Disapplicazione disciplina delle società in perdita sistematica
18 Settembre 2015
Una SRL ha fatto registrare, nel periodo d'imposta 2014, una perdita fiscale che, per effetto delle perdite dei periodi precedenti farebbe rientrare la società fra quelle c.d. in “perdita sistematica”. Si dà il caso che nel periodo d'imposta considerato si è ceduto un cespite aziendale con la realizzazione di un'importante plusvalenza che si è deciso (sussistendone i presupposti) di rateizzare in 5 anni. Se non si fosse proceduto alla rateizzazione, non si sarebbe conseguita la perdita, con il risultato che la società non sarebbe rientrata nell'ambito della disciplina antielusiva. È possibile prevedere la disapplicazione della disciplina in un caso simile?
Alla luce del chiarimento contenuto nella Risoluzione 68/E del 16 ottobre 2013, si può rispondere positivamente, anche se la rateizzazione della plusvalenza deve essere “sterilizzata” agli effetti dell'applicazione della disciplina. Nel documento di prassi per un caso analogo, l'Agenzia delle Entrate ha richiamato il contenuto del proprio Provvedimento Prot. n. 87956 dell'11 giugno 2012, nel quale si consentiva la disapplicazione delle disposizioni sulle società in perdita sistematica di cui all'art. 2, co. da 36-decies a 36-duodecies, D.L. n. 138/2011, senza la necessità di assolvere all'onere di presentare l'istanza di interpello, nel caso si fosse in presenza di una causa di disapplicazione automatica come quella relativa a “società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolative”. L'agevolazione che consente la rateizzazione della plusvalenza non ha carattere di definitività, nel senso che, a fronte della riduzione della base imponibile nell'esercizio di conseguimento della plusvalenza, corrisponderanno variazioni in aumento pari alle quote della plusvalenza che saranno oggetto di tassazione nei successivi esercizi. Per questo motivo, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 2, co. 36-decies, D.L. n. 138/2011, occorrerà operare nel modo seguente: - nel 2014, anno di realizzazione della plusvalenza e di decisione in ordine alla sua rateizzazione, il risultato fiscale di periodo andrà incrementato “dell'importo pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi, in virtù dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.I.R.”; - nei periodi d'imposta successivi, il risultato fiscale andrà ridotto “dell'importo corrispondente alla variazione in aumento effettuata in dichiarazione, in relazione alla quota di plusvalenza rinviata”. |