Rassegna di giurisprudenza di legittimità - luglio 2017

La Redazione
03 Agosto 2017

Dalla redazione una selezione delle pronunce della Cassazione di maggior interesse depositate nel mese di luglio 2017.

SPESE PUBBLICITARIE - IVA

Cass. civ., sez. trib., 26 luglio 2017, n. 18472

In tema di tassazione di servizi pubblicitari, è erroneo sostenere l'applicazione ratione temporis dell'art. 7 del d.P.R. n. 633/1972 secondo cui viene stabilito il generale principio per cui le prestazioni pubblicitarie utilizzate nel territorio dello Stato a favore di impresa extracomunitaria debbano essere assoggettate all'imposta con l'ordinaria aliquota. L'accertamento dell'intenzione contrattuale delle parti costituisce questione di fatto, che la contribuente ha perciò correttamente censurato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. applicabile ratione temporis, in particolare fondatamente rimproverando alla CTR di non avere sufficientemente spiegato perché per le sole prestazioni pubblicitarie la volontà delle parti fosse stata quella di confluire una rappresentanza, nonostante la mancanza di un patto in questo senso espressamente formulato, nonostante la presenza di una clausola generale che invece conferiva alla Società di diritto belga un generale mandato senza rappresentanza, con ciò contravvenendo inoltre alla regola di interpretazione letterale contenuta nell'art. 1362 c.c., senza peraltro verificare l'esistenza di una contemplatio domini idonea a far venir meno la presunzione secondo cui chi stipula lo fa, di norma, per sé stesso.

GIURISDIZIONE E COMPETENZA - TIA2

Cass. civ., sez. un., 19 luglio 2017, n. 17113

Ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. n. 546/1992, "appartengono alla giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, nonchè le sovrimposte e le addizionali, comunque irrogate da uffici finanziari". Il D.Lgs. n. 505/1992, art. 19, definisce tale addizionale "tributo annuale", dovuto "a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento di rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle missioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo" con un sistema di accertamento riscossione tipico delle pretese tributarie. Trattasi di un sistema di reperimento, attraverso un tributo, della provvista necessaria all'esercizio di utilità generale di funzioni di interesse pubblico, mancando un rapporto di corrispondenza economica tra prestazione della P.A. e il vantaggio ricevuto dal privato che potrebbe escluderne la natura di tassa.

Nè è idonea a snaturarne la natura di tributo il mero collegamento quantitativo e percentuale con la TIA2 che, ancorchè abbia natura privatistica non comporta la modifica della natura della relativa addizionale regionale, fungendo solo da parametro per la quantificazione di tale prestazioni che ha natura di tributo a favore delle Province. Va, conseguentemente, dichiarata la giurisdizione del giudice tributario per l'addizionale provinciale.

ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE

Cass. civ., sez. trib., 14 luglio 2017, n. 17486

Nella procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione degli studi di settore, incidi rivelatori di una possibile anomalia del comportamento fiscale, lo scostamento tra i ricavi dichiarati dal contribuente e quelli accertati dall'ufficio finanziario deve testimoniare una "grave incongruenza", come previsto dal comma 3 dell'art. 62-sexies D.L. 30 agosto 1993 n. 331, conv., con modificazioni, in L. 29 ottobre 1993 n. 427: e tale requisito deve considerarsi implicitamente confermato dall'art. 10 comma 1 L. 8 maggio 1998 n. 146 nel quale, pur essendo presente un diretto richiamo alla norma citata, non compare espressamente il requisito della gravità dello scostamento. (In applicazione di tale principio, la S.C., ha ritenuto immune da censure la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva escluso la sussistenza del presupposto delle "gravi incongruenze" nel caso di uno scostamento del 4,23% tra i ricavi dichiarati e quelli determinati mediante gli studi di settore).

IMPUGNAZIONE - TERMINI

Cass. civ., sez. trib., 7 luglio 2017, n. 16802

Il termine di impugnazione per far valere, ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., la nullità della sentenza pronunciata in un giudizio proseguito nonostante l'automatica interruzione conseguente alla morte del convenuto, verificatasi dopo la notificazione dell'atto di citazione ma prima della costituzione, è, nel caso di mancata notifica della sentenza stessa agli eredi del convenuto, di un anno (art. 327 c.c.) decorrente dal momento in cui i predetti ne abbiano avuto in qualsiasi modo conoscenza, dovendosi equiparare la posizione degli eredi a quella del contumace che non abbia avuto cognizione del processo per la nullità della citazione o della sua notificazione.

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Cass. civ., sez. trib., 7 luglio 2017, n. 16761

In tema di riscossione delle imposte, agli avvisi di recupero di crediti di imposta va riconosciuta, accanto alla funzione informativa dell'insorgenza del debito tributario, anche un'autonoma natura impositiva, in quanto elementi che concorrono a determinare l'ammontare della pretesa erariale, sicchè ad essi è applicabile la procedura di accertamento con adesione di cui al D.Lgs. n. 218/1997 non ostandovi alcuna disposizione del predetto D.Lgs.

CREDITI D'IMPOSTA - CONDONO E SANATORIE

Cass. civ., sez. un., 06 luglio 2017, n. 16692

In tema di credito d'imposta ai sensi dell'art. 7 della L. n. 388/2000, ove, durante il periodo di un anno che la legge prende in considerazione per valutare se vi sia stato l'incremento occupazionale che dà diritto al predetto beneficio, sopravvenga una cessione di ramo di azienda, la prosecuzione dei rapporti lavorativi, alle dipendenze del cessionario, afferenti il ramo ceduto – costituente effetto naturale di tale trasferimento –incide sul computo della media occupazionale del cedente nell'intero periodo di riferimento suddetto, e non già soltanto nella frazione di esso precedente la cessione.

In tema di cd. “condono tombale”, l'Erario può accertare i crediti da agevolazione esposti dal contribuente nella dichiarazione, in quanto il condono – avendo come scopo il recupero di risorse finanziarie e la riduzione del contenzioso e non già l'accertamento dell'imponibile – elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, che restano soggetti all'eventuale contestazione da parte dell'Ufficio.

In tema di c. d. “condono tombale”, non è inibito all'Erario l'accertamento riguardante un credito da agevolazione esposto in dichiarazione, in quanto il condono elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, che restano soggetti all'eventuale contestazione da parte dell'Ufficio.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.