Assegnazione dei beni ai soci ed imposta sostitutiva
06 Giugno 2017
In una liquidazione volontaria, la plusvalenza rilevata in bilancio al 31.12.2014 in relazione all'assegnazione al socio di un locale commerciale, è o non è rilevante ai fini IRAP?
L'art. 1, commi da 115 a 120, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha introdotto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire l'assegnazione e la cessione agevolata ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
L'assegnazione viene a configurarsi ogni qual volta la società procede, nei confronti dei soci, alla distribuzione di capitale o di riserve di capitale ovvero alla distribuzione di utili o di riserve di utili mediante l'attribuzione di un bene. Al riguardo, si precisa che la disciplina di cui trattasi è applicabile a tutte le fattispecie regolate dalle norme del codice civile e, quindi, anche nei casi di recesso, riduzione del capitale esuberante o di liquidazione previsti dall'art. 47, comma 7, del predetto TUIR.
Nel caso di liquidazione (fattispecie che ricorre nell'ipotesi in esame), sebbene la società non eserciti alcuna attività di impresa, essendosi in presenza di una mera fase di chiusura dei rapporti di credito/debito verso terzi finalizzata alla cessazione di tale attività, tuttavia gli immobili possono rientrare nell'assegnazione agevolata in esame, avuta considerazione del fatto che, in tal caso, si ritiene rispettata la finalità della disciplina in commento. Finalità che risiede nel favorire la fuoriuscita di quei beni che non sono direttamente utilizzati nell'espletamento di attività tipicamente imprenditoriali.
L'assegnazione agevolata è condizionata al pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e sull'IRAP, nella misura dell'8 per cento, ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi precedenti a quello dell'assegnazione. Qualora tra la data di costituzione della società e quella di assegnazione non intercorra tale lasso teporale triennale di osservazione, troverà applicazione l'aliquota dell'8 per cento. L'ultimo periodo del comma 116 dell'art. 1 dispone che le riserve in sospensione d'imposta, annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 13 per cento. Ai sensi del comma 116 dell'art. 1 della Legge in oggetto, l'imposta sostitutiva si calcola sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto.
Ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, fermo restando per tutti i beni assegnabili il riferimento al costo fiscalmente riconosciuto, il comma 117 dell'art. 1 stabilisce, con riferimento ai beni immobili, che su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla norma in esame, il valore normale, in alternativa a quello di cui all'art. 9 del TUIR, può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'art. 52 del d.P.R. n. 131/1986 (c.d. valutazione automatica).
L'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 26/E del 1° giugno 2016, ha chiarito che ai fini dell'assegnazione, il valore normale degli immobili può essere computato in misura non inferiore ad uno dei sopra indicati valori (quello del valore normale e quello che risulta dall'applicazione dei valori delle rendite catastali). Pertanto, ad esempio, qualora il valore normale del bene immobile che si intende assegnare, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR, sia pari a 100 e quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori delle rendite catastali sia pari a 80, il valore normale ai fini dell'assegnazione di cui trattasi potrà essere assunto anche in un importo intermedio tra i due predetti valori.
Il pagamento dell'imposta sostitutiva operato dalla società risulta definitivo e liberatorio per i soci assegnatari di qualsiasi ulteriore tassazione, esattamente come previsto nel caso delle trasformazioni agevolate in società semplici. L'esercizio dell'opzione per l'assegnazione agevolata dei beni deve ritenersi perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva. Pertanto, l'omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento dell'assegnazione agevolata.
In tal caso, l'imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo ai sensi degli artt. 10 ss. del d.P.R n. 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando la possibilità per il contribuente di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 (cosiddetto "ravvedimento operoso").
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