolo nonché la rivoluzione industriale hanno messo in discussione detti principi.

La proprietà, superata la sua esaltazione quale diritto di natura, veniva così ricondotta al diritto positivo e si faceva strada l'idea che la proprietà privata non potesse essere assoluta e illimitata ma dovesse essere sottoposta a vari limiti.

Nello stesso tempo si affermava l'idea secondo la quale lo Stato può, e deve, intervenire nell'attività dei privati per tutelare gli interessi generali della collettività.

Da qui un mutamento di veduta: il diritto di proprietà da diritto fondamentale viene considerato diritto di natura economico-sociale.

Il binomio libertà-proprietà e quello diritto fondamentale-proprietà hanno echeggiato, poi, più volte nel corso dei lavori preparatori nella nostra Carta Costituzionale ma l'Assemblea Costituente non ha accolto la proposta di affermare un collegamento tra il diritto della proprietà e lo sviluppo della persona.

Da qui la conclusione, alla quale è successivamente pervenuta la Consulta, di negare che tale diritto possa considerarsi un diritto “inviolabile” dell'uomo, essendo la proprietà privata preordinata al soddisfacimento di interessi di carattere generale e sociale (c.d. funzionalizzazione sociale della proprietà privata) (v. Corte cost. n. 16/1968 e Corte cost. n. 56/1975).

Tale orientamento, che si fonda sull'individuazione dei diritti umani alla luce del solo testo Costituzionale, deve però oggi confrontarsi con il processo di integrazione europea che il nostro Paese ha vissuto, per effetto del quale il diritto di proprietà ha assunto una portata molto più ampia.

I riferimenti al diritto sovranazionale

Se si guarda al diritto sovranazionale, si riscontrano norme che ascrivono inequivocabilmente il diritto di proprietà nella categoria dei diritti fondamentali dell'uomo (sebbene ammettendone, in via eccezionale, possibili limitazioni per la realizzazione di obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità, purché non venga lesa la sostanza del diritto stesso).

Si pensi all'art. 17 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1789, ove la proprietà è considerata un diritto fondamentale dell'individuo, ovvero all'art. 17 dello Statuto delle Nazioni, che fornisce una tutela forte, quale diritto fondamentale, al diritto di proprietà, o ancora all'art. 6, par. 2, del Trattato di Maastricht secondo il quale «l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione di Roma del 1950 sui diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali» e tra tali diritti fondamentali rientra, per l'appunto, il diritto di proprietà.

Ma è soprattutto sul Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell'uomo (CEDU) e sull'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza) che l'attenzione deve maggiormente ricadere.

Quanto al primo riferimento normativo, l'art. 1 del citato Protocollo così statuisce: «Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. (…)».

La norma in esame presenta, invero, una formula “neutra”, che non contiene un espresso riferimento alla proprietà. Tuttavia, per effetto dell'interpretazione che dell'art. 1 citato ha dato la giurisprudenza europea, può ormai affermarsi che tale norma tuteli il diritto di proprietà in quanto tale e non quindi un diritto alla proprietà.

Della nozione di “beni” è stata fornita un'interpretazione estensiva che copre i beni immobili e mobili (v. Cedu, sent., Wiggins c. Regno Unito, 8 febbraio 1978), i diritti immateriali, i diritti di credito (anche d'imposta) (Cedu, sent. Buffalo s.r.l. c. Italia, 3 luglio 2003) e l'avviamento commerciale o professionale (v. Cedu, sent., Iatridis c. Grecia), la cui proprietà è tutelata solo allorquando la lesione sia ingiustificata e sproporzionata.

Per quanto attiene alle forme di lesione del diritto di proprietà, va ricordato che la lesione può avere luogo attraverso la privazione del diritto, la disciplina dell'uso dei beni oggetto del diritto dominicale e la lesione cagionata dal potere di imposizione statuale.

Ma non ogni lesione del diritto dominicale può considerarsi rilevante ex art. 1 Prot. 1.

Quest'ultima norma può dirsi violata soltanto quando siffatta lesione sia ingiustificata e sproporzionata.

Invero, la violazione del diritto dominicale può essere giustificata nella sua finalità allorquando essa sia conforme all'utilità pubblica (in caso di privazione del diritto) o all'interesse generale (nell'ipotesi in cui il proprietario non venga privato del suo diritto, ma ne venga soltanto disciplinato l'uso di quest'ultimo). E l'accertamento delle finalità che giustificano il provvedimento ablativo o limitativo delle facoltà del diritto di proprietà è rimesso ai singoli Stati, come si è affermato nella sent. James e altri c. Regno Unito, 21 febbraio 1986, ove si legge che «la Corte rispetta il modo in cui il legislatore nazionale concepisce gli imperativi dell'utilità pubblica, salvo che il suo giudizio sia manifestamente sprovvisto di base ragionevole».

L'art. 1 Prot. 1 in esame prevede, poi, anche una condizione di “legalità”. La privazione della proprietà privata può, infatti, avvenire soltanto «nelle condizioni previste dalla legge» e la disciplina dell'uso del bene deve essere fondata sulle «leggi da essi [gli Stati] ritenute necessarie».

La lesione del diritto di proprietà, ancora, per essere giustificata alla luce della norma in questione, deve rispondere ad un principio di proporzionalità o di giusto equilibrio, principio che, sebbene non espresso, è considerato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo come un requisito implicito e fondamentale in ognuna delle diverse fattispecie di cui all'art. 1 Prot. 1.

Il principio di proporzionalità introduce un criterio di valutazione del contemperamento degli interessi pubblici e privati che impone di verificare l'adeguatezza dell'intervento statale sul diritto di proprietà rispetto allo scopo della legge.

In altri termini, va accertata la “necessità” della lesione nell'ottica di un bilanciamento tra interesse collettivo ed interesse individuale. Deve dunque esistere un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito da qualsiasi misura applicata dallo Stato, incluse le misure che privano una persona della sua proprietà.

Nell'assicurare il rispetto di tale principio, la Corte riconosce ai singoli Stati un ampio margine di apprezzamento che riguarda sia la scelta delle modalità di attuazione sia la valutazione delle conseguenze dell'intervento statale, consentendo così ai singoli Stati di stabilire se l'intervento statale sia legittimato, nell'interesse generale, dallo scopo di realizzare l'obiettivo della legge in causa.

La Corte Europea, già dalla sentenza Sporrong e Lönnroth c. Svezia del 23 settembre 1982, ha affermato che il principio di proporzionalità non comporta, in caso di violazione del diritto di proprietà, la semplice corresponsione di un indennizzo, potendo tale principio essere violato anche laddove la lesione del diritto di proprietà si accompagni alla dazione di un indennizzo se tale lesione non avvenga nel rispetto del principio del giusto equilibrio. A meno che tale indennizzo, pur non corrispondendo al valore del bene, sia di tale entità da mantenere tra interesse generale ed interesse particolare del privato il giusto equilibrio e sempre che il pagamento di tale indennizzo avvenga entro un ragionevole lasso di tempo rispetto alla violazione del diritto dominicale(v. Cedu, Akkus c. Turchia, 24 giugno 1997).

Il principio di proporzionalità ha trovato, poi, conferma nella sentenza Cedu Scordino c. Italia del 29 luglio 2004.

Pur essendo stata riservata, come detto, ai singoli Stati la facoltà di scegliere la modalità di attuazione nonché quella di valutare le conseguenze dell'intervento statale, la Corte Europea si è riservata il potere di controllare che l'equilibrio voluto sia realmente preservato in modo compatibile con il diritto (dei ricorrenti) al rispetto dei loro beni. E, precisa la Corte nella sentenza da ultimo citata, al fine di accertare il rispetto del giusto equilibrio, occorre prendere in considerazione le modalità di indennizzo previste dalla legislazione perché, fermo restando che l'art. 1 Prot. n. 1 non garantisce il diritto ad una riparazione integrale, «senza il versamento di una somma ragionevolmente correlata al valore del bene, una privazione della proprietà costituisce normalmente una sproporzionata interferenza».

Ciò posto, è pure opportuno ricordare che l'art. 17 Carta di Nizza detta, in tema di proprietà, una norma sostanzialmente sovrapponibile a quella di cui all'art. 1 Protocollo n. 1 allegato alla CEDU stabilendo, infatti, che «ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne, di lasciarli in eredità (…)».

Tra l'altro l'art. 52 della stessa Carta statuisce che «laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione».

Alla luce, dunque, delle citate disposizioni normative – della cui efficacia vincolante non è dato più discutere, posto che l'art. 6 T.U.E. par. 1 nuova formulazione ha attribuito alla Carta in questione il medesimo valore giuridico dei Trattati – il diritto di proprietà assurge, oggi, a diritto fondamentale cui va garantita una certa tutela.

Tale assunto è stato fatto proprio da numerose pronunce con cui la Corte di Strasburgo ha condannato lo Stato Italiano al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto dominicale.

L'ulteriore giurisprudenza europea

Vanno innanzitutto ricordate le sentenze Cedu Belvedere Alberghiera del 30 ottobre 2003 e Cedu Carbonara e Ventura dell'11 dicembre 2003, con le quali la Corte di Strasburgo è pervenuta ad un'interpretazione dell'art. 1 Prot. 1 più rigorosa e garantista del principio di legalità, ritenendo contrastante con il predetto art. 1 ogni ingerenza illegale sul diritto di proprietà.

Entrambe le fattispecie hanno tratto origine dall'occupazione sine titulo di tutto o parte di un fondo privato ad opera della P.A. senza, però, che, in nessuna delle due vicende, l'apprensione materiale del terreno da parte dei pubblici poteri potesse qualificarsi illegittima ab initio.

Nel caso Carbonara e Ventura l'illegittimità era infatti sopravvenuta, essendosi protratta l'occupazione oltre la scadenza autorizzata; nel caso Belvedere Alberghiera s.r.l. il titolo su cui la presa di possesso si fondava è stato successivamente annullato, con efficacia ex tunc.

In ambedue le fattispecie, la Corte europea ha accertato l'esistenza di lesioni della proprietà che ha qualificato come “privazioni” ex art. 1 Prot. 1.

Cercando di ripercorrere l'iter argomentativo seguito dalla Corte E.D.U., si vede che quest'ultima, preliminarmente, ha proceduto alla ricognizione delle condizioni che avrebbero potuto giustificare la lesione del diritto di proprietà, accertando così il mancato rispetto della condizione di legalità.

Nello stesso tempo, la Corte Europea non si esime dal decretare una sorta di condanna dell'istituto dell'“occupazione appropriativa” in sé, formulando delle riserve “sulla compatibilità con il principio di legalità di un meccanismo che, in linea generale, consente all'Amministrazione di trarre beneficio da una situazione illegale e per effetto del quale il privato si ritrova di fronte al fatto compiuto”.

Fatte queste comuni premesse, le conclusioni però divergono.

Nel caso Carbonara e Ventura, la Corte di Strasburgo non ha dubitato dell'intervenuto legittimo trasferimento del diritto di proprietà in capo alla P.A. rilevando però che all'espropriazione non era seguito il pagamento di un'equa compensazione, circostanza sufficiente, nel pensiero della Corte, ad integrare la violazione dell'art. 1 Prot.

Nel causa Belvedere Alberghiera c. Italia, invece, la Corte ha ritenuto che la privazione del diritto di proprietà fosse avvenuta in modo illegale, considerato che la sentenza con cui il giudice amministrativo aveva dichiarato l'illegittimità dell'occupazione del terreno e la carenza di interesse pubblico che sostenesse la stessa non era stata seguita dalla restituzione del suolo.

Ma in entrambi i casi la Corte europea dei diritti umani ha ritenuto che dalla violazione del diritto di proprietà fosse derivato, oltre ad un danno patrimoniale, anche un danno morale, pronunciando così condanne a risarcimenti tutt'altro che simbolici (€ 25.000, con la prima pronuncia; € 50.000 a ciascuno dei due proprietari con la seconda) ed anche a favore di persona giuridica (Belvedere Alberghiera c. Italia).

Nella sentenza Carbonara e Ventura si è, in particolare, affermato che tale danno fosse derivato da “un senso di impotenza e di frustrazione di fronte allo spossessamento illegale dei loro beni”.

Ma tali casi non sono certamente isolati ed anche guardando indietro, si rinvengono altre pronunce della Corte di Strasburgo che sanciscono lo stesso principio.

Si pensi alla sentenza Beyeler (5.1.2000) o al caso A.C. c. Italia, caso, quest'ultimo, in cui si è riconosciuto il danno morale ai proprietari che non avevano potuto fruire, a tutela del loro diritto dominicale, dell'ausilio della forza pubblica al fine di far liberare l'immobile che era stato occupato da terzi in modo abusivo.

Di qualche anno prima è la sentenza Zubani (16 giugno 1999), dove si è ritenuto risarcibile il danno morale derivante dalla frustrazione e dall'ansia dei proprietari costretti a subire un contenzioso durato circa 18 anni.

La giurisprudenza nazionale

Seppur senza alcuna pretesa di esaustività, data la complessità dell'argomento, il punto di partenza è da rinvenire nelle note sentenze della Corte di Cassazione nn. 8827 e 8828 del 31 maggio 2003 che hanno affermato il principio secondo il quale «il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona».

Nel contempo, si è attribuita una forte centralità all'art. 2059 c.c. quale norma generale aggregante tutti i pregiudizi non patrimoniali. Dopo anni di agonia, l'art. 2059 c.c. sembra oggi rinascere e divenire addirittura una (nuova) clausola generale del sistema della responsabilità civile.

Le suddette pronunce hanno delineato le seguenti figure di danno: il danno patrimoniale (art. 2043 c.c.), conseguenza della lesione di un diritto patrimoniale ovvero conseguenza economica della lesione di un diritto non patrimoniale (danno patrimoniale indiretto) e il danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) al cui interno si collocano: il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; il danno da lesione di interessi della persona costituzionalmente protetti (lo stesso danno che taluna giurisprudenza definisce come esistenziale) ed il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico.

Tuttavia, per quel che qui interessa, nella citata pronuncia Cass. n. 8827/2003si è data rilevanza, ai fini del risarcimento ex art. 2059 c.c., alle sole violazioni dei valori della persona non aventi natura economica.

Per la Suprema Corte, nel disporre che il danno non patrimoniale fosse risarcibile solo nei casi previsti dalla legge, l'art. 2059 c.c. non ha voluto fare riferimento esclusivamente alle ipotesi previste dalla legge ordinaria, ma, al contrario, ha inteso riferirsi anche alle norme costituzionali che tutelano i valori fondamentali di ciascun individuo.

Questa soluzione è stata poi ulteriormente precisata e completata dalle Sezioni Unite del 2008, con le sentenze n. 26972, 26973, 26974 e 26975, con le quali si è precisato che, da un lato, non possono esistere categorie autonome di pregiudizi non patrimoniali al di fuori del danno non patrimoniale unitariamente previsto dall'art. 2059 c.c. e che, dall'altro lato, le diverse voci di danno non patrimoniale riconosciute (biologico, morale, esistenziale) assumono una valenza meramente descrittiva.

Un punto fermo fissato dalle Sezioni Unite è stato poi quello di ribadire e precisare che al di «fuori dei casi determinati dalla legge è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona: deve sussistere un'ingiustizia costituzionalmente qualificata».

Di tale ingiustizia le S.U. forniscono, però, un'interpretazione ampia, ritenendo che «la tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire - nel complesso sistema costituzionale - indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente, rilevanti per l'ordinamento».

Pertanto, qualora in ambito internazionale un diritto, quale ad esempio quello di proprietà, venga riconosciuto come fondamentale dalle norme comunitarie di rango primario e secondario e dai Trattati internazionali (come ad esempio la citata Carta di Nizza), non potrà che riconoscersi – in caso di sua illegittima lesione – il relativo diritto al risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale.

Ciò sarà, ovviamente, rimesso alla valutazione della sussistenza nel caso concreto di tutti i requisiti previsti dall'art. 2043 c.c. oltre che all'accertamento della gravità dell'offesa e della serietà del pregiudizio.

Sebbene, dunque, le S.U., da un lato, non si siano espresse in modo chiaro ed esplicito nel riconoscere il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto di proprietà, dall'altro non può nemmeno inferirsi che i giudici di legittimità abbiano escluso radicalmente tale tipo di ristoro.

Certo, qualche dubbio sorge quando le Sezioni unite precisano che «la risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno. Selezione che avviene a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria».

Ed è evidente che il richiamo alla categoria dei “diritti inviolabili” porta a dubitare circa la risarcibilità dei danni non patrimoniali conseguenti alla lesione di diritti di natura patrimoniale, quali quello di proprietà (cfr. Cass. pen. 20636/2014, nella quale si legge che «il diritto di proprietà privata non costituisce un valore assoluto, un diritto fondamentale inviolabile, ma un diritto che esiste secondo la previsione della legge»).

Inoltre, le Sezioni Unite hanno escluso la risarcibilità dei danni non patrimoniali conseguenti alla lesione di diritti fondamentali predicati in importanti documenti di diritto internazionale, primo fra tutti la CEDU.

Ciò che deve ora evidenziarsi è che – sebbene una certa giurisprudenza sia contraria alla risarcibilità dei danni non patrimoniali da lesione del diritto di proprietà (v. Trib. Napoli, sez. dist. Pozzuoli, 14 febbraio 2011, secondo cui i diritti non patrimoniali della persona ed il diritto di proprietà sono distinti e autonomi sul versante strutturale, contenutistico e su quello della disciplina, e v. Tar Toscana, sent., n. 950/2011 secondo il quale il danno non patrimoniale consegue solo alla lesione di interessi della persona che non siano connotati da rilevanza economica) – una parte della giurisprudenza di merito, procedendo ad un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata delle statuizioni di cui alle citate sentenze del 2008, ha iniziato ad ammettere che la lesione del diritto patrimoniale di proprietà possa trovare risarcimento anche sotto il profilo non patrimoniale. Si tratta (oltre a Tar Puglia n. 1139/2009, che ha riconosciuto il danno non patrimoniale da disturbo derivante dalla violazione di diritti fondamentali della persona quali quello al domicilio o ad un'esistenza dignitosa, avvenuta congiuntamente alla lesione del diritto di proprietà) delle sentenze del Trib. Palermo, 18 giugno 2010, del Trib. Firenze,21 gennaio 2011, n. 147 (Red. Giuffrè 2011, Resp. Civ. e prev. 2011, 1290, con nota di ZIVIZ, La scivolosa soglia dei diritti inviolabili), del Trib. Trieste, 9 dicembre 2013 n. 986 e del Trib. Vercelli,12 febbraio 2015.

La pronuncia del Tribunale di Palermo 2010

Il Trib. Palermo, Sez. Distaccata di Monreale, 18 giugno 2010, operando un'interpretazione evolutiva degli artt. 2 e 42 Cost. alla luce della normativa e della giurisprudenza sovranazionale, ha ascritto la proprietà nella categoria dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, riconoscendo così il diritto al risarcimento del danno derivante dai notevoli disagi cagionati dalla presenza di una ditta appaltatrice all'interno di una villa durante l'esecuzione di alcuni lavori.

Pur dando atto che la dottrina maggioritaria, guardando alla collocazione sistematica dell'art. 42 nel titolo III dei rapporti economici della Costituzione, attribuisce al diritto di proprietà la portata di diritto meramente patrimoniale e, come tale, incompatibile con la categoria dei diritti fondamentali della persona, il Giudice ha valorizzato i rapporti tra l'ordinamento interno ed il diritto sovranazionale che, così come delineati dalla Corte Cost., sent. n. 347/2007 e Corte Cost., sent. n.348/2007, impediscono di escludere la proprietà dal novero dei diritti inviolabili dell'uomo.

Il provvedimento menziona le disposizioni normative della CEDU (art. 1 Protocollo n. 1) e della Carta Europea dei diritti fondamentali (art. 17) che – non distinguendo «in seno ai diritti fondamentali tra diritti civili, sociali o economici (ma soltanto tra diritti assolutamente incomprimibili, quali il diritto alla vita, il divieto di tortura e di trattamenti disumani, e diritti che possono, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, subire delle limitazioni che non ne scalfiscono la sostanza)» – tutelano il diritto al rispetto dei propri beni come diritto fondamentale e quindi come un diritto umano.

Mediante una lettura dinamica della Costituzione l'Autorità Giudiziaria è giunta, dunque, a riconoscere il risarcimento del danno anche non patrimoniale, quantificato in Euro 3.000,00, per i disagi cagionati dalla presenza della ditta appaltatrice che, nell'esecuzione dei lavori «oltre a modificare illegittimamente lo stato dei luoghi ha, altresì, sconvolto la tranquillità della vita quotidiana della famiglia in seno alla propria abitazione, impedendo di godere delle utilità ricavabili dalla proprietà ed arrecando una lesione del diritto dominicale eccedente la soglia minima di offensività che può accettarsi in virtù del dovere di tolleranza che la convivenza sociale impone».

La pronuncia del Tribunale di Firenze 2011

Nel 2011 anche il Trib. Firenze, sent., 21 gennaio 2011, n. 147, ha riconosciuto, in relazione ad un caso di infiltrazioni d'acqua prolungatesi per oltre 5 anni senza che venissero effettuati i relativi lavori condominiali e con evidente nocumento per il diritto al godimento del bene, la risarcibilità del danno non patrimoniale per la violazione del diritto di proprietà, considerato come rientrante nella categoria dei diritti fondamentali inerenti alla persona.

Essendo la risarcibilità del danno non patrimoniale ammessa, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, anche nei casi in cui il fatto illecito altrui vulneri diritti inviolabili della persona costituzionalmente protetti, la tutela non deve intendersi ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione in un certo momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost., ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana, come appunto il diritto di proprietà, la cui lesione non può non considerarsi ingiusta.

E secondo il giudice fiorentino il diritto di proprietà rientra tra i diritti fondamentali della persona anche alla luce di diverse sentenze della CEDU.

La pronuncia del Tribunale di Trieste 2013

La vicenda processuale affrontata dal Tribunale di Trieste nel 2013 (con sentenza del 9 dicembre 2013 n. 986, Giudice Bardelle) attiene alla richiesta di risarcimento per i danni subiti a causa di infiltrazioni d'acqua in appartamenti siti all'interno di un complesso condominiale.

Istruita la causa ed accertata la riconducibilità dei pregiudizi occorsi «alla non corretta posa in opera della guaina (…) nella soprastante terrazza», il Giudice ha ritenuto responsabile ex art. 2051 c.c. il proprietario della terrazza condannandolo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati.

Sotto quest'ultimo profilo è stata riconosciuta la risarcibilità per la violazione del diritto di proprietà inteso quale diritto al pieno godimento della propria abitazione, ossia a quello spazio essenziale in cui si esplica e manifesta la personalità di ciascun individuo.

La motivazione alla base del provvedimento si caratterizza per l'ampio riferimento alla normativa sovranazionale, che fa rientrare il diritto dominicale nella categoria dei diritti fondamentali.

Ed invero, si osserva che, per il tramite della Carta di Nizza, l'Unione Europea ha posto «la persona al centro della sua azione» (cfr. Preambolo della Carta di Nizza) attribuendo un ruolo primario al diritto al rispetto del domicilio (art. 7) e della proprietà (art. 17).

Dopo aver premesso che i diritti previsti dai Trattati – e, dunque, anche quelli di cui alla citata Carta di Nizza ai quali l'art. 6 del nuovo TUE ha attribuito, appunto, il rango di fonte primaria – si pongono ad un livello superiore rispetto alla normativa primaria, il Tribunale ha posto in rilievo il compito dei giudici nazionali di interpretare la normativa interna (nel caso di specie l'art. 2059 c.c.) in modo da garantire «l'effet utile du droit europeen» e di dare, così, piena applicazione al diritto comunitario, conformando il diritto interno «ai principi non collidenti ma promozionali del Trattato di Lisbona e della Carta di Nizza».

Pertanto, laddove si riscontri un pregiudizio ai diritti fondamentali previsti dalle norme comunitarie di rango primario e secondario (Trattati e Regolamenti) e dei Trattati internazionali “comunitarizzati” (quali appunto la Carta di Nizza) appare riconoscibile il relativo diritto al risarcimento del danno anche non patrimoniale, purché sia provata la gravità e serietà dell'offesa arrecata alla persona e, dunque, non si tratti meramente di «pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della cita quotidiana» (Cass. civ., Sez. Un., n. 26972/2008).

Alla luce di tali premesse il Tribunale di Trieste – valorizzando il prolungato sconvolgimento dell'habitat domestico dell'attrice per oltre cinque anni a causa dei danni derivanti dalla terrazza sovrastante – ha liquidato in favore della stessa in via equitativa la somma di Euro 6.000,00 a ristoro del parziale e compromesso godimento dell'immobile, oltre alla somma di Euro 7.600,00 a titolo di danno patrimoniale per i costi di lavori di ripristino.

La pronuncia del Tribunale di Vercelli 2015

Anche la recente sentenza del Trib. Vercelli del 12 febbraio 2015 è stata resa a definizione di un procedimento instaurato al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa di infiltrazioni d'acqua in un'unità immobiliare.

Individuata la causa delle suddette infiltrazioni in un'errata impermeabilizzazione del terrazzo sovrastante l'immobile, il Giudice ha provveduto a riconoscere sia il danno patrimoniale, per le spese necessarie al ripristino delle pareti della stanza interessata, sia quello non patrimoniale derivante dall'impossibilità di godere a pieno dell'immobile oltre che dalla compromissione della salute degli attori.

Al riguardo il Tribunale di Vercelli ha ritenuto opportuno discostarsi dall'orientamento ad oggi maggioritario in giurisprudenza tendente ad escludere la risarcibilità del danno non patrimoniale per lesione della proprietà, ancorandosi all'assunto che la Costituzione repubblicana attribuisce al diritto dominicale non il rango di diritto inviolabile ma solo di diritto «di partecipazione all'organizzazione ed allo sviluppo della vita economica (non a caso si parla diffusamente di “funzione sociale” della proprietà)».

Il Decidente ha, invece, valorizzato il recente processo di “comunitarizzazione” che ha interessato anche il nostro Paese e per effetto del quale la proprietà ha assunto una differente e più ampia consistenza.

I riferimenti normativi attengono anche in questo caso all'art. 17 Carta di Nizza e all'art. 1 primo Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che, come noto, danno preminenza al diritto dominicale soprattutto nel suo aspetto individualistico.

Dopo aver ricordato che con le sentenze n. 347 e 348 del 2007 la Consulta ha attribuito alla CEDU il ruolo di norma interposta tra la legge e la Costituzione ai sensi dell'art. 117 Cost., il Giudice ha correttamente posto l'interrogativo circa la possibilità di interpretare l'art. 2059 c.c. in senso convenzionalmente orientato, dovendo in caso contrario sollevare questione di legittimità costituzionale della suddetta disposizione codicistica.

Al superiore quesito ha ritenuto di poter dare risposta positiva proprio in virtù dell'influenza che oggi il diritto sovranazionale esercita sui giudici nazionali, i quali ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale sono tenuti ad accertare un'ingiustizia oltre che costituzionalmente anche «internazionalmente riconosciuta e qualificata».

In quest'ottica è stato pure valorizzato il fatto che l'art. 42-bis, n. D.P.R. 327/2001 prevede il diritto del proprietario ad un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale in caso di occupazione acquisitiva, il che comporterebbe, negando negli altri casi il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto di proprietà, una disparità di trattamento tra la lesione della proprietà da parte del soggetto pubblico e la lesione per mano di soggetti privati.

Inoltre, l'art. 47 Carta di Nizza e l'art. 13 CEDU sul diritto ad un “rimedio effettivo” esistente in Europa sono stati visti quali disposizioni non aventi natura meramente processuale ma dotate di un concreto contenuto sostanziale.

Ritenuta, dunque, la gravità della lesione e la non futilità del danno il Tribunale di Vercelli ha provveduto a liquidare il pregiudizio non patrimoniale in via equitativa, quantificando lo stesso in complessivi 3.000,00 Euro, tenendo conto della durata del fenomeno infiltrativo (protrattosi per circa tre anni) e della dimensione dell'appartamento, ritenendo il danno tanto più significativo quanto più ridotta era la dimensione del bene del danneggiato.

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