La presunzione ex art. 32, co. 1, n.2, DPR 600/73, non può essere estesa alla generalità dei contribuenti

La Redazione
09 Settembre 2015

La presunzione ex art. 32, co. 1, n.2, DPR 600/73 non può essere estesa alla generalità dei contribuenti, ma è valevole solo nei confronti degli imprenditori, nelle ipotesi di rettifica del reddito d'impresa.

La presunzione ex art. 32, co. 1, n.2, DPR 600/73 non può essere estesa alla generalità dei contribuenti, ma è valevole solo nei confronti degli imprenditori, nelle ipotesi di rettifica del reddito d'impresa. È questo il principio che si desume ex converso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, che cancella l'operatività della presunzione in esame nei confronti dei lavoratori autonomi, senza far alcun cenno all'estensibilità della stessa nei confronti della totalità dei contribuenti. L'Amministrazione finanziaria non può dunque farvi ricorso laddove non sia ravvisabile alcuna attività d'impresa; nondimeno può operare l'inversione dell'onere della prova in fase di contraddittorio.

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