Danno tanatologico

Caterina Giovanetti
25 Marzo 2014

Il risarcimento del danno è la risposta che il diritto civile appronta nel caso di violazione di obblighi gravanti sui consociati, imponendo al responsabile un'obbligazione pecuniaria o di facere ex art. 2058 c.c.
Premessa

Il risarcimento del danno è la risposta che il diritto civile appronta nel caso di violazione di obblighi gravanti sui consociati, imponendo al responsabile un'obbligazione pecuniaria o di facere ex art. 2058 c.c.

Essa, in considerazione della violazione, può essere contrattuale o extracontrattuale e secondo le elaborazioni più recenti derivare anche dal “contatto sociale”.

Le norme sul risarcimento del danno, essenzialmente comuni ai due tipi di responsabilità in virtù del richiamo agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. contenuto all'art. 2056 c.c., costituiscono chiaro indice della volontà del legislatore del 1942, conforme agli esiti dottrinali, di attribuire al risarcimento del danno funzione prevalentemente riparatoria (a differenza ad esempio del sistema svizzero che consente di commisurare l'entità del danno all'intensità dell'elemento soggettivo dell'illecito) degli aspetti reddituali dei consociati, unici riconosciuti dalla sensibilità dell'epoca.

L'art. 2059 c.c. (Danni non patrimoniali. Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge) nella lettura originaria conferma tale impostazione, consentendo il risarcimento dei danni non patrimoniali soltanto in ipotesi eccezionali ravvisate, appunto, in fatti dannosi integranti reato (art. 185 c.p.), pertanto connotate da particolare disvalore sociale e di tale gravità da giustificare l'imposizione dell'obbligazione risarcitoria anche in funzione preventiva.

Durante i primi anni di vigenza del codice civile ancora caratterizzati da un approccio prevalentemente economico dei rapporti tra privati, da una società non altamente meccanizzata, massificata ed informatizzata e dalla scarsa sensibilità verso i valori della personalità il tema della tutela non patrimoniale della persona non trova particolare attenzione in giurisprudenza.

Soltanto verso gli anni settanta del secolo scorso il sorgere di diverse fonti di aggressione dell'individuo inteso nelle sue complesse e variegate estrinsecazioni personalistiche (salute, vita di relazione, religione, serenità, sfera ludico ricreativa), da un lato, evidenzia i limiti del sistema risarcitorio voluto dal legislatore del 1942, dall'altro, spinge dottrina e giurisprudenza ad elaborare nuovi percorsi interpretativi per dare tutela anche risarcitoria ai valori costituzionali della persona nella loro estrinsecazione a-reddituale.

L'ostacolo al riconoscimento del danno non patrimoniale era costituito dalla lettera dell'art. 2059 c.c. sottoposto più volte al vaglio del Giudice delle leggi, che, seppur in alcuni casi attraverso bizantinismi interpretativi si pensi alla costruzione teorica della sentenza n. 186/1986 delle lesioni al diritto alla salute come danno evento risarcibile ex se per il combinato disposto degli artt. 32 Cost. e 2043 c.c. per sottrarlo alla disciplina dell'art. 2059 c.c., ne ha sempre confermato la conformità a Costituzione.

Le pietre miliari di questo cammino sono: le sentenze della Corte Costituzionale n. 184/1986, n. 372/1994, proprio in tema di lesione del diritto alla vita, n. 233/2003, n. 356/2003, le sentenza gemelle della Corte di Cassazione, sez. III n. 8827 e n. 8828 del 31 maggio 2003 est. Amatucci, le quattro sentenze delle sezioni unite della Corte di Cassazione c.d. di San Martino n. 26972, n. 26973, n. 26974 e n. 26975 dell'11 novembre 2008 est. Preden, fondamentali quest'ultime, tra l'altro, per aver definitivamente ricondotto, in accoglimento della teoria dicotomica del danno e cogliendo uno spunto di Corte Cost. 372/1994, i danni derivanti dalla lesione dei diritti costituzionalmente garantiti nell'ambito dei danni conseguenze (art. 1223 c.c. e ss.) e, pertanto, risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., dovendosi necessariamente ritenere che tra “i casi previsti dalla legge” vi rientrino anche le ipotesi di violazione dei diritti riconosciuti e tutelati dalla Costituzione repubblicana (a mero titolo esemplificativo art. 2, art. 3, art. 29, art. 30, art. 32), al fine di garantirne la tutela minima.

L'approccio interpretativo ai temi della persona si caratterizza per l'accentuata depatrimonializzazione, trae nuova linfa anche dalle fonti sovranazionali quali la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 1948 approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 novembre 1948 (l'art. 3 riconosce il diritto alla vita come spettante ad ogni individuo), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 successivamente ricompresa nella Costituzione europea (art. 2), il Trattato di Lisbona (13 dicembre 2007) ed approda al riconoscimento del principio personalistico espressione della riconosciuta centralità della persona come valore assoluto, «…in una prospettiva non individuale, ma nell'ambito delle formazioni sociali cui estrinseca la propria identità e l'insieme dei valori cui è espressione……quale portatrice di interessi non solo patrimoniali, ma anche personali per quanto esplicitamente previsto, tra l'altro nello stesso testo costituzionale, con particolare riferimento agli artt. 2 e 32 Cost.» (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. 11 maggio 2009 n. 10741 est. Spagna Musso, ma vedi anche Cass. civ., sez. III, sent. 29 luglio 2004 n. 14488 est. Segreto, Cass. civ., sez. III, sent. 12 ottobre 2012 n. 16754 est. Travaglino).

In tale mutato approccio socio-giuridico dei valori della persona deve inquadrarsi il tema della risarcibilità della lesione al diritto alla vita.

Nozione e distinzioni

Con la locuzione Danno Tanatologico si intende il danno da violazione del diritto alla vita fatto valere iure successionis dagli eredi della vittima primaria dell'illecito deceduta immediatamente a seguito di lesioni mortali o che sia rimasta in vita per un breve lasso di tempo dall'evento lesivo in condizioni di incoscienza tale da escludere che la stessa possa aver percepito la fine imminente (cfr. per tutte Cass. sez. un. 11.11.2008 n. 26972 est. Preden).

Il danno tanatologico, che rientra nell'alveo dei danni genericamente indicati come conseguenti al decesso della vittima primaria, va distinto dal danno biologico terminale o da morte ritenuto pacificamente risarcibile iure successionis quando a seguito delle lesioni dell'integrità fisica con esito letale il decesso sia sopraggiunto dopo un apprezzabile lasso di tempo sì da potersi concretamente configurare un'effettiva compromissione dell'integrità psicofisica del soggetto leso medicalmente accertabile e quindi liquidabile secondo i criteri applicabili alla quantificazione del danno biologico (cfr. Cass. civ., sez. III sent. 21 marzo 2013 n. 7126 est. Barreca; Cass. 14 dicembre 2010 n. 25264; Cass. civ., sez. III sent. 30 giugno 1998 n. 6404 est. Amatucci; Trib. Bari 16 febbraio 2104; Trib. Monza 12 dicembre 2013; Trib. Roma 3 settembre 2013 n. 17772) e dal danno da lucida agonia (definito anche catastrofale o catastrofico), parimenti ritenuto trasmissibile agli eredi, derivante dalla sofferenza patita dalla vittima, che rimasta lucida all'esito della lesione, abbia vissuto l'angosciosa attesa della fine imminente ed ineluttabile (cfr. Cass. civ., sez. III sent. 21 marzo 2013 n. 7126 est. Barreca; Cass. civ., sez. lav. 18 gennaio 2011 n. 1072; Cass. 24 marzo 2011 n. 6754), danno ricondotto nell'alveo del danno morale dalle sezioni unite dell'11 novembre 2008 n. 26972 (pag. 49 e 50) «Il giudice potrà invece correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopi breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine».

La risarcibilità iure successionis del danno tanatologico

La trasmissibilità agli eredi del diritto al risarcimento del danno tanatologico, nell'accezione sopra precisata, predicabile in capo alla vittima primaria del fatto illecito è problema giuridico assai risalente (è del 1925 il precedente delle sezioni unite richiamato da Corte Cost. 372/1994), che conserva, tuttavia, grande attualità, non solo per i motivi già richiamati in premessa, ma anche per il recente contrasto interpretativo insorto all'interno della sezione terza della Corte di Cassazione con la pronuncia 23 gennaio 2014 n. 1361 est. Scarano, che ha indotto la stessa sezione a rimettere la questione alle Sezioni Unite con ordinanza del 4 marzo 2014 n. 5056 est. Travaglino.

La ricostruzione interpretativa minoritaria (in giurisprudenza: App. Roma 4 giugno 1992; Trib. Roma 24 maggio 1988; Trib. Milano 14 febbraio 1988; Trib. Monza 30 gennaio 1998; Trib. Brindisi 5 agosto 2002; Trib. Foggia 28 giugno 2002; Trib. Napoli 6 febbrio 1991; Trib. Venezia 15 marzo 2004; in dottrina: Giannini, Il danno biologico in caso di morte, in Resp. civ. e prev., 1989) che riconosce la risarcibilità del danno alla vita anche in caso di morte istantanea o intervenuta su soggetto incosciente fonda la propria opzione interpretativa

:

1) sulla differenza soltanto quantitativa tra bene vita e salute (essendo la salute una qualità essenziale della vita nonché una sua condizione indefettibile), sicché sarebbe contraddittorio negare il risarcimento del danno per la lesione del primo a fronte dell'indiscusso riconoscimento del risarcimento per la lesione del secondo, costituendo la lesione ferale la massima lesione della salute;

2) sulla esistenza di norme nazionali, art. 2 della Costituzione, e sovranazionali, Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, la Convenzione Europea del diritti dell'uomo, che ne imporrebbero la tutela risarcitoria;

3) sulla conseguenza paradossale che sarebbe più conveniente provocare la morte di una persona anziché procurarle lesioni gravissime;

4) sulla trasmissibilità agli eredi del diritto di credito risarcitorio, argomento che supererebbe l'ostacolo all'accoglimento della soluzione opposta costituto dalla intrasmissibilità del diritto personalissimo della vita.

Tuttavia sin dai primi tempi di valutazione del tema è risultata prevalente in dottrina (Comandè, Il ristoro del danno da morte, in Resp. civ. e prev., 1993; Busnelli, Figure controverse di danno alla persona nella recente evoluzione giurisprudenziale, in Resp. civ. e prev., 1990; Monateri, Il pregiudizio esistenziale come voce di danno non patrimoniale, in Il danno non patrimoniale, Milano, 2009) e pressoché unanime nella giurisprudenza di legittimità e di merito (tra questa le prime sentenze sono App. Genova 4 aprile 1990, Trib. Roma 12 luglio 1994; Trib. Milano 18 giugno 1990; Trib. Milano 26 giugno 1989) la soluzione opposta.

La Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, quest'ultima pronunciatasi ripetutamente sul punto, hanno escluso tout court la risarcibilità del danno tanatologico (cfr. Corte Cost., sent. 27 ottobre 1994 n. 372 est. Mengoni; Cass. civ., sez. III,sent. 21 marzo 2013 n. 7126 est. Barreca; Cass. civ., Sez. III sent., 11 ottobre 2012 n. 17320 est. Dogliotti; Cass. civ., sez. III, sent. 9 maggio 2011 n. 10107 est. Amendola; Cass. civ., sez. III,sent. 24 marzo 2011 n. 6754 est. Amatucci; Cass. civ. 14 dicembre 2010 n. 25264; Cass. 17 gennaio 2008 n. 870; Cass. 28 agosto 2007 n. 18163; Cass. civ., Sez. Lav.,sent. 13 gennaio 2006 n. 517 est. De Renzis che ritiene minifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale nuovamente sollevata in quanto già oggetto di Corte Cost. n. 372/1994; Cass.

civ.

,

s

ez. III sent.

9

marzo

2004 n. 4754

est. Segreto;

Cass. 10

agosto

2004 n. 15408

;

Cass. 24

febbraio

2003 n. 2775

;

Cass.

civ.

,

sez. III

,

sent.

2 aprile 2001 n. 4783 est. Petti; Cass. civ., sez. III 25 febbraio 1997 n. 1704 est. Preden).

Il fulcro argomentativo delle sentenze citate muove dalla ontologica distinzione tra vita e salute, beni giuridici distinti ed oggetto di diritti diversi.

La lesione del bene vita, non potendo qualificarsi come sotto-ipotesi del bene salute ed essendo intrinsecamente connessa alla persona del suo titolare, non fa sorgere nel patrimonio del soggetto leso un diritto al risarcimento del danno (biologico da lesione massima del bene salute) trasmissibile agli eredi.

La lesione si realizza e si consuma in uno con il titolare del bene, che con la morte istantanea (o inconsapevole) perde la capacità giuridica con la conseguente impossibilità di essere ancora centro di imputazione di diritti e di esercitare il diritto al risarcimento.

Il sistema della responsabilità civile, a differenza di quello della responsabilità penale, voluto dal legislatore ha funzione eminentemente compensativa volta ad assicurare al danneggiato un'adeguata riparazione come utilità sostitutiva (Cass. 25 maggio 2007 n. 12253; Cass. 23 febbraio 2005 n. 3766).

L'indiscusso riconoscimento di tale funzione ha escluso che nel nostro ordinamento possano trovare applicazione i c.d. “danni punitivi”, avulsi cioè dall'effettivo pregiudizio causato e provato (escludono la compatibilità dell'istituto del c.d. “punitive damages” ed il risarcimento di danni punitivi Cass. sez. un. sent. 15 luglio 2008 n. 19344 est. Toffoloni; Cass. civ., sez. III sent. 28 gennaio 2014 n. 1766 est. Lanzalli; Cass. civ., sez. I sent. 8 febbraio 2012 n. 1781 est. Giancola; e per prima Cass. civ., sez. III sent. 19 gennaio 2007 n. 1183 est. Fico).

Il risarcimento, pertanto, avrà ad oggetto i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ex art. 1223 c.c. al vulnus arrecato ad una posizione meritevole di tutela e, per i danni non patrimoniali, solo nei casi in cui il soggetto leso abbia subito una menomazione delle utilità correlate all'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti o protetti dalla legge.

Pertanto il limite alla risarcibilità del danno al diritto alla vita, pur riconosciuto come assoluto (dall'art. 2 Cost. e ancor prima dalla coscienza sociale) e - volendo immaginare una scala gerarchica dei diritti della personalità - preminente rispetto al diritto alla salute, è insito nella stessa struttura della responsabilità civile.

Va altresì aggiunto che per il bene vita è inconcepibile una forma di risarcimento anche solo per equivalente (cfr. Cass. 14 febbraio 2000n. 1633; Cass. 20 gennaio 1999 n. 491), posto che colui che dovrebbe beneficiare dell'utilità sostitutiva non è più in vita.

A tali rilievi sistematici è consentito altresì avanzare una remora meta-giuridica nel dare ingresso alla “monetizzazione” della vita. Remora, che evoca i retaggi di alcuni diritti risalenti (es. diritto germanico) per i quali era consentito punire con una pena pecuniaria l'omicida di uno schiavo, e che consente di qualificare come iperbole (parla di mero artifizio retorico” Cass. 24 marzo 2011 n. 6754) il raffronto, proposto dai fautori della tesi opposta, tra maggiore convenienze nell'uccidere anziché nel ledere.

L'ordinamento a tutela del bene vita appronta la massima sanzione e ciò quella penale.

Illuminati, sebbene proposti ancora nella costruzione del danno biologico come danno evento il cui impianto viene già scosso, i passaggi logico-concettuali di Luigi Mengoni, estensore della sentenza della Corte Costituzionale n. 372/1994, che richiamandosi ad un principio espresso da una risalente sentenza a sezioni unite della Corte di Cassazione n. 3475/1925, in Foro It. 1926, I, 328 afferma: «… Un diritto al risarcimento può sorgere in capo alla persona deceduta limitatamente ai danni verificatisi dal momento della lesione a quello della morte, e quindi non sorge in caso di morte immediata, la quale impedisce che la lesione si rifletta in una perdita a carico della persona offesa, ormai non più in vita. 2.2. L'ostacolo a riconoscere ai congiunti un diritto di risarcimento in qualità di eredi non proviene dunque, come pensa il giudice a quo, dal carattere patrimoniale dei danni risarcibili ai sensi dell'art. 2043 c.c., bensì da un limite strutturale della responsabilità civile: limite afferente sia all'oggetto del risarcimento, che non può consistere se non in una perdita cagionata dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva, sia alla liquidazione del danno, che non può riferirsi se non a perdite».

La sintesi che ricorre nelle motivazioni delle sentenze è la seguente: «non è risarcibile il danno tanatologico, da perdita del diritto alla vita, fatto valere iure successionis dagli eredi del de cuius, per l'impossibilità tecnica di configurare l'acquisizione di un diritto risarcitorio derivante dalla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del titolare, e da questo fruibile solo in natura: e invero posto che finché il soggetto è in vita, non vi è lesione del suo diritto alla vita, mentre sopravvenuto il decesso, il morto, in quanto privo di capacità giuridica, non è in condizione di acquistare alcun diritto, il risarcimento finirebbe per assumere in casi siffatti, un'anomala funzione punitiva, particolarmente percepibile laddove il risarcimento dovesse essere erogato a eredi diversi dai congiunti o, in mancanza di successibili, addirittura allo stato» (cfr. oltre alle sentenze della Corte di Cassazione già citate ed a titolo esemplificativo da ultimo Trib. Roma 3 settembre 2013 n. 17772; Trib. Bari 16 febbraio 2014).

Tale orientamento, preferibile in quanto oltre che garantire adeguato ristoro alle vittime secondarie si presenta maggiormente aderente al dato normativo, sino al gennaio del 2014 poteva ritenersi ius receptum, tanto che le sezioni unite del 2008, vi dedicano brevi passaggi, precisando che il tema non può «..essere in questa sede rimeditato…, non essendosi manifestato in questa Corte un argomentato dissenso» (pag. 24 e 25).

Il contrasto giurisprudenziale tra Cass. civ., 1361/2014 e l'ordinanza di remissione alle Sezioni Unite n. 5056/2014

Come anticipato la sentenza del terza sezione della Corte di Cassazione 1361/2014 (est. Scarano), discostandosi dall'orientamento ormai consolidato, ha affermato la risarcibilità del danno tanatologico.

La decisione trae origine da un sinistro stradale che causò il decesso di una donna, figlia, sorella, moglie e madre di due figli e lesioni gravi al marito, il quale a seguito della perdita della consorte cadde in una forte depressione suicidandosi due anni dopo l'incidente.

La motivazione della sentenza, chiamata a decidere del risarcimento spettante ai figli, alla sorella, alla madre per la perdita delle vittime primarie del danno, prima di affrontare il tema specifico della risarcibilità del danno da perdita della vita ripercorre analiticamente gli assesti giurisprudenziali sulla risarcibilità dei danni ai diritti costituzionalmente garantiti, sul concetto di danno esistenziale, sul danno morale, sui criteri di liquidazione che garantiscano l'adeguata personalizzazione del ristoro come «compensazione economica socialmente adeguata» «condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, quali la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e dei vari fattori incidenti sulla gravità della lesione», sul danno da morte.

Ricostruito l'assetto interpretativo sui temi indicati, la sentenza legge:

  • nella creazione delle figure del danno biologico da morte e del danno catastrofale, nelle sentenze della Corte di Cassazione che originariamente ammettevano la risarcibilità del danno da morte iure successionis anche in caso di agonia inconsapevole (cfr. Cass. 19 ottobre 2007 n. 21976; Cass. 19 febbraio 2007 n. 3760; Cass. 24 maggio 2001);
  • nella giurisprudenza di merito che anche successivamente alle sentenze di San Martino riconosce la risarcibilità del danno da lesione alla vita come lesione massima del diritto alla salute (cfr. Trib. Venezia 15 giugno 2009);
  • nell'obiter dictum della sentenza della Corte di Cassazione, sez. III civile 12 luglio 2006 n. 15760 est. Petti;
  • nella dottrina, seguita da Trib. Monza 30 gennaio 1998 che configura il danno da morte come perdita di chance di sopravvivenza «entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile»;
  • nella riconosciuta tutela risarcitoria al nascituro (che per Cass. civ., sez. III, sent., 12 ottobre 2012 n. 16754 acquista il diritto al risarcimento solo con la nascita in uno con la capacità giuridica, non essendone riconosciuta la soggettività) gli indici sintomatici di un mutato sentire sociale che avverte come iniquo lasciare privo di tutela civilistica il bene massimo dell'uomo che è la vita e che pertanto impone all'interprete una diversa risposta al tema in commento.

Risposta che la Corte, senza smentire la diversità ontologica tra bene vita e bene salute e dopo aver ammesso i limiti delle teorie che considerano il bene vita come bene della collettività per superare la scontata coincidenza tra danno e titolare dell'azione risarcitoria e la mutabilità delle categorie giuridiche in quanto fenomeni non esistenti in rerum naturae,, argomentando all'interno della stessa logica del sistema di responsabilità civile e qualificando l'affermata risarcibilità del danno tanatologico come eccezione al principio (definito come “gabbia interpretativa”) della risarcibilità dei soli danni conseguenze, in quanto la lesione del bene vita deve considerarsi danno evento.

Eccezione che si giustificherebbe sull'assunto che «la morte determina la perdita di tutto ciò di cui const(va) la vita della (di quella determinata vittima), che avrebbe continuato a dispiegarsi in tutti i suoi molteplici effetti suoi propri se l'illecito dell'autore non ne avesse determinato la soppressione».

Riconosciuta la risarcibilità di tale lesione la sentenza prosegue nell'affrontare lo spinoso tema della sua liquidazione richiamando, escluse le suggestioni provenienti dall'ordinamento nord americano del valore attribuito allo stesso soggetto alla propria vita (attraverso ad es. la stipulazione di assicurazioni sulla vita), le regole della liquidazione equitativa effettuata in modo da garantire al bene supremo un ristoro “equo” (cfr. per tale definizione Cass. 7 giugno .2011 n. 12408).

Le indicazioni fornite dalla sentenza rifuggono dalla determinazione di un valore uguale per tutti ed indicano come applicabile il principio della personalizzazione in considerazione dell'età, delle condizioni di salute e delle speranze di vita futura, dell'attività svolta, delle condizioni personali e familiari della vittima.

A fronte dell'evidente contrasto interpretativo la stessa sezione terza (est. Travaglino) come già anticipato con una breve ordinanza in data 4.3.2014, che richiama la sola argomentazione della regola ad eccezione, ha rimesso la questione alle sezioni unite.

Conclusioni

Pur comprendendo il difficile travaglio, anche per il giurista (si ricordano il caso Welby, il caso Englaro, le applicazioni della legge sulla procreazione medicalmente assistita), nell'affrontare i temi della vita e della morte nell'attuale scenario socio culturale che gravita attorno alla persona, sia consentito rilevare che le motivazioni offerte dalla sentenza richiamata non paiono di rigore logico interpretativo tale da scalfire l'impianto argomentativo che sorregge la tesi opposta prevalente. La costruzione della conclusione come eccezione alla regola ed il ritorno alla figura del danno-evento ne sono la conferma.

In attesa che le sezioni unite risolvano il contrasto “amletico” sia concesso porre agli operatori alcune domande:

come può monetizzarsi la vita?

Proprio perché la vita è riconosciuto come bene supremo identico per ogni persona come potrebbero attribuirsi ad essa valori monetari diversi?

Il Giudice chiamato a liquidare la morte di persone diverse non violerebbe l'art. 3 della Cost. se attribuisse ad una 100 ed all'altro 1000?

La liquidazione di tale ulteriore voce di danno non sottrarrebbe risorse risarcitorie alle vittime secondarie, che affrontano la vita futura con vulnus della perdita del rapporto affettivo?

Spostare l'incidenza di tale danno dal danneggiante al danneggiato costituirebbe una soluzione efficiente?

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