"Tassa sui marmi": il termine decadenziale dev'essere riferito alla data del pagamento

La Redazione
12 Luglio 2016

La Cassazione, con sentenza n. 13959/2016, ha osservato che, in merito al c.d. "tassa sui marmi", il termine decadenziale vada riferito alla data del pagamento e non a quello in cui è stata emessa la sentenza di incompatibilità.

La controversia riguardava l'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata dalla ditta individuale, in merito alla cosiddetta "tassa sui marmi". Secondo il contribuente, la Corte di Giustizia della Comunità europea aveva affermato, con la sentenza resa il 9 settembre 2004, C-72/03, che tale tassa era incompatibile con il principio di libera circolazione delle merci, e chiedeva conseguentemente la disapplicazione della tassa medesima da parte del giudice nazionale e il rimborso degli importi corrisposti.

La tesi del contribuente, che era stata accolta in appello, non è stata però rinnovata dalla Cassazione, che ha accolto il ricorso del Comune con la sentenza dell'8 luglio 2016, n. 13959.

Hanno osservato i Giudici che “l'applicazione della suddetta norma comporta l'esame di un'ulteriore problematica, dovendosi stabilire se, in presenza di un tributo dichiarato incompatibile con la normativa comunitaria, il termine decadenziale vada riferito alla data del pagamento ovvero a quella in cui è stata emessa la sentenza che dichiara l'incompatibilità”. Ebbene, in tal senso la Cassazione si è rifatta ad una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 13676/2014), nella quale è stato osservato che “allorché un'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione Europea, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di overruling non sono invocabili per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento, dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti”.

Secondo le Sezioni Unite, la decorrenza del termine decadenziale dalla data del versamento è giustificata dal presupposto che non si può riscontrare un impedimento “legale” (che possa essere idoneo ad incidere sulla decorrenza del termine) nella presenza di una norma di diritto nazionale incompatibile con il diritto dell'UE.

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