Le novità in tema di interpello spiegate dall'Agenzia

La Redazione
04 Aprile 2016

La nuova disciplina degli interpelli, contenuta nel D.Lgs. n. 156/2016, è stata di recente esaminata dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E, che ha dato risposta a talune domande di carattere operativo riguardanti in particolare la presentazione dell'istanza.

L'ultima Circolare diffusa dall'Agenzia delle Entrate, la n. 9/E del 1° aprile scorso, è interamente dedicata alla riforma degli interpelli recata dal D.Lgs. 156/2015 attuativo della Delega Fiscale. Sulla presentazione delle istanze, ovvero sulla procedura comune a tutte le tipologie di istanze di cui al novellato art. 11 dello Statuto del Contribuente, la Circolare riserva un intero capitolo, che riassumiamo brevemente.

Chi può presentare l'istanza

Sono legittimati a presentare interpello i “contribuenti”, anche non residenti – sia direttamente sia per il tramite di propri rappresentanti o incaricati, presso cui gli stessi eleggono domicilio – nonché “coloro che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti” e coloro che rivestono il ruolo di sostituti e responsabili d'imposta. Per questi ultimi è sempre necessario che siano indicate le generalità delle parti cui si riferisce il rapporto oggetto dell'interpello. Come specificato, per le questioni attinenti all'IVA, non possono presentare istanza i cessionari o committenti considerati “consumatori finali”, né per loro i soggetti obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per loro conto. In caso di difetto di “personalità” del quesito, salvo successiva regolarizzazione, le istanze saranno improduttive degli effetti tipici dell'interpello. A tal proposito, gli Uffici ne daranno comunicazione al contribuente, segnalando eventualmente il soggetto legittimato a presentare l'istanza.

Uffici competenti

La nuova geografia degli Uffici competenti a ricevere e trattare le istanze è stata disegnata dal Provvedimento del 4 gennaio 2016, che individua a tale scopo le Direzioni regionali, salve le ipotesi espressamente attribuite alla competenza delle Direzioni centrali. In particolare, la competenza e l'individuazione degli Uffici varia a seconda che le istanze siano relative a:

  • i tributi erariali, ovvero i quesiti che rientrano nelle attribuzioni del ramo Entrate; in questo caso l'interpello è presentato alla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale dell'istante;
  • l'imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali nonché i casi in cui, più generalmente, le istanze hanno ad oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale, ovvero i quesiti che rientrano nelle attribuzioni del ramo Territorio; in tali casi le istanze dovranno essere presentate alla Direzione regionale nel cui ambito opera l'ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello.

Le uniche eccezioni alla regola generale, riguardano le amministrazioni centrali dello Stato, i soggetti non residenti (anche se hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia), i soggetti di grande dimensione (ricavi non inferiori a 100 milioni di euro), che dovranno inoltrare alla Direzione Centrale Normativa i quesiti che rientrano nelle attribuzioni del ramo Entrate e alla Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare i quesiti del ramo Territorio. Altra deroga alla competenza regionale riguarda le istanze di interpello antiabuso presentate fino al 31 dicembre 2017: esse andranno presentate alla Direzione centrale Normativa.

Come specificato nella Circolare in commento, se viene inviata l'istanza ad un Ufficio diverso da quello competente, “il primo provvede a trasmettere al secondo l'istanza”. I termini per la risposta decorreranno dalla data di ricezione del quesito da parte dell'ufficio competente.

Come presentare l'istanza

Attualmente sono tre le vie a disposizione dei contribuenti:

  • consegna a mano;
  • spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  • presentazione per via telematica attraverso l'impiego della PEC.

A queste se ne aggiungerà una quarta, prevista dal menzionato Provvedimento: un servizio telematico erogato in rete dall'Agenzia delle Entrate ancora non operativo.

Infine, esclusivamente per le sole istanze presentate dai contribuenti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, è consentito presentare l'istanza mediante posta elettronica libera agli indirizzi dc.ccpi.interpello@agenziaentrate.it (se si tratta di istanze relative a quesiti attribuiti al ramo Territorio) e dc.norm.interpello@agenziaentrate.it (se si tratta di istanze relative a quesiti attribuiti al ramo Entrate).

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