Abitazioni principali: il congedo della TASI
10 Novembre 2015
Via la TASI per le abitazioni principali, con l'eccezione delle abitazioni “di lusso”: è questa una delle grandi novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2016, che è passata alle Commissioni del Senato. Per il periodo di imposta 2015, gli immobili utilizzati come abitazioni principali hanno goduto dell'esenzione dall'IMU, essendo soggetti alla sola TASI. Diverso il discorso per quegli immobili di lusso, sottoposti a due tributi: tanto l'IMU quanto la TASI, anche se usati come abitazioni principali. Osserviamo in tal senso come si prospetta la Stabilità 2016.
Laddove il comma 639 (art. 1, Legge n. 147/2013) disponeva che la TASI fosse indistintamente “a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile”, il DdL al vaglio delle Commissioni del Senato intende disporre che essa sia “a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”. Tali categorie comprendono, rispettivamente, le abitazioni di tipo signorile o ubicate in zone di pregio, ville con parco e giardino ubicate in zone destinate a tali costruzioni e ancora castelli o palazzi con particolari pregi storico-artistici. In tal senso, intervenendo sul comma 669 della Stabilità 2014,(art. 1, Legge n. 147/2013) il nuovo DdL va affermando: “il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”.
Altre novità riguardano i fabbricati rurali ad uso strumentale destinati alla conservazione di piante, di macchinari agricoli, al ricovero di animali di allevamento, all'agriturismo e all'abitazione dei dipendenti esercenti attività agricola, per i quali l'aliquota massima della TASI, attualmente, non può eccedere il limite dell'1 per mille (art. 1, comma 678 della Stabilità 2014): a tale comma viene aggiunta la riduzione dell'aliquota allo 0,1% per quei fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice; viene però specificato che i comuni potranno aumentare l'aliquota entro il massimo dello 0,25 per cento, oppure diminuirla fino al suo azzeramento.
Ancora, la Stabilità va ad intervenire sul comma 681 (art. 1, Legge n. 147/2013), che normalizza il caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale su tale unità: “quest'ultimo e l'occupante – afferma la Stabilità 2014 – sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677 (art. 1, Legge n. 147/2013). La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare”. Il DdL in studio alle Commissioni del Senato aggiunge però una casistica: “Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale […] il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015”; come è facile prevedere, anche in questo caso sarà in vigore l'esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9. |